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sabato 21 gennaio 2017

Servizio Civile Nazionale: Vademecum Formazione di Base - parte prima




Vademecum Formazione di Base

Servizio Civile Nazionale

10/01/2017

Dott.ssa Giuseppina D’Auria


SERVIZIO CIVILE PERCHÈ, COME 
Premessa: è estremamente complicato e difficile trasmettere con lo scritto le motivazioni ed i percorsi storici (alcuni anche drammatici), le speranze ed i desideri, i valori Etici e giuridicamente rilevanti che il Servizio Civile Volontario intende raggiungere. Occorrerebbero centinaia di pagine per dare una semplice idea di ciò che esso era agli inizi ed è diventato oggi. Con questa sintesi possiamo solo dare un contributo di conoscenza a chi vuole avvicinarsi a comprendere modi, tempi, finalità etc. del S.C. comunale e fornire un piccolo manuale d'uso a chi già opera in questa attività. Chi volesse approfondire il tema e reperire documentazione e atti, si potrà collegare al sito www.serviziocivilenazionale.it e troverà tutto quanto gli occorre.
LINEE GENERALI Con la Legge 6 marzo 2001 n° 64 è stato introdotto nell'Ordinamento il servizio civile nazionale volontario; una legge che, come quell'istitutiva del servizio militare professionale, enuncia i principi fondamentali e i criteri direttivi che stanno già trasformando, in modo graduale, il servizio civile da obbligatorio a volontario. Attraverso questa legge s'intende dare anche una risposta alle richieste della società riguardanti la solidarietà sociale, la tutela dei diritti, l'educazione, la promozione della cultura, la tutela del patrimonio artistico, ambientale, la cooperazione sia su base nazionale che internazionale. Il servizio civile è oramai diventato una grande risorsa della nostra società civile, anche se va detto che il coinvolgimento di giovani in attività di volontariato o di associazionismo sociale risulta oggi meno marcato che nel passato. I motivi sono molteplici, non ultimo dei quali un diffuso benessere economico che non favorisce l'impegno sociale, spesso ricco di valori che richiedono sacrifici e rinunce; ma va anche affermato che il servizio civile, se opportunamente alimentato e sostenuto, potrebbe creare una rinnovata attenzione e generare una ricaduta positiva sul coinvolgimento dei giovani soprattutto in attività che mettono a diretto contatto con il proprio territorio e con chi vi risiede. Altro aspetto importante è che esso può rappresentare un'occasione preziosa di allargamento di orizzonti, di scoperta di nuove opportunità, di arricchimento culturale, di acquisizione di nuove abilità e soprattutto di crescita sociale. Quando questo servizio risulta ben organizzato e ricco di valori reali, può tradursi in attività di contenuti consistenti, diventare acquisizione di esperienze sul campo destinate a influire positivamente sull'inserimento occupazionale o comunque ad integrare validamente il curriculum del giovane. Infine, ma ancora da specificare, approfondire e maggiormente affermare, l'altro aspetto: quello della coltivazione di una coscienza civica, di un senso di appartenenza ad una comunità più ampia, di una partecipazione sociale non solo emotiva ma di una cittadinanza attiva capace di proiettarsi nella vita adulta, di un'identità nazionale (o comunque comunitaria) intesa in senso dinamico, aperto, solidale. L’Amministrazione comunale con  le figure professionali impegnate, Operatori Locali di Progetto, Formatori, Responsabili Locali, Tutor, Monitori, Selettori e Progettisti si pongono come parte del vertice del sistema e se da un lato ciò c'inorgoglisce, dall'altro ci costringe a pensare in termini più imprenditoriali, professionali ed operativi. I giochi sono finiti e cominciano gli impegni e le preoccupazioni da affrontarsi in modo serio ma sereno, senza affanni.
ATTUAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE 
La realizzazione del servizio in parola, è attuata attraverso tre fasi: 1) Accredito; 2) Presentazione Progetto; 3) Approvazione progetti, selezione e avvio dei volontari. L'ACCREDITO avviene presentando all'Ente (Comune ufficio per il Servizio Civile) apposita istanza (all.1) con allegati a) l'Atto Costitutivo, b) lo Statuto, c) la dichiarazione (all. 2) di avere tre anni di attività almeno in un settore previsto dalla legge, d) la Carta Etica sottoscritta, e) un documento di riconoscimento in copia fotostatica. Il PROGETTO viene presentato nelle linee generali con descrizione del contesto territoriale e gli obiettivi da raggiungere, evidenziando le emergenze (sociali, culturali, ambientali etc.) che sono presenti nel proprio territorio e le modalità che s'intendono praticare per raggiungere traguardi migliorativi del disagio. LA SELEZIONE E L'AVVIO è la fase finale dell'attività che viene realizzata ad approvazione del progetti da parte dell'Ufficio. I volontari presentano l'istanza alla sede dove intendono effettuare il servizio, i responsabili regionali (vedi elenco) definiscono date e luoghi di effettuazione dei colloqui di selezione, si valutano i risultati, si stila la graduatoria e si pubblica sul sito nazionale. L'avvio è determinato dall'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile mediante l'invio ai volontari di un contratto. 
L'approvazione d'appositi progetti d'impiego, predisposti dalle Amministrazioni Pubbliche e dagli enti (rigorosamente non profit) che intendono concorrere alla realizzazione del servizio stesso. Le Circolari 29 Novembre 2002, 10 Novembre 2003, 2 Febbraio 2006 ed il DM 3 Agosto 2006 e il relativo Prontuario allegato, hanno di volta in volta affermato nuove disposizioni e chiarito aspetti per Enti e progetti del servizio civile nazionale e le relative procedure di accreditamento e di selezione dei volontari, in applicazione d'alcune norme previste dal Dlgs 5 Aprile 2002 n° 77 per permettere: 
una valutazione più dinamica dei progetti; 
una più puntuale individuazione dei requisiti che i progetti devono avere; 
un maggiore riconoscimento della rilevanza tematica degli stessi e delle potenzialità operative degli enti richiedenti. 
Le citate circolari, tra l'altro, individuano numerosi ambiti d'intervento del Servizio Civile Volontario in modo da permettere ad ogni giovane interessato la scelta di un settore di gradimento dove poter affinare le proprie attività e approfondire le personali conoscenze anche dove iniziare o aggiornare un percorso formativo a soddisfacimento d'interessi o aspirazioni. 
In tale modo, per esempio, il Servizio Civile presso Enti d'assistenza agli ammalati o presso la Croce Rossa, può diventare un interessante momento di tirocinio per aspiranti medici o infermieri; presso un consultorio familiare può contribuire a favorire lo studio di scienze sociali e presso gli Enti Locali permettere una maggiore comprensione della cittadinanza attiva come pure operare presso le nostre sedi (ovviamente nel settore dei beni e del turismo culturale) può favorire lo studio presso facoltà in Architettura o Conservazione dei Beni Culturali, Lingue e Letteratura Straniera, Lettere e Storia, Economia del Turismo etc. L'esigenza di consolidare l'esperienza di Servizio Civile e migliorare l'intervento degli Enti, ha introdotto nuove norme per far sì che questi ultimi, qualora vogliano presentare progetti, dovranno prima dimostrare il possesso di un'organizzazione adeguata. La successiva Circolare 10 Novembre 2003 ha avuto, tra l'altro, la funzione di individuare le capacità degli Enti a progettare, selezionare, formare, tutorare, monitorare e valutare l'attività di Servizio Civile affidando dette funzioni a professionisti con documentata esperienza e, in caso di accreditamento in 1^ Classe, preventivamente verificati dall'Ufficio. 
L'accreditamento ha, in questo caso, l'obiettivo primario di migliorare la qualità del servizio dei Volontari garantendo accoglienza, formazione e assistenza idonea a giovani che impegnano un anno intero della loro vita anche al servizio delle comunità in cui vivono oltre alla necessità di limitare il numero degli enti assegnatari del servizio. 
Il Comune non poteva sottrarsi sia pure solo a sperimentare le potenzialità che questo servizio poteva offrire e, ascoltando le numerose richieste provenienti dalla base, ha deciso di verificare fattibilità, impegni occorrenti, disponibilità e, quindi, procedere alla compilazione e presentazione d'istanza di accredito in 1^ Classe proponendo anche una serie di progetti che, ovviamente, fossero in linea con i suoi fini istituzionali e operativi.
OBIETTIVI 
Ma cosa vuole essere il SCN per il Comune? Per prima esso dovrà contribuire a sollecitare la nascita nelle nuove generazioni ed a far riscoprire nelle vecchie il senso di APPARTENENZA che, pur se insito nel nostro animo, non sempre siamo in grado di capirne la portata e di sfruttarne le qualità e le potenzialità se non in particolari momenti, siano essi di emergenze drammatiche (durante un conflitto o dopo una catastrofe etc.) che di partecipazione collettiva (durante un evento sportivo, una festività familiare, una manifestazione sociale, sindacale, politica etc.) ma questo senso si affievolisce e scompare, inevitabilmente, non appena cessa la spinta emotiva. 
Forse qualcuno si chiederà cosa c'entra questo con il Servizio Civile Volontario Nazionale e soprattutto con il SCN nel Comune in particolare ebbene, almeno per noi che abbiamo deciso di impegnarci in questa avventura, faticosa ed esaltante nello stesso tempo, significa assimilare ed ampliare quanto indicato nella Carta Etica del Servizio Civile Nazionale e cioè non solo un impegno teso a " … costituire e rafforzare i legami che sostanziano e mantengono coesa la società civile, rendono vitali le relazioni all'interno delle comunità, allargano alle categorie più deboli e svantaggiate la partecipazione alla vita sociale, attraverso azioni di solidarietà, di inclusione, di coinvolgimento e partecipazione, che promuovono a vantaggio di tutti il patrimonio culturale e ambientale delle comunità, e realizzano reti di cittadinanza mediante la partecipazione attiva delle persone alla vita della collettività e delle istituzioni a livello locale, nazionale, europeo ed internazionale; ma anche e specialmente a "… orientare le giovani generazioni alla conoscenza e allo sviluppo del Dovere della Partecipazione, che significa essere protagonisti nel proprio territorio per il proprio territorio; ad essere interessati alla propria comunità senza alcun interesse; che vuole essere APPARTENENZA e proposta per divenire realmente futura classe dirigente del proprio paese, della nostra nazione, dell'Europa. 
"L'appartenenza forte è sentirsi parte di qualcosa di grandioso, unico, valoriale che è anche fonte di stimoli partecipativi continui e soprattutto causa dello sviluppo di rapporti tra le persone con ideali e obiettivi comuni. Altro obiettivo è quello di attivare circuiti turistico - ambientali che possano mettere in luce le singole realtà territoriali, favorendo la stanzialità degli addetti e generando pertanto varie forme di indotto soprattutto sviluppando la catalogazione informatizzata e la realizzazione di prodotti multimediali di beni presenti sul territorio, oltre alla realizzazione di attività di progettazione e programmazione di eventi con il coinvolgimento delle strutture pubbliche e private presenti. 
Le finalità generali dovranno: 
sensibilizzare i cittadini, tramite la diffusione di una cultura civica e sui temi ambientali e sociali legati ai comportamenti e agli atteggiamenti individuali e collettivi; 
● operare a fianco delle pubbliche amministrazioni in termini d'attenzione alle problematiche territoriali (considerata la notevole disponibilità a collaborare al progetto impegnando strutture e professionalità in una sinergia operativa molto profonda); 
effettuare una ricerca, in una logica sistemica, d'abitudini, folclore, tradizioni etc. legate al passato ed in prospettiva futura; 
un aggiornamento culturale ed operativo degli elementi sensibili della comunità, in ordine alla politica turistico - culturale (sempre più richiesto); 
una verifica, insieme, delle esperienze finora compiute dagli operatori nel campo per poter eventualmente delineare un profilo della Pro Loco come struttura permanente d'accoglienza, assistenza e promozione nella comunità; 
un'approfondita analisi dei risultati per arrivare ad una proposta operativa comune su tutto il territorio nazionale. 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
I progetti, sono orientati a creare e realizzare una serie di attività volte alla salvaguardia e alla tutela del ricco patrimonio naturalistico del territorio di riferimento, di seguito elencate: 
Organizzazione e gestione eventi: campo scuola; giornate ecologiche; visite guidate; convegni; seminari; individuazione e organizzazione di percorsi e passeggiate da trekking; ecc.;
controllo del territorio di competenza, arricchimento dei piani di offerta formativa e delle programmazioni didattiche con l’inserimento nella programmazione curricolare di laboratori didattici relativi alla conoscenza della biodiversità locale e all’impatto che ha sull’ambiente ogni singolo gesto e scelta quotidiana del cittadino;
Produzione materiali multimediali (mostre fotografiche, video, depliant) per diffondere la conoscenza del patrimonio; 
Mappatura multimediale dei beni artistici e culturali, ambientali e turistico archeologici; 
Produzione di un CD ROM in quattro lingue (italiano, francese, inglese e spagnolo) recante i risultati della mappatura; 
Creazione sito Web in quattro lingue (italiano, francese, inglese e spagnolo) contenente la mappa, il notiziario, gli appuntamenti, le politiche culturali del Comune, ecc.
Tutti gli interventi sopra programmati, dovranno perseguire la partecipazione attiva dei volontari e dell’amministrazione comunale, al fine di rendere gli obiettivi omogenei e soprattutto finalizzati al progetto nel suo complesso. A tale riguardo tutti i volontari in servizio civile selezionati, avranno modo di approfondire conoscenze sia con esperti dell'Ente sia con professionisti esterni. Un progetto di tale portata non può, ne deve esaurirsi in un determinato lasso di tempo, ma continuare a tempo indefinito prevedendo anche obiettivi pluriennali. 

CONCLUSIONI 
Identificare la formazione teorico-pratica come un sistema di valorizzazione delle risorse del territorio, con particolare riferimento ai beni ambientali e culturali, significa avere idee non riduttive e sicuramente percorribili per un corretto e virtuoso sviluppo (non solo economico ma anche e soprattutto sociale) di tantissime realtà. Lo spazio ad esso riservato nelle economie locali, specie in aree poco note, non può prescindere da un efficiente funzionamento del sistema della società civile. 
I tempi sono cambiati, occorrono sempre di più risposte rapide ed efficaci e noi abbiamo il dovere di essere preparati ed in linea con le esigenze richieste dalle nuove opportunità di sviluppo. Inoltre, se in una società rigidamente diretta dall'alto i suoi membri sono ridotti al ruolo di semplici e fedeli esecutori, in una società aperta e complessa, com'è la nostra, l'esigenza di soggetti capaci di comprendere i suoi diversificati aspetti e di intervenire nei singoli momenti cresce notevolmente, non solo a livello delle microeconomie, ma anche in un quadro più ampio e complessivo. Non è solo compito d'economisti studiare e valutare alcuni aspetti delle risorse economiche di un territorio, anche noi abbiamo questi compiti perché operiamo soprattutto sul capitale umano che non può ne deve essere concepito solo come forza lavoro, ma come ricchezza intellettuale e come crescita personale. Abbiamo l'obbligo, e l'opportunità, di individuare una nuova concezione di "capitale umano" e del suo valore, non solo funzionale ma costitutivo di una cultura, di una vita sociale, infine di avvertire, nella sua ragione essenziale, l'importanza e persino l'urgenza di un'educazione autentica, grazie alla quale le radici dell'uomo possono ritornare familiari, fino ad una nuova fioritura. 
Don Giussani scriveva " il desiderio è come la scintilla con cui si accende il motore. Tutte le forze umane nascono da questo fenomeno, da questo dinamismo costitutivo dell'uomo. Il desiderio accende il motore dell'uomo. E allora si mette a cercare il pane e l'acqua, si mette a cercare il lavoro, si mette a cercare la donna, si mette a cercare una poltrona più comoda e un alloggio più decente, s'interessa come mai taluni hanno e altri non hanno, s'interessa a come mai certi sono trattati in modo e lui no, proprio in forza dell'ingrandirsi, del dilatarsi, del maturarsi di questi stimoli che ha dentro e che la Bibbia chiama globalmente "cuore" e che io chiamerei anche "ragione"....... Il desiderio, per natura, spalanca l'uomo sulla realtà per imparare la mossa, per imparare dove si deve costruire". Questo desiderio è il motore che ha reso una miriade di persone protagoniste dello sviluppo del nostro Paese e di tanti altri, questo desiderio deve permetterci di raggiungere quel traguardo Ideale di una nuova cittadinanza attiva quale parte essenziale della nostra società e del suo futuro. 
Questo capitale umano, per noi, oggi risulta rappresentato dai giovani del Servizio Civile e da tanti operatori che vi si stanno dedicando e vi si dedicheranno sempre più. Questo capitale umano, frutto d'amore ideale e d'educazione, è ancora più necessario in questo momento: c'è bisogno di persone capaci di ragionare, capaci di prendere coscienza di tutti i fattori, capaci di rischiare. C'è bisogno d'uomini che guardano la realtà e con il loro impegno, la loro capacità di rischio, il loro senso di solidarietà e appartenenza, generino opere grandiose con entusiasmo e intelligenza. Noi saremo in grado di rispondere a queste esigenze con determinazione e professionalità e, sono convinto, i risultati non mancheranno e presto. Le professionalità di altissimo livello, hanno dimostrato di poter garantire una formazione continua sia dei dirigenti sia dei giovani volontari, per un raggiungimento eccellente degli obiettivi citati.

COS'È IL SCN 
Il Servizio Civile Nazionale, istituito con la legge 6 marzo 2001 n° 64, - che dal 1° gennaio 2005 si svolge su base esclusivamente volontaria - è un modo di difendere la patria, il cui "dovere" è sancito dall'articolo 52 della Costituzione; una difesa che non deve essere riferita al territorio dello Stato e alla tutela dei suoi confini esterni, quanto alla condivisione di valori comuni e fondanti l'ordinamento democratico. E' la possibilità messa a disposizione dei giovani dai 18 ai 28 anni di dedicare un anno della propria vita a favore di un impegno solidaristico inteso come impegno per il bene di tutti e di ciascuno e quindi come valore della ricerca di pace. Il servizio civile volontario garantisce ai giovani una forte valenza educativa e formativa, è una importante e spesso unica occasione di crescita personale, una opportunità di educazione alla cittadinanza attiva, un prezioso strumento per aiutare le fasce più deboli della società contribuendo allo sviluppo sociale, culturale ed economico del nostro Paese. Chi sceglie di impegnarsi per dodici mesi nel Servizio civile volontario, sceglie di aggiungere un'esperienza qualificante al proprio bagaglio di conoscenze, spendibile nel corso della vita lavorativa, quando non diventa addirittura opportunità di lavoro, nel contempo assicura una sia pur minima autonomia economica. Le aree di intervento nelle quali è possibile prestare il Servizio Civile Nazionale sono riconducibili ai settori: assistenza, protezione civile, ambiente, patrimonio artistico e culturale, educazione e promozione culturale, servizio civile all'estero. 
OPPORTUNITÀ PER GLI ENTI 
Gli enti di servizio civile sono le amministrazioni pubbliche, le associazioni non governative (ONG) e le associazioni no profit che operano negli ambiti specificati dalla Legge 6 marzo 2001 n° 64. Per poter partecipare al SCN gli enti devono dimostrare all'UNSC di possedere requisiti strutturali ed organizzativi, nonché di avere adeguate competenze e risorse specificatamente destinate al SCN. L'ente deve inoltre sottoscrivere la carta di impegno etico che intende assicurare una comune visione delle finalità del SCN e delle sue modalità di svolgimento, in un patto stretto con l'Ufficio ed i giovani. Solo tali enti, iscritti in un apposito albo - Albo degli enti accreditati -, possono presentare progetti di Servizio Civile Nazionale. Il Servizio Civile Nazionale consente agli enti accreditati di avvalersi di personale giovane e motivato, che, stimolato dalla possibilità di vivere un'esperienza qualificante nel campo della solidarietà sociale, assicura un servizio continuativo ed efficace. I progetti d'impiego dei volontari, predisposti dagli enti pubblici e dalle organizzazioni del Terzo Settore, vengono presentati all'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile che li esamina, li approva e li inserisce nei bandi per la selezione dei volontari che vengono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica (GURI). L'utilizzo dei volontari del servizio civile attiva un rapporto privilegiato con i ragazzi che, dopo i 12 mesi di servizio, tendono in genere a mantenere contatti collaborativi con l'ente. 
OCCASIONE PER I GIOVANI 
I ragazzi e le ragazze, di età compresa tra i 18 e 28 anni, di cittadinanza italiana, interessati al Servizio civile volontario possono partecipare ai bandi di selezione dei volontari pubblicati nella GURI presentando, entro la data di scadenza prevista dal bando, domanda di partecipazione. La domanda di partecipazione, in carta semplice, è indirizzata all'Ente che ha proposto il progetto, deve essere redatta secondo il modello allegato al bando, deve contenere l'indicazione del progetto prescelto ed essere corredata, ove possibile, di titoli di studio, titoli professionali, documenti attestanti esperienze lavorative svolte. E' ammessa la presentazione di una sola domanda per bando. Il modulo di domanda può essere scaricato dalla sezione "Modulistica" o dall'area "Bando" alla voce Modulo; i progetti possono essere consultati nell'area "Bando " attraverso un motore di ricerca che consente una selezione geografica o per settore di interesse. L'ente sceglie le figure più adeguate alle proprie attività operative attraverso una selezione tra i profili delle candidature giunte in seguito al bando di concorso. Successivamente comunica la relativa graduatoria provvisoria all'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile che provvede alla verifica ed alla approvazione della stessa. L'UNSC con proprio provvedimento dispone l'avvio al servizio dei volontari, specificando la data di inizio del servizio e le condizioni generali di partecipazione al progetto.
DAL SERVIZIO CIVILE OBBLIGATORIO AL SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO 
La storia del Servizio Civile Nazionale affonda le sue radici nella storia dell'obiezione di coscienza di cui è il naturale erede in un rapporto di continuità che non lascia né vuoti né rimpianti. 
Nel 1972 - sotto la spinta delle azioni di protesta condotte dalle organizzazioni non violente, del crescente interesse dei cittadini nei confronti dell'obiezione di coscienza e del gran numero di giovani disposti ad affrontare il carcere pur di non prestare un servizio armato - il governo approvò la legge n. 772 "Norme in materia di obiezione di coscienza", che sanciva il diritto all'obiezione per motivi morali, religiosi e filosofici ed istituiva il servizio civile sostitutivo del servizio militare e, pertanto, obbligatorio. 
La legge dedicava un solo articolo su 17, alle finalità e all'organizzazione del servizio civile, istituito chiaramente per trovare un impiego agli obiettori. 
L'esperienza iniziale di poche decine di coraggiosi, diventa alla fine degli anni '80 l'esperienza di migliaia di giovani anche grazie alla sentenza della Corte Costituzionale (1989) che parifica la durata dei due servizi militare e civile: inizia l'esplosione numerica degli obiettori che raggiunge nel 1999 la cifra di 110.000 domande. Nello stesso tempo, in modo silenzioso ma sistematico, l'offerta di servizio civile passa da poche decine di associazioni dei primi anni '80, agli oltre 3.500 Comuni abilitati a impiegare obiettori, alle decine di Università, alle oltre 200 Unità Sanitarie Locali, alle 2.000 associazioni locali di Terzo Settore (fine degli anni '90). 
Il Servizio Civile diviene una risorsa sociale per il Paese. 
L'8 luglio 1998, il Parlamento vara la legge n. 230 "Nuove norme in materia di obiezione di coscienza": l'obiezione di coscienza viene riconosciuta diritto del cittadino. La norma, che abroga la legge 772 del 1972, all'art. 1 statuisce: 
"I cittadini che, per obbedienza alla coscienza, nell'esercizio del diritto alle libertà di pensiero, coscienza e religione (omissis) opponendosi all'uso delle armi, non accettano l'arruolamento nelle Forze armate e nei Corpi armati dello Stato, possono adempiere gli obblighi di leva prestando, in sostituzione del servizio militare, un servizio civile, diverso per natura e autonomo dal servizio militare, ma come questo rispondente al dovere costituzionale di difesa della Patria". 
Contestualmente l'amministrazione di questo servizio viene sottratta al Ministero della Difesa ed affidata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove viene costituito un apposito Ufficio Nazionale per il Servizio Civile. A riconoscimento dell'importanza di un coinvolgimento dei vari attori del Servizio civile viene creata la Consulta Nazionale del Servizio Civile ove siedono i rappresentanti delle Amministrazioni Centrali dello Stato, i rappresentanti dei principali soggetti di terzo settore, dei Comuni Italiani e degli obiettori. La legge istituisce, inoltre, il Fondo nazionale per il Servizio Civile nel quale confluiscono i fondi prima gestiti dal Ministero della Difesa e nel quale possono essere versate donazioni pubbliche e private finalizzate alle attività che si intendono sostenere.
La legge, votata dopo 11 anni di dibattito politico (1987-1998), viene approvata alla vigilia della riforma che porterà ad un nuovo sistema di Forze Armate su base esclusivamente volontaria. Tale riforma, fortemente innovativa, è attuata dal Parlamento il 14 novembre 2000 attraverso la legge 331 "Norma per la istituzione del servizio militare professionale"; tale norma fissa al 1° gennaio 2007 la data di sospensione della leva obbligatoria che successivamente viene anticipata al 1° gennaio 2005 (legge 23 agosto 2004 n. 226). 
Le esperienze costruite con gli obiettori di coscienza in un andirivieni di luci ed ombre, in oltre 25 anni di attività, hanno tuttavia costituito una risorsa rilevante delle politiche sociali, soprattutto in ambito assistenziale verso gli anziani, i disabili, i minori, concorrendo altresì alla formazione dei giovani verso profili professionali orientati al principio costituzionale della solidarietà sociale; uno strumento innovativo per le politiche ambientali e di cooperazione internazionale; una esperienza di nuovo patto di cittadinanza fra giovani e istituzioni, dove doveri di socialità, che trovano nuove forme di espressione, e diritti individuali trovano un punto di equilibrio. 
Il 6 Marzo 2001 il Parlamento Italiano approva la legge n° 64, che istituisce il Servizio Civile Nazionale; un Servizio volontario aperto anche alle donne, concepito come opportunità unica messa a disposizione dei giovani dai 18 ai 26 anni, che intendono effettuare un percorso di formazione sociale, civica, culturale e professionale attraverso l'esperienza umana di solidarietà sociale, attività di cooperazione nazionale ed internazionale, di salvaguardia e tutela del patrimonio nazionale. 
Una legge pensata per agire in due tempi: 
una prima fase nella quale convivono due servizi civili, uno "obbligatorio" per gli obiettori di coscienza ed uno per i "volontari"; 
una fase successiva destinata ai soli volontari di entrambi i sessi. 

La prima fase è iniziata il 20 Dicembre 2001, con l'impiego di 180 donne e 1 uomo, impegnati in progetti di Servizio Civile Nazionale "volontario" presentati da 4 enti di Terzo Settore e 1 Comune. In un crescendo inaspettato ed incontenibile nel 2002 il numero di progetti attivati è salito a 811 con 7.865 volontari avviati in servizio. Nel 2003 si è passati a 2.023 progetti con una partecipazione di 22.743 giovani. Nel 2004 l'impiego è stato di 32.211 volontari per 2.970 progetti. Nel 2005 il numero di volontari avviati al servizio sale a 45.175 per 3.451 progetti. 
Il 5 aprile 2002 viene emanato, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 2 della Legge 64/01, il Decreto legislativo 77 con cui viene regolamentata la materia. 
Nel febbraio 2004 viene costituito il Comitato di Difesa non armata e non violenta con il fine di individuare indirizzi e strategie di cui l'UNSC possa tenere conto nella predisposizione di forme di ricerca e di sperimentazione di difesa civile non armata e nonviolenta. 
Il 23 agosto 2004 viene promulgata la legge n. 226 che anticipa al 1° gennaio 2005 la sospensione della leva obbligatoria. Tale data segna di fatto l'inizio della seconda fase di applicazione della legge 64 del 2001 che porterà alla gestione dei soli "volontari" di SCN. Inizia la nuova era del Servizio Civile Nazionale. 
Dal 1° gennaio 2005 entra in vigore -ai sensi dell'art.2 del D.L. 9 novembre 2004 n°266- l'art. 3 comma 1 del d.lgs. n°77 del 5 aprile 2002 che innalza il limite di età dei volontari a 28 anni. 
Con la pubblicazione del Decreto legge 30 giugno 2005, n° 115 cala definitivamente il sipario sulla lunga ed accesa vicenda della obiezione di coscienza, consentendo agli obiettori in servizio, la possibilità di concludere la propria esperienza di Servizio civile obbligatorio al 1° luglio 2005 anticipando la naturale scadenza prevista ad ottobre 2005.
Il 2005 è quindi l'anno nel quale anche ai ragazzi è concesso di partecipare volontariamente al SCN: si passa dal 6% di adesioni maschili del 2004, al 25% del 2005.
Nel 2005 l'UNSC avvia al servizio 45.175 volontari  impiegati in 3.451 progetti che coinvolgono 1.601 enti in attività espletate in Italia e all'estero. I progetti all'estero, poco più del 2%, contribuiscono ad esportare gli ideali di pace e fratellanza della nostra democrazia. I giovani sempre più coinvolti, partecipi e motivati inviano racconti delle loro esperienze: dalla testimonianza semplice e coinvolgente di quattro ragazze, nasce il primo libro edito dall'UNSC, "I sei sensi dell'India" che ci trasmette, attraverso il racconto e le immagini della quotidianità, i sentimenti e le emozioni di questa significativa esperienza. 
Nel 2006 il Servizio Civile Nazionale festeggia il suo primo lustro di vita. Il consenso dei giovani è cresciuto di anno in anno: dai 181 ragazzi del 2001, si è passati ai 45.175 del 2005, per arrivare ai circa 50.000 previsti a fine 2006.
Si cominciano a raccogliere le prime tesi di laurea sul tema "Servizio Civile Nazionale" che testimoniano il desiderio dei giovani di approfondire la conoscenza del vero significato del "servizio", delle problematiche e dei valori connessi a questa esperienza tutta italiana che è il Servizio Civile Nazionale. Una esperienza che, attraverso il Protocollo d'intesa 26 gennaio 2006 "Intesa tra l'ufficio nazionale per il servizio civile, le regioni e le province autonome per l'entrata in vigore del D.lgs. 77 del 2002", si ripartisce in termini di gestione sul territorio nazionale attraverso l'attribuzione delle competenze a Regioni e Province autonome. 
Altro evento di particolare rilievo nel 2006 è rappresentato dai 2 volontari che prendono posto in seno alla Consulta Nazionale per il Servizio Civile, sostituendo i rappresentanti degli obiettori di coscienza. Nel marzo 2006 i 40.485 giovani in servizio, invitati a votare attraverso l'utilizzo del voto elettronico, hanno infatti designato 124 Delegati regionali dei volontari di SCN. Questi, a loro volta, hanno eletto i 2 Rappresentanti che, in carica per 2 anni in qualità di membri, porteranno in seno alla Consulta le istanze dei "ragazzi di SCN" e le proposte per costruire insieme un servizio alla comunità sempre più sentito e partecipato. 
La partecipazione civica attraverso il volontariato e l'associazionismo di promozione sociale è uno dei tratti più significativi della storia del nostro Paese. Questa partecipazione, che si manifesta ogni giorno e diventa impressionante nelle emergenze della storia nazionale, ha radici profonde, secolari e trova linfa nei valori religiosi e laici di solidarietà, eguaglianza, giustizia sociale, partecipazione diretta. In tale contesto il Servizio Civile Nazionale costituisce una singolare modalità di partecipazione che coniuga i principi costituzionali di solidarietà, difesa della patria, crescita personale. 
Le istituzioni della Repubblica Italiana non creano lo spirito della partecipazione civica, ma hanno la responsabilità di dargli sostegno e di incoraggiare chi la vive. La legge 6 marzo 2001 n° 64 "Istituzione del servizio civile nazionale" è il segno di questa responsabilità.
L’OBIEZIONE DI COSCIENZA
Premessa
La Costituzione Italiana, approvata nel 1947 ed entrata in vigore nel 1948, stabilisce all'art. 52 che "La difesa della patria è sacro dovere del cittadino. Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge", senza prevedere alcuna possibilità di obiettare. La parola "obiezione" deriva dal latino "obicere", che significa contrapposizione, rifiuto; l'obiezione di coscienza è infatti il rifiuto di obbedienza ad una  legge o ad un comando dell'autorità perché considerato in contrasto con i principi e le convinzioni personali radicati nella propria coscienza. L'obiettore di coscienza è dunque un cittadino che, dovendo prestare servizio militare armato, contrappone il proprio rifiuto all'uso delle armi ed attività ad esse collegate. Il cammino dell'obiezione di coscienza in Italia non è stato facile.
La storia
La storia dell'OdC, in senso lato, inizia con l'unità  d'Italia. La coscrizione obbligatoria introdotta nel 1861, incontrò una grandissima resistenza soprattutto tra la popolazione rurale del meridione, che non ne capiva i motivi ed era costretta a subirla forzatamente. La risposta dello stato fu la massiccia repressione attuata dall'esercito piemontese.
Il malcontento popolare non si attenuò, anzi toccò il suo culmine durante la grande guerra del 1915- 18: furono circa 470.000 i processi per renitenza alla leva, e oltre un milione per altri reati militari come diserzione , procurata infermità, disobbedienza aggravata, ammutinamento. Nell'Agosto del 1917 gli operai di Torino si rivoltarono contro l'assurdità della guerra: la repressione fu durissima, decine i morti. Dopo la disfatta di Caporetto, che vide un vero e proprio "sciopero militare" tra i soldati, si intensificò la repressione con fucilazioni di interi reparti.
La protesta popolare era spontanea, dettata da un'istintiva avversione alle istituzioni militari e gli orrori ( i "macelli" ) della guerra, ma non era incanalata in alcuna forma organizzata. I primi due casi di OdC nel secondo dopoguerra si verificano alla fine degli anni '40, e fanno riferimento a Rodrigo Castiello ( pentecostale) ed Enrico Ceroni (testimone di Geova) che furono inquisiti.
Il primo obiettore condannato alla reclusione fu Pietro Pinna (1948), nonviolento, finito in carcere per 10 mesi; liberato fu condannato di nuovo e ritornò in carcere finché fu prosciolto dal dovere del servizio militare. Nel 1949, dopo i primi casi di obiezione di coscienza, il socialista Calossi presentò il primo disegno di legge per il riconoscimento dell'obiezione. Nel '57 e nel '62 il socialista Basso ripropose l'iniziativa, coperta dall'oblio dell'indifferenza parlamentare e dalla ostilità del governo e delle gerarchie militari.
All'inizio degli anni '60 si hanno i primi casi di obiettori cattolici che dichiarano di voler vivere integralmente la non violenza evangelica, espressa dai comandamenti "non uccidere" e "ama il prossimo tuo come te stesso". Il primo cattolico che basò il suo rifiuto su motivi di fede fu Gozzini nel 1962, seguito da padre Balducci che fu attaccato dalla chiesa ufficiale e difeso da don Milani che, in questa occasione, scrisse l'opuscolo "L'obbedienza non è più una virtù".
I due sacerdoti, Padre Ernesto Balducci e Don Lorenzo Milani, vennero processati per apologia di reato. Don Milani, nel frattempo deceduto (1967), subì l'onta della condanna. Il resto della chiesa sembrò disinteressarsi al problema. Questi processi scossero l'opinione pubblica e portarono alla ribalta il problema dell'obiezione di coscienza, registrando importanti prese di posizione a favore dell'OdC.
Intanto, sempre negli anni '60, Il Sindaco di Firenze, Giorgio La Pira, autorizzò la proiezione del film "Non uccidere" - incentrato sul tema dell'obiezione di coscienza - nonostante il divieto imposto dalla censura. Fino alla fine degli anni '60, il numero degli obiettori rimase basso, quasi tutti testimoni di Geova con poche eccezioni, anarchici, nonviolenti, socialisti e pochissimi cattolici; molti obiettori finirono in carcere, mentre al Parlamento vennero presentati diversi progetti di legge, dei quali però nessuno venne approvato. La legge Pedini (1966) sembrò che potesse offrire una soluzione attraverso una specie di servizio civile nel terzo mondo; ma la legge si rivelò ambigua, insufficiente e la sua applicazione ancora peggiore; una legge fatta per pochi privilegiati i quali potevano mettersi al servizio di ditte private, enti statali e religiosi interessati a impiegare nei paesi sottosviluppati personale poco pagato. 
Dopo il '68 l'obiezione per motivi politici, oltre a quelli etico-religiosi si afferma come mai prima. L'analisi dell'esercito come istituzione che serve a mantenere un rapporto di pericoloso dominio dello stato sulla società civile, si collega alle lotte più ampie per i diritti civili condotte nelle fabbriche, nelle scuole, nei quartieri. Cresceva il numero dei giovani che sceglievano il carcere al servizio militare: era ormai un problema da risolvere. Nel 1970/71 gruppi di 6-7 persone fecero obiezioni collettive con motivazioni soprattutto politiche; nel 1972 gli obiettori in carcere erano varie decine, oltre 250 testimoni di Geova.
La classe politica, messa alle corde dal vasto movimento d'opinione nato nella società e dal contemporaneo intensificarsi di azioni di protesta condotte dalle organizzazioni non violente, approvò, pur sotto l'influenza delle gerarchie militari e delle forze politiche contrarie, il disegno di legge Marcora, restrittivo e punitivo, invece di quello Fracanzani più attinente alle richieste delle organizzazioni.
Passò così la legge 15 dicembre 1972, n. 772 che dava il diritto all'obiezione e al servizio civile sostitutivo per motivi morali, religiosi e filosofici. La legge "Marcora" rese possibile la scarcerazione dei giovani obiettori di coscienza e contemporaneamente segnò un cambiamento storico nella legislazione italiana, perché introdusse la possibilità di rifiutare il servizio militare con le armi sostituendolo con un servizio militare non armato. Con questa legge l'obiezione di coscienza non veniva ancora considerata un diritto, ma un beneficio concesso dallo Stato a precise condizioni e conseguenze: la gestione del servizio civile restava nelle mani del Ministero della Difesa.
La legge restrittiva e punitiva (8 mesi di servizio in più, commissione giudicante, esclusione delle motivazioni politiche, dipendenza dai codici e dai tribunali militari) fece nascere subito un movimento di lotta degli obiettori che si unirono nella Lega Obiettori di Coscienza (LOC).
Per anni gli Enti e le Associazioni si sono battute per una modifica della legge e per il pieno riconoscimento del diritto all'obiezione di coscienza. Nel 1992 il Parlamento licenziò un nuovo testo di legge, ma l'allora Presidente Francesco Cossiga, rifiutò di firmarla per incostituzionalità, la rinviò al Parlamento con una  serie di note di perplessità sul fenomeno OdC. Il giorno dopo il Presidente sciolse le Camere e la legge tornò in alto mare.
Il numero di obiettori é andato crescendo: 16.000 domande nel 1990, 30.000 domande nel 1994, 70.000 nel 1998. Dopo una serie di altri tentativi falliti nel corso della XI e XII Legislatura, nel luglio del 1998 si giunge finalmente all'approvazione della legge 230 che sancisce il pieno riconoscimento giuridico dell'obiezione di coscienza. Con questa ultima legge l'obiezione di coscienza non è più un beneficio concesso dallo Stato, ma diventa un diritto della persona: il Servizio Civile rappresenta un modo alternativo di "servire la patria", con una durata pari al servizio militare, a contatto con la realtà sociale, con i suoi problemi, con le sue sfide.
I giovani possono scegliere di difendere la Patria, con il servizio militare o con il servizio sostitutivo civile. La gestione del servizio civile sostitutivo del servizio militare passa all'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (dal 1° gennaio 2000). Siamo a una svolta, sono ormai maturi i tempi per una radicale riforma del Servizio Militare.
La Legge 14 novembre 2000, n. 331 recante "Norme per l'istituzione del Servizio Militare professionale", muta profondamente la natura del Servizio di leva che diventa volontario e professionale, determinando così la conclusione della obiezione di coscienza a partire dal 2007. Nell'agosto 2004 dopo appena un lustro dalla promulgazione della legge 230, il Parlamento anticipa al 1° gennaio 2005 la sospensione della leva obbligatoria con la legge 23 agosto 2004 n. 226, "Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore".
Il Decreto legge 30 giugno 2005, n. 115 prevede, su domanda degli obiettori ancora in servizio, la concessione del congedo anticipato al 1° luglio 2005. Si chiude un capitolo della storia istituzionale del nostro Paese e si schiude una nuova prospettiva al passo coi tempi e con le esigenze della società: il Servizio Civile Nazionale. 
LA CONSULTA NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE
 La Consulta Nazionale per il Servizio Civile (Consulta) è stata istituita presso l'UNSC con legge 8 luglio 1998 n° 230 quale "organismo permanente di consultazione, riferimento e confronto per il medesimo Ufficio".
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto (DPCM), disciplina l'organizzazione e l'attività della Consulta, nomina i componenti e stabilisce la durata dell'incarico che è, di norma, triennale. La prima Consulta, nominata con DPCM 29 aprile 1999, si riunì il 21 giugno 1999. Nel corso della seduta vennero eletti il Presidente dott. Licio Palazzini ed il Vice Presidente dott. Massimo Paolicelli. L'esigenza di integrare la composizione della Consulta con rappresentanti delle Regioni chiamate, con il decreto legislativo 77 del 2002, a svolgere un ruolo sempre più attivo nella organizzazione del Servizio Civile ai sensi della legge 6 marzo 2001 n° 64, ha determinato la sua modifica.
Successivamente, la legge 16 gennaio 2003 n° 3, ha rivisto il numero e la rappresentanza dei componenti della Consulta. L'art. 3 prevede infatti che "la Consulta nazionale per il servizio civile è composta da non più di quindici membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato, scelti in maggioranza tra rappresentanti degli enti e delle organizzazioni, pubblici e privati, che impiegano obiettori di coscienza e volontari del servizio civile nazionale ovvero dei loro organismi rappresentativi, nonché tra rappresentanti degli obiettori di coscienza e dei volontari, delle Regioni e delle amministrazioni pubbliche coinvolte".
La Consulta è stata ricostituita con DPCM 17 marzo 2003 che, anche con le successive integrazioni, ha accolto le novità introdotte dalle succitate norme di legge. L'attuale composizione della Consulta, nominata con DPCM 28 aprile 2006 e successiva integrazione del 15 maggio 2006, è costituita da 13 membri: 8 dei quali in rappresentanza degli enti e dei loro organi rappresentativi, 1 rappresentante della Conferenza Stato-Regioni, 1 rappresentante del Dipartimento della Protezione Civile, 1 rappresentante del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e 2 rappresentanti dei volontari di SCN. 
Nel corso della prima seduta della Consulta svoltasi in data 10 maggio 2006 è stato riconfermato Presidente il dott. Licio Palazzini. 
Le funzioni di Segreteria della Consulta sono svolte, ai sensi del DM 12 dicembre 2003, dal Servizio del Personale e dai Servizi Generali.
Composizione della Consulta (aggiornata al 13/07/07)
● Presidente della Consulta Arci - Servizio Civile Dott. Licio Palazzini
● AMESCI (Associazione mediterranea per la promozione e lo sviluppo del servizio civile) Sig. Andrea Pellegrino
● Associazione Nazionale Comuni Italiani Dott. Egidio Longoni
● Caritas Italiana Don Giancarlo Perego
● CNESC (Conferenza Nazionale Enti Servizio Civile) Sig. Fausto Casini
● Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia Dott. Giuseppe De Stefano
● Conferenza Stato-Regioni - Regione Veneto Dott. Domenico Viscidi
● Dipartimento della Protezione Civile della PCM Dott. Giovanni Bastianini
● Federsolidarietà D.ssa Maria Paola Tavazza
● Proitalia - Ente nazionale di promozione ed utilità sociale Sig. Carmelo Cortellaro
● Rappresentante dei Volontari di Servizio Civile Sig. Francesco Diego Brollo
● Rappresentante dei Volontari di Servizio Civile Sig. Gennaro Buonauro
● Rappresentante dei Volontari di Servizio Civile Sig. Concetto Russo
● Rappresentante dei Volontari di Servizio Civile Sig. Emanuele Pizzo
● UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco d'Italia) Prof. Mario Perrotti 

DOVERI DEL VOLONTARIO E SISTEMA SANZIONATORIO
QUALI SONO I DOVERI DEL VOLONTARIO?
Il volontario nello svolgimento del servizio civile è tenuto ad adottare un comportamento improntato a senso di responsabilità, tolleranza ed equilibrio ed a partecipare con impegno alle attività volte alla realizzazione del progetto. In particolare il volontario ha il dovere di: 
a) presentarsi presso la sede di realizzazione del progetto nel giorno indicato nella comunicazione di avvio al servizio trasmessa dall'UNSC;
b) comunicare all'Ente l'eventuale rinuncia allo svolgimento del servizio civile;
c) comunicare tempestivamente all'Ente, in caso di malattia, l'assenza dal servizio, facendo pervenire la certificazione medica;
d) seguire le istruzioni e le direttive, necessarie alla realizzazione del progetto di servizio in cui il volontario è inserito, impartite dall'operatore locale del progetto (OLP);
e) partecipare alla formazione generale nonché a quella specifica relativa alle peculiari attività
previste dal progetto;
f) rispettare scrupolosamente l'orario di svolgimento delle attività relative al servizio civile
conformemente alle indicazioni contenute nel progetto;
g) non assentarsi durante l'orario di svolgimento delle attività dalla sede di assegnazione senza autorizzazione dell'OLP;
h) rispettare i luoghi e le persone con cui viene a contatto durante il servizio mantenendo, nei
rapporti interpersonali e con l'utenza, una condotta uniformata alla correttezza ed alla collaborazione, astenendosi da comportamenti lesivi della dignità della persona ed incompatibili con il ruolo rivestito nonché con la natura e la funzionalità del servizio;
i) astenersi dal divulgare dati o informazioni riservati di cui sia venuto a conoscenza nel corso
del servizio, in osservanza della normativa vigente in materia e di eventuali disposizioni specifiche dell'Ente;
j) non superare i giorni di permesso e di malattia consentiti durante il periodo di servizio.

QUALI SONO LE SANZIONI CHE RICADONO SUL VOLONTARIO CHE NON OSSERVA I DOVERI NELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO CIVILE?
La violazione dei doveri cui il volontario si obbliga attraverso la sottoscrizione, per accettazione, del documento allegato al provvedimento di avvio al servizio comporta l'irrogazione delle sanzioni disciplinari di seguito elencate, in ordine crescente, secondo la gravità dell'infrazione:
a) rimprovero scritto;
b) decurtazione della paga, da un minimo pari all'importo corrispondente ad un giorno di servizio ad un massimo pari all'importo corrispondente a 10 giorni di servizio;
c) esclusione dal servizio.
Alle sanzioni disciplinari possono essere aggiunte eventuali responsabilità civili, penali ed
amministrative previste dalla normativa vigente.

QUANDO SI APPLICA LA SANZIONE DEL RIMPROVERO SCRITTO E DELLA DECURTAZIONE DELLA PAGA PER UN IMPORTO PARI AD UN GIORNO DI SERVIZIO?
Le sanzioni disciplinari del rimprovero scritto e della decurtazione della paga per un importo pari a un giorno di servizio si applicano al volontario per:
a) inosservanza delle disposizioni relative all'orario dello svolgimento delle attività e all'assenza per malattia;
b) condotta non conforme a principi di correttezza nei rapporti con l'utenza, con il personale dell'Ente e con gli altri volontari;
c) negligenza nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o con cui venga in contatto per ragioni di servizio.

QUANDO SI APPLICA LA SANZIONE DELLA DECURTAZIONE DELLA PAGA
SINO AD UN MASSIMO PARI A 10 GIORNI DI SERVIZIO?
La sanzione disciplinare della decurtazione della paga fino ad un massimo pari all'importo corrispondente a 10 giorni di servizio si applica al volontario per:
a) particolare gravità o recidiva delle violazioni che comportano l'applicazione della sanzione del rimprovero verbale o scritto e della detrazione dell'assegno di importo pari a un giorno di servizio;
b) rifiuto ingiustificato di ottemperare alle direttive e alle istruzioni fornite dall'operatore locale di progetto o del responsabile locale dell'Ente accreditato;
c) comportamenti tesi ad impedire o ritardare l'attuazione dei progetti.

QUANDO SI APPLICA LA SANZIONE DELL'ESCLUSIONE DAL SERVIZIO?
La sanzione disciplinare dell'esclusione dal servizio si applica al volontario per:
a) particolare gravità o recidiva delle violazioni che comportano l'applicazione della sanzione della decurtazione della paga fino ad un massimo pari all'importo corrispondente a 10 giorni;
b) persistente e insufficiente rendimento del volontario, che comporti l'impossibilità di
impiegarlo in relazione alle finalità del progetto;
c) comportamento da cui derivi un danno grave all'Ente, all'UNSC o a terzi;
d) comportamenti integranti ipotesi che implichino responsabilità penale a titolo di colpa o dolo;
e) assenza arbitraria ed ingiustificata dal servizio, da cui derivi pregiudizio per gli utenti o la funzionalità delle attività dell'Ente;
f) assenze eccedenti i giorni di permesso e di malattia consentiti.

QUAL È LA PROCEDURA PER L'ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI?
Le sanzioni disciplinari devono essere adottate previa contestazione scritta dell'addebito, e successivamente all'avvenuto accertamento dei fatti contestati.
La contestazione è effettuata dall'UNSC sulla base di una dettagliata relazione inviata dall'Ente e contestualmente resa nota all'interessato dall'Ente stesso, in ordine al comportamento del volontario.
La contestazione deve indicare dettagliatamente i fatti oggetto dell'addebito, la fattispecie sanzionatoria che si ritiene di applicare, il termine (non inferiore a 5 giorni e non superiore a 10 giorni) entro cui il volontario, che ha comunque facoltà di essere sentito, ove lo richieda, può presentare le proprie controdeduzioni.
L'UNSC adotta l'eventuale provvedimento sanzionatorio, nei successivi15 giorni, anche in caso di mancato invio delle controdeduzioni da parte del volontario.
Il provvedimento sanzionatorio deve descrivere i fatti, indicare la procedura seguita nella fase della contestazione, contenere una dettagliata motivazione, evidenziando le ragioni che hanno condotto all'individuazione della sanzione.
Il procedimento disciplinare viene archiviato qualora le controdeduzioni del volontario rendano congrue e sufficienti ragioni a sua discolpa.

PRESENTAZIONE IN SERVIZIO DEI VOLONTARI 
CHI AVVIA AL SERVIZIO I VOLONTARI "IDONEI SELEZIONATI"?
I candidati collocati utilmente nelle graduatorie definitive potranno iniziare l'attività soltanto dopo aver ricevuto dall'UNSC il "provvedimento di avvio al servizio", che verrà recapitato all'indirizzo di residenza.

COME AVVIENE L'AVVIO AL SERVIZIO DEI VOLONTARI ?
L'UNSC comunica direttamente all'interessato, con proprio provvedimento, l'avvio al servizio specificando il giorno, l'Ente, il progetto, la sede di servizio e le condizioni generali di partecipazione al progetto. Al volontario viene inviato unitamente alla lettera di assegnazione un allegato contenente i doveri del volontario e le relative sanzioni disciplinari.
Copia del provvedimento di avvio al servizio - debitamente firmata dall'interessato per
accettazione e controfirmata dal personale dell'Ente - attestante la data dell'effettiva
presentazione in servizio e copia dell'allegato contente i doveri firmata per accettazione dal volontario, devono essere restituite a cura dell'Ente, entro trenta giorni, al seguente indirizzo: Ufficio Nazionale per il Servizio civile - Via S. Martino
della Battaglia, n. 6 - 00185 Roma, con posta prioritaria e apponendo sulla busta la seguente dicitura:

PROVVEDIMENTI AVVIO AL SERVIZIO VOLONTARI. QUALE DOCUMENTAZIONE VIENE CONSEGNATA AL VOLONTARIO QUANDO SI PRESENTA IN SERVIZIO?
All'atto della presentazione in servizio il responsabile del SCN o il responsabile locale
dell'Ente, o il rappresentante legale dell'Ente provvedono a consegnare al volontario:
a) copia delle condizioni dell'assicurazione stipulata dall'UNSC in favore del volontario
b) copia del modulo "comunicazione del domicilio fiscale" ai fini del rilascio della prescritta certificazione fiscale. Tale modulo, compilato a cura dell'interessato e corredato della fotocopia dei documenti richiesti in calce al medesimo, dovrà essere restituito all'UNSC a cura dell'Ente
c) due copie del modulo per l'apertura del libretto postale di risparmio sul quale saranno accreditate le somme relative alle spettanze mensili. Tale modulo dovrà essere compilato e presentato dal volontario ad un qualsiasi Ufficio Postale, il quale provvederà a trattenerne una copia e a restituire l'altra.
Quest'ultima dovrà essere inviata all'UNSC tramite l'Ente, unitamente al modulo di cui alla precedente lettera b, dopo che il responsabile del progetto avrà compilato la parte di propria competenza. I volontari impegnati in progetti di servizio civile all'estero, in alternativa, potranno indicare le coordinate bancarie
d) un apposito documento contenente l'indicazione delle persone di riferimento con le responsabilità dalle medesime ricoperte. Gli Enti trasmetteranno all'UNSC la documentazione di cui alle precedenti lettere b e c relativa a tutti i volontari entrati in servizio.
L'UNSC provvederà ad attivare il pagamento delle competenze che avverrà non prima di 60 giorni dall'invio della documentazione.

COSA SUCCEDE SE UN VOLONTARIO NON SI PRESENTA IN SERVIZIO?
In caso di mancata presentazione, il volontario è tenuto, lo stesso giorno della data prevista per l'assunzione in servizio, a fornire all'Ente le giustificazioni in ordine alle cause che gli hanno impedito di presentarsi.
La mancata presentazione in servizio alla data stabilita equivale a rinuncia. In tal caso, il volontario, fatto salvo il mantenimento dei requisiti di ammissione, può fare nuova domanda di servizio civile in uno dei bandi successivi.
La mancata presentazione per malattia debitamente certificata non è considerata rinuncia; in questo caso il volontario è considerato in servizio dalla data indicata sul provvedimento di avvio al servizio dell'UNSC, ha diritto alla conservazione del posto
e i giorni di assenza per malattia saranno decurtati dal numero complessivo dei quindici previsti per i dodici mesi di servizio. Dopo i quindici giorni, la mancata presentazione equivale a rinuncia. In tal caso, il volontario, fatto salvo il mantenimento dei requisiti di ammissione, può fare nuova domanda di servizio civile in uno dei bandi successivi.
La mancata presentazione in servizio fino ad un massimo di quindici giorni oltre la data indicata sulla lettera di assegnazione può non essere considerata rinuncia in presenza di gravi e particolari motivi che dovranno essere tempestivamente comunicati dal volontario all'Ente e da quest'ultimo valutati. Il volontario è considerato in servizio dalla data indicata sul provvedimento di avvio al servizio dell'UNSC, ha diritto alla conservazione del posto e i giorni di assenza saranno decurtati dai giorni di permesso spettanti durante l'anno di servizio. L'eventuale
prosecuzione dell'assenza sarà considerata rinuncia.

ISTITUZIONE DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE: L. 6 MARZO 2001, N. 64

CAPO I - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA ISTITUZIONE DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
1. Princìpi e finalità.
1. È istituito il servizio civile nazionale finalizzato a:
a) concorrere, in alternativa al servizio militare obbligatorio, alla difesa della Patria con mezzi ed attività non militari;
b) favorire la realizzazione dei princìpi costituzionali di solidarietà sociale;
c) promuovere la solidarietà e la cooperazione, a livello nazionale ed internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona ed alla educazione alla pace fra i popoli;
d) partecipare alla salvaguardia e tutela del patrimonio della Nazione, con particolare riguardo ai settori ambientale, anche sotto l'aspetto dell'agricoltura in zona di montagna, forestale, storico-artistico, culturale e della protezione civile;
e) contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani mediante attività svolte anche in enti ed amministrazioni operanti all'estero.
2. Delega al Governo.
1. A decorrere dalla data della sospensione del servizio obbligatorio militare di leva, il servizio civile è prestato su base esclusivamente volontaria.
2. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto: la individuazione dei soggetti ammessi a prestare volontariamente servizio civile; la definizione delle modalità di accesso a detto servizio; la durata del servizio stesso, in relazione alle differenti tipologie di progetti di impiego; i correlati trattamenti giuridici ed economici (3).
3. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 1 e secondo i seguenti criteri:
a) ammissione al servizio civile volontario di uomini e donne sulla base di requisiti oggettivi e non discriminatori, nei limiti delle disponibilità finanziarie previste annualmente; 
b) determinazione del trattamento giuridico ed economico dei volontari in servizio civile, tenendo conto del trattamento riservato al personale militare volontario in ferma annuale e nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al Fondo nazionale per il servizio civile;
c) funzionalità dei benefici riconosciuti ai volontari nel favorire lo sviluppo formativo e professionale e l'ingresso nel mondo del lavoro, tenendo conto di quanto previsto per i volontari in ferma delle Forze armate;
d) utilità sociale del servizio civile nei diversi settori di impiego, anche in enti ed amministrazioni operanti all'estero;
e) funzionalità e adeguatezza della durata del servizio civile, nei diversi settori di impiego, nel rispetto dei criteri di cui alle lettere c) e d);
f) previsione che i decreti legislativi di cui al presente articolo acquistino efficacia da data utile a consentirne il raccordo con la chiamata alle armi dell'ultimo scaglione di giovani di leva; 
g) conferma delle disposizioni della legge 8 luglio 1998, n. 230, e del decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1999, n. 424, in quanto compatibili con la presente legge;
h) previsione della disciplina da applicare in caso di reintroduzione del servizio militare obbligatorio, con particolare riferimento agli obiettori di coscienza; 
i) garanzia di analoghe condizioni tra il servizio civile e quello militare in riferimento alla scelta vocazionale, alla scelta dell'area nella quale prestare servizio, agli orari di servizio e per il tempo libero;
l) previsione del diritto per gli appartenenti alle minoranze linguistiche di svolgere il servizio nel territorio di insediamento della rispettiva minoranza.
4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2 sono trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati perché su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla ricezione, il parere delle Commissioni parlamentari competenti.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato con le modalità di cui all'articolo 6, sono stabiliti i requisiti di ammissione al servizio civile in relazione alle differenti tipologie di impiego.
(3) In attuazione della delega di cui al presente comma vedi il D.Lgs. 5 aprile 2002, n. 77.
3. Enti e organizzazioni privati.
1. Gli enti e le organizzazioni privati che intendono presentare progetti per il servizio civile volontario devono possedere i seguenti requisiti:
a) assenza di scopo di lucro;
b) capacità organizzativa e possibilità d'impiego in rapporto al servizio civile volontario;
c) corrispondenza tra i propri fini istituzionali e le finalità di cui all'articolo 1;
d) svolgimento di un'attività continuativa da almeno tre anni.
3-bis. Sanzioni amministrative.
1. Gli enti di cui all'articolo 3 sono tenuti a cooperare per l'efficiente gestione del servizio civile e la corretta realizzazione dei progetti. 
2. Agli enti che violino il dovere di cui al comma 1, in particolare non osservando le procedure e le norme previste per la selezione dei volontari, ovvero violando quelle per le modalità di impiego dei volontari, o non realizzando in tutto o in parte i progetti ovvero ledendo la dignità del volontario, si applicano una o più delle seguenti sanzioni
amministrative:
a) diffida per iscritto, consistente in un formale invito a uniformarsi;
b) revoca del provvedimento di approvazione del progetto, con diffida a proseguirne le attività;
c) interdizione temporanea a presentare altri progetti di servizio civile della durata di un anno;
d) cancellazione dall'albo degli enti di servizio civile.
3. Le sanzioni di cui al comma 2 sono applicate, previa contestazione degli addebiti e fissazione di un termine per contro dedurre non inferiore a trenta giorni e non superiore a quarantacinque, dall'Ufficio nazionale per il servizio civile o dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze, in ordine proporzionale e crescente, secondo la gravità del fatto, la sua reiterazione, il grado di volontarietà o di colpa, gli effetti prodottisi. La sanzione della cancellazione dall'albo degli enti di servizio civile è disposta solo in caso di particolare
gravità delle condotte contestate ed impedisce la re-iscrizione dell'ente nell'albo per cinque anni (4).
(4) Articolo aggiunto dall'art. 6-quinquies, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

CAPO II - DISCIPLINA DEL PERIODO TRANSITORIO
4. Ambito di applicazione.
1. Le disposizioni del presente Capo disciplinano il servizio civile nazionale fino alla data di efficacia dei decreti legislativi di cui all'articolo 2.
5. Ammissione al servizio civile.
1. Nel periodo di cui all'articolo 4, sono soggetti all'obbligo di prestare servizio civile, oltre ai cittadini di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, i cittadini, abili al servizio militare di leva, che dichiarino la loro preferenza a prestare il servizio civile piuttosto che il servizio militare, purché non risultino necessari al soddisfacimento delle esigenze qualitative e quantitative delle Forze armate, ivi comprese quelle del servizio ausiliario di leva delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e comunque nei limiti del contingente definito ai sensi dell'articolo 6.
2. Nel medesimo periodo di cui all'articolo 4, il Governo potrà incrementare il numero degli obiettori di coscienza destinati ai comuni, a richiesta dei comuni stessi, anche in eccedenza rispetto a quanto stabilito dalle convenzioni sussistenti, attingendo tra coloro che abbiano espletato il previsto periodo di formazione nei comuni stessi. I comuni interessati provvedono, con le risorse del proprio bilancio, ai relativi oneri
finanziari. 
3. Nel bando di chiamata alla leva, predisposto dal Ministero della difesa, è fatta esplicita menzione della possibilità di esprimere la preferenza per il servizio militare o per il servizio civile nazionale, nonché di optare, nell'ambito di quest'ultimo, per l'obiezione di coscienza. Nel medesimo bando sono riportate in modo chiaro le condizioni di ammissione al servizio civile nazionale previste dalla presente legge.
4. Sono ammessi a prestare servizio civile su base volontaria, della durata di dodici mesi, se giudicati idonei dagli organi del Servizio sanitario nazionale con riferimento allo specifico settore di impiego e comunque nei limiti del contingente definito ai
sensi dell'articolo 6: 
a) le cittadine italiane che ne fanno richiesta e che al momento di presentare la domanda hanno compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il ventiseiesimo;
b) i cittadini riformati per inabilità al servizio militare, anche successivamente alla chiamata alle armi o in posizione di congedo illimitato provvisorio, se non hanno superato il ventiseiesimo anno d'età.
6. Determinazione del contingente. 
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare ai sensi dell'articolo 9, comma 2-quater, della legge 8 luglio 1998, n. 230, e successive modificazioni, è stabilita, nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile, la consistenza del contingente dei giovani ammessi al servizio civile nel periodo previsto dall'articolo 4, includendovi prioritariamente i giovani che hanno optato per l'obiezione di coscienza ai sensi della predetta legge n. 230 del 1998 (5).
2. Il Ministero della difesa, sulla base di intese con l'Ufficio nazionale per il servizio civile, trasmette a quest'ultimo i nominativi dei giovani di cui all'articolo 5, comma 1.
(5) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 10 agosto 2001, il D.P.C.M. 25 gennaio 2002, il D.P.C.M. 17 luglio 2003, il D.P.C.M. 4 febbraio 2004 e il D.P.C.M. 23 febbraio 2005.
7. Ufficio nazionale per il servizio civile.
1. L'Ufficio nazionale per il servizio civile, di cui all'articolo 8 della legge 8 luglio 1998, n. 230, cura l'organizzazione, l'attuazione e lo svolgimento del servizio civile nazionale, fino alla costituzione dell'Agenzia per il servizio civile di cui all'articolo 10, comma 7, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Ufficio nazionale per il servizio civile approva i progetti di impiego predisposti dalle amministrazioni statali e regionali e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché dagli enti locali e dagli altri enti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11 della legge n. 230 del 1998, assicurando e coordinando la coerenza di progetti e convenzioni con le finalità della presente legge e la programmazione nazionale.
3. Le spese di funzionamento dell'Ufficio nazionale per il servizio civile sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nel limite massimo del 5 per cento delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile, di cui
all'articolo 11, comma 1, lettera a).
4. Lo statuto dell'Agenzia di cui all'articolo 10, comma 7, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, prevede la costituzione di sedi della stessa Agenzia nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, dotate di autonomia gestionale e operativa, prevedendo anche forme di consultazione con le regioni, le province autonome e gli enti locali. 8. Disposizioni integrative ed attuative.
1. Con regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono determinati: le caratteristiche e gli standard di utilità sociale dei progetti di impiego; i criteri per la ripartizione dei finanziamenti necessari all'attuazione degli stessi, tenendo conto delle capacità finanziarie dell'ente proponente, del numero dei giovani in servizio civile impegnati nei progetti e dell'estensione dell'area geografica interessata al progetto, nonché della garanzia di accesso ai finanziamenti da parte di ogni regione e provincia autonoma, al fine di consentire che la ripartizione dei finanziamenti sia effettuata in funzione delle esigenze oggettivamente prioritarie e non soltanto della presentazione dei progetti; le
procedure e le modalità per le attività di monitoraggio, controllo e verifica della corretta gestione dei progetti approvati; i criteri in base ai quali il Servizio sanitario nazionale valuta l'idoneità alla prestazione del servizio civile dei giovani di cui all'articolo 5, comma 4.
2. Con il regolamento di cui al comma 1 sono individuati gli organismi istituzionali che, su richiesta, coadiuvano le amministrazioni o gli enti responsabili della stesura dei progetti di impiego.
3. Con il regolamento di cui al comma 1 si provvede all'abrogazione delle disposizioni
incompatibili dei regolamenti previsti dall'articolo 8 della predetta legge n. 230 del 1998.
9. Servizio civile all'estero.
1. Il servizio civile può essere svolto all'estero presso sedi ove sono realizzati progetti di servizio civile da parte di amministrazioni ed enti, di cui all'articolo 7, comma 2, nell'ambito di iniziative assunte dall'Unione europea in materia di servizio civile, nonché in strutture per interventi di pacificazione e cooperazione fra i popoli, istituite
dalla stessa Unione europea o da organismi internazionali operanti con le medesime finalità ai quali l'Italia partecipa. Resta salvo quanto previsto dalla legge 8 luglio 1998, n. 230.
2. La Presidenza del Consiglio dei ministri definisce le modalità di svolgimento del servizio civile all'estero.
10. Benefici culturali e professionali.
1. Per il periodo di cui all'articolo 4, ai cittadini che prestano il servizio civile a qualsiasi titolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1998, n. 230.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione sono determinati i crediti formativi, per i cittadini che prestano il servizio civile o il servizio militare di leva, rilevanti, nell'ambito dell'istruzione o della formazione professionale, ai fini del compimento di periodi obbligatori di pratica professionale o di specializzazione, previsti per l'acquisizione dei titoli necessari all'esercizio di specifiche professioni o mestieri.
3. Le Università degli studi possono riconoscere crediti formativi, ai fini del conseguimento di titoli di studio da esse rilasciati, per attività formative prestate nel corso del servizio civile o militare di leva rilevanti per il curriculum degli studi.

CAPO III - NORME FINANZIARIE E FINALI
11. Fondo nazionale per il servizio civile.
1. Il Fondo nazionale per il servizio civile è costituito:
a) dalla specifica assegnazione annuale iscritta nel bilancio dello Stato;
b) dagli stanziamenti per il servizio civile nazionale di regioni, province, enti locali, enti pubblici e fondazioni bancarie;
c) dalle donazioni di soggetti pubblici e privati.
2. Le risorse acquisite al Fondo di cui al comma 1, con le modalità di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma possono essere vincolate, a richiesta del conferente, per lo sviluppo del servizio civile in aree e settori di impiego specifici.
3. [A decorrere dalla data in cui acquista efficacia il primo dei decreti legislativi di cui all'articolo 2, comma 2, le risorse del Fondo di cui al comma 1 confluiscono nel Fondo nazionale per le politiche sociali previsto dall'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni] (6).
4. All'onere di cui alla lettera a) del comma 1 determinato in lire 235 miliardi per l'anno 2001, lire 240 miliardi per l'anno 2002 e lire 250 miliardi a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità iscritte per gli anni medesimi nell'unità previsionale di base 16.1.2.1 "Obiezione di coscienza" del centro di responsabilità 16 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 2001, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(6) Comma abrogato dall'art. 6-quinquies, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
12. Norme abrogate.
1. All'articolo 4, comma 3, della legge 8 luglio 1998, n. 230, sono abrogate le parole: "Fino al 31 dicembre 1999".
2. È abrogato l'articolo 46 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 13, comma 2, della legge 3 agosto 1999, n. 265.

DISCIPLINA DEL SCN A NORMA DELL'ARTICOLO 2 DELLA L. 6 MARZO 2001, N. 64: D.LGS. 5-4-2002 N. 77

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, ed in particolare l'articolo 2 che conferisce al Governo delega ad emanare disposizioni aventi ad oggetto la individuazione dei soggetti ammessi a prestare volontariamente servizio civile; la definizione delle modalità di accesso a detto servizio; la durata del servizio stesso, in relazione alle differenti tipologie di progetti di impiego; i correlati trattamenti giuridici ed economici;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale a norma dell'articolo 3,
comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 febbraio 2002;
Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2002;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 27 agosto 2001, con il quale il Ministro per i rapporti con il Parlamento è stato delegato ad esercitare i poteri attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri dalle L. 8 luglio 1998, n. 230, e L. 6 marzo 2001, n. 64;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e, ad interim, Ministro degli affari esteri e del Ministro per i rapporti con il Parlamento, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, per la funzione pubblica, della salute e del lavoro e delle politiche sociali;
Emana il seguente decreto legislativo:

1. AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI.
1. Le disposizioni del presente decreto integrano, nel rispetto dei principi e delle finalità e nell'ambito delle attività stabiliti ed individuati dall'articolo 1 della legge 6 marzo 2001, n. 64, le vigenti norme per l'attuazione, l'organizzazione e lo svolgimento
del servizio civile nazionale quale modalità operativa concorrente ed alternativa di difesa dello Stato, con mezzi ed attività non militari.
2. Nel presente decreto per "Ufficio nazionale" si intende l'Ufficio nazionale per il servizio civile istituito dall'articolo 8 della legge 8 luglio 1998, n. 230, e dall'articolo 2, comma 3, lettera g), della legge 6 marzo 2001, n. 64; per "Fondo nazionale" si intende il Fondo nazionale per il servizio civile istituito dall'articolo 11 della legge 6 marzo 2001,
n. 64.
2. UFFICIO NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE.
1. L'Ufficio nazionale cura l'organizzazione, l'attuazione e lo svolgimento del servizio civile nazionale, nonché la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento ed il controllo, elaborando le direttive ed individuando gli obiettivi degli interventi per il servizio civile su scala nazionale.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano curano l'attuazione degli interventi di servizio civile secondo le rispettive competenze.
3. REQUISITI DI AMMISSIONE E DURATA DEL SERVIZIO.
1. Sono ammessi a svolgere il servizio civile, a loro domanda, senza distinzioni di sesso i cittadini italiani, muniti di idoneità fisica, che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il ventottesimo.
2. Costituisce causa di esclusione dal servizio civile l'aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti ovvero per delitti riguardanti l'appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici, o di criminalità organizzata.
3. Il servizio civile ha la durata complessiva di dodici mesi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentite le Amministrazioni dello Stato interessate, la durata del servizio può essere prevista o articolata per un periodo maggiore o minore in relazione agli specifici ambiti e progetti di impiego.
4. L'orario di svolgimento del servizio è stabilito in relazione alla natura del progetto e prevede comunque un impegno settimanale complessivo di trenta ore, ovvero di un monte ore annuo minimo corrispondente a millequattrocento ore. I criteri per l'articolazione dell'orario di svolgimento del servizio sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (2).
5. Al servizio civile non possono essere ammessi gli appartenenti a corpi militari o alle forze di polizia.
6. [Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, per le pari opportunità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata "Conferenza Stato-regioni", sono individuati gli incarichi pericolosi, faticosi o insalubri ai quali non può essere destinato il personale femminile] (3).
(2) Comma così modificato dall'art. 6-quinquies, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(3) Comma abrogato dall'art. 6-quinquies, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
4. FONDO NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE.
1. Il Fondo nazionale per il servizio civile, ai fini dell'erogazione dei trattamenti previsti dal presente decreto, è collocato presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile, che ne cura l'amministrazione e la programmazione annuale delle risorse, formulando
annualmente, entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, un apposito piano di intervento, sentita la Conferenza Stato-regioni. Il piano può essere variato con apposita nota infrannuale, ove se ne manifesti l'esigenza e sussistano adeguate risorse finanziarie disponibili. La nota di variazione è predisposta con le stesse formalità del piano annuale entro il 30 settembre dell'anno di riferimento.
2. Il piano di programmazione annuale di cui al comma 1 stabilisce:
a) la quota delle risorse del Fondo da utilizzare per le spese di funzionamento dell'Ufficio nazionale per il servizio civile;
b) la quota delle risorse del Fondo da destinare alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per attività di informazione e formazione.
La Conferenza Stato-regioni con deliberazione da adottare entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione da parte dell'Ufficio nazionale del piano di programmazione annuale, determina la ripartizione della predetta quota comunicandola all'Ufficio nazionale per il servizio civile; c) la quota di risorse del Fondo da destinare ai compensi dei giovani destinati alla realizzazione dei 26
Dispensa Servizio Civile Unpli - ARTICOLO 2 DELLA L. 6 MARZO 2001, N. 64: D.LGS. 5-4-2002 N. 77 progetti approvati in ambito regionale;
d) la quota di risorse del Fondo da destinare ai compensi dei giovani destinati alla realizzazione dei progetti approvati in ambito interregionale, nazionale o all'estero;
e) la quota di risorse del Fondo vincolata, a richiesta dei conferenti ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 6 marzo 2001, n. 64, allo sviluppo di progetti di servizio civile in aree e settori di impiego specifici.
3. Le risorse disponibili alla fine dell'esercizio finanziario di riferimento sono portate in aumento nell'esercizio finanziario successivo sul medesimo Fondo nazionale per la successiva redistribuzione. 
4. Alla gestione del Fondo nazionale per il servizio civile continua a provvedersi tramite la contabilità speciale istituita dall'articolo 1 del decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1999, n. 424.
5. Le modalità di gestione e di rendicontazione delle risorse del Fondo nazionale per il servizio nazionale per il servizio civile sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
5. ALBI DEGLI ENTI DI SERVIZIO CIVILE.
1. Presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile è tenuto l'albo nazionale al quale possono iscriversi gli enti e le organizzazioni in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, della legge 6 marzo 2001, n. 64.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, rispettivamente, albi su scala regionale e provinciale, nei quali possono iscriversi gli enti e le organizzazioni in possesso dei requisiti di cui al comma 1, che svolgono attività esclusivamente in ambito regionale e provinciale.
3. Fino all'istituzione degli albi di cui al comma 2, gli enti e le organizzazioni sono temporaneamente iscritti nel registro di cui al comma 1 al solo fine di consentire la presentazione dei progetti.
4. Presso l'Ufficio nazionale è mantenuta la Consulta nazionale per il servizio civile quale organismo permanente di consultazione, riferimento e confronto di cui all'articolo 10 della legge 8 luglio 1998, n. 230.
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ove non abbiano provveduto, possono istituire analoghi organismi di consultazione, riferimento e confronto nell'ambito delle loro competenze.
6. PROGETTI.
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza Stato-regioni e la Consulta nazionale di cui all'articolo 5, comma 4, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le caratteristiche a cui si devono attenere tutti i progetti di servizio civile, da realizzare sia in Italia che all'estero, sentito, per questi ultimi, il Ministero degli affari esteri.
2. I progetti presentati dagli enti o organizzazioni registrati ai sensi dell'articolo 5 contengono gli obiettivi che si intendono perseguire, le modalità per realizzarli, il numero di giovani che si intendono impiegare, la durata del servizio nei limiti di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, nonché i criteri e le modalità di selezione degli aspiranti,
senza discriminazione dovuta al sesso.
3. I progetti di cui al comma 2 possono prevedere altresì particolari requisiti fisici e di idoneità per l'ammissione al servizio civile sulla base di criteri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge 6 marzo 2001, n. 64, ovvero in base a quanto previsto dalla regione o dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
4. L'Ufficio nazionale esamina ed approva i progetti di rilevanza nazionale, presentati dalle Amministrazioni centrali dello Stato e dagli enti pubblici e privati nazionali, sentite le regioni, le province autonome interessate, nonché quelli di servizio civile all'estero.
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, esaminano ed approvano i progetti presentati dagli enti ed organizzazioni che svolgono attività nell'ambito delle competenze regionali o delle province autonome sul loro territorio, avendo cura di comunicare all'Ufficio nazionale, in ordine di priorità, i progetti approvati entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello di riferimento. Entro trenta giorni dalla comunicazione l'Ufficio nazionale esprime il suo nulla-osta (4).
6. L'Ufficio nazionale e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano curano,
nell'ambito delle rispettive competenze, il monitoraggio, il controllo e la verifica dell'attuazione dei progetti.
7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono annualmente all'Ufficio nazionale una relazione sull'attività effettuata.
(4) Comma così modificato dall'art. 6-quinquies, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
7. DEFINIZIONE ANNUALE DEL NUMERO MASSIMO DI GIOVANI DA AMMETTERE AL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE.
1. L'Ufficio nazionale per il servizio civile determina, in base alla programmazione annuale delle risorse di cui all'articolo 4, comma 1, il numero massimo di giovani che possono essere ammessi a prestare servizio civile su base volontaria nell'anno solare successivo, tenendo conto del numero di giovani da impiegare sulla base dei progetti approvati a livello nazionale e regionale ai sensi dell'articolo 6.
8. RAPPORTO DI SERVIZIO CIVILE.
1. I giovani selezionati dagli enti e dalle organizzazioni per la realizzazione dei progetti
approvati sono avviati al servizio civile sulla base del contratto di servizio civile sottoscritto dall'Ufficio nazionale per il servizio civile e successivamente inviato al volontario per la sottoscrizione.
2. Il contratto, recante la data di inizio del servizio attestata dal responsabile dell'ente, prevede il trattamento economico e giuridico, in conformità all'articolo 9, comma 2, nonché le norme di comportamento alle quali deve attenersi il volontario e le relative sanzioni (5).
(5) Articolo così sostituito dall'art. 6-quinquies, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
9. TRATTAMENTO ECONOMICO E GIURIDICO.
1. L'attività svolta nell'ambito dei progetti di servizio civile non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità.
2. Agli ammessi a prestare attività in un progetto di servizio civile compete un assegno per il servizio civile, non superiore al trattamento economico previsto per il personale militare volontario in ferma annuale, nonché le eventuali indennità da corrispondere in caso di servizio civile all'estero. In ogni caso non sono dovuti i benefici volti a compensare la condizione militare. La misura del compenso dovuto ai volontari del servizio civile nazionale è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri tenendo conto delle disponibilità finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile (6). (6) Comma così sostituito dall'art. 6-quinquies, D.L. 
3. L'Ufficio nazionale, tramite l'ISVAP, provvede a predisporre condizioni generali di assicurazione per i rischi connessi allo svolgimento del servizio civile.
4. Il periodo di servizio civile è riconosciuto valido, a tutti gli effetti, per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico e privato, nei limiti e con le modalità con le quali la legislazione vigente riconosce il servizio militare obbligatorio con onere, per il personale volontario, a carico del Fondo nazionale per il servizio civile.
5. L'assistenza sanitaria agli ammessi a prestare attività di servizio civile è fornita dal Servizio sanitario nazionale. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 68 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le certificazioni sanitarie a favore di chi presta il servizio civile sono rilasciate gratuitamente da parte delle strutture del Servizio sanitario nazionale e sono rimborsate a carico del Fondo nazionale.
6. Il personale femminile del Servizio civile nazionale è sospeso dall'attività a decorrere dalla comunicazione da parte dell'interessata all'Ufficio nazionale, alla regione o alla provincia autonoma della certificazione medica attestante lo stato di
gravidanza e fino all'inizio del periodo di astensione obbligatoria. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Dalla data di sospensione del servizio a quella della sua ripresa è corrisposto l'assegno di cui al comma 2, ridotto di un terzo, a carico del Fondo nazionale.
7. I dipendenti di amministrazioni pubbliche che svolgono il servizio civile ai sensi del presente decreto legislativo, sono collocati, a domanda, in aspettativa senza assegni. In questo caso, il periodo trascorso in aspettativa è computato per intero ai fini della progressione in carriera, della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio. Si applicano le disposizioni dell'articolo 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958. Gli oneri gravano sul Fondo nazionale.
8. Al termine del periodo di servizio civile, compiuto senza demerito, l'Ufficio nazionale per il servizio civile o le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto di rispettiva competenza, rilasciano ai volontari un apposito attestato da cui risulta l'effettuazione del servizio civile. I titolari di tale attestato sono equiparati al personale militare volontario in ferma annuale (7). (7) Comma così sostituito dall'art. 6-quinquies, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
10. DOVERI E INCOMPATIBILITÀ.
1. I soggetti impiegati in progetti di servizio civile sono tenuti ad assolvere con diligenza le mansioni affidate, secondo quanto previsto dal contratto di cui all'articolo 8, e non possono svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo, se incompatibile
con il corretto espletamento del servizio.
2. I soggetti che hanno prestato il servizio civile nazionale non possono presentare ulteriore domanda (8). (8) Articolo così sostituito dall'art. 6-quinquies, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
11. FORMAZIONE AL SERVIZIO CIVILE.
1. La formazione ha una durata complessiva non inferiore a 80 ore e consiste in una fase di formazione generale al servizio ed in una fase di formazione specifica presso l'ente o l'organizzazione di destinazione (9).
2. La fase di formazione generale comporta la partecipazione a corsi di preparazione consistenti anche in un periodo di formazione civica e di protezione civile ed ha la durata minima di 30 ore.
3. I corsi di cui al comma 2 sono organizzati dall'Ufficio nazionale, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, anche a livello provinciale o interprovinciale, che possono avvalersi anche degli enti dotati di specifiche professionalità. L'Ufficio nazionale, sentita la Conferenza Stato-Regioni e la Consulta nazionale di cui all'articolo 5, comma 4, definisce i contenuti base per la formazione ed effettua il monitoraggio dell'andamento generale della stessa.
4. La formazione specifica, della durata minima di 50 ore, è commisurata sia alla durata che alla tipologia di impiego e deve essere svolta nel periodo iniziale di prestazione del servizio.
(9) Comma così modificato dall'art. 6-quinquies, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
12 SERVIZIO CIVILE ALL'ESTERO.
1. I soggetti di cui all'articolo 3 possono essere inviati all'estero anche per brevi periodi e per le finalità previste dall'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge 6 marzo 2001, n. 64, nelle forme stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri.
2. Al fine dell'eventuale verifica preventiva e successiva dei progetti da realizzare all'estero, nonché del loro monitoraggio, la Presidenza del Consiglio dei Ministri può ricorrere, attraverso il Ministero degli affari esteri e di intesa con esso al supporto degli uffici diplomatici e consolari all'estero.
13. INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO E CREDITI FORMATIVI.
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 7, l'Ufficio nazionale, le regioni e le province autonome, nei limiti delle rispettive competenze, possono stipulare convenzioni con associazioni di imprese private, con associazioni di rappresentanza delle cooperative e con altri enti senza finalità di lucro, al fine di favorire il collocamento nel mercato del lavoro di quanti hanno svolto il servizio civile.
2. Il periodo di servizio civile effettivamente prestato, salvo quanto previsto dal comma 4, è valutato nei pubblici concorsi con le stesse modalità e lo stesso valore del servizio prestato presso enti pubblici.
3. Le università degli studi possono riconoscere crediti formativi ai fini del conseguimento di titoli di studio da esse rilasciati, per attività formative prestate nel corso del servizio civile, rilevanti per il curriculum degli studi.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2006, nei concorsi relativi all'accesso nelle carriere iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato sono determinate riserve di posti nella misura del 10 per cento per coloro che hanno svolto per almeno dodici mesi il servizio civile nelle attività istituzionali di detti Corpi. A tal fine sono comunque fatti salvi i requisiti di ammissione previsti da ciascuna Amministrazione.
5. La cessazione anticipata del rapporto di servizio civile comporta la decadenza dai benefici previsti dal presente articolo, salva l'ipotesi in cui detta interruzione avvenga per documentati motivi di salute o di forza maggiore per causa di servizio ed il servizio prestato sia pari ad almeno sei mesi.
14. NORME FINALI.
1. Nei casi previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 14 novembre 2000, n. 331, e con le modalità previste dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, è ripristinato anche il servizio civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, e successive modificazioni.
2. Nel periodo transitorio di cui al capo II della legge 6 marzo 2001, n. 64, e fino alla data di sospensione del servizio obbligatorio di leva, il documento di programmazione annuale dell'Ufficio nazionale, previsto all'articolo 4, stabilisce la quota parte del Fondo nazionale da destinare prioritariamente al servizio civile previsto dalla legge n. 230 del 1998. Nel medesimo periodo il contingente annuale è determinato secondo le
modalità previste dall'articolo 6 della citata legge n. 64 del 2001.
3. Il presente decreto entra in vigore dal 1° gennaio 2006, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, che entrano in vigore il 1° gennaio 2005 (10). (10) Comma così modificato prima dall'art. 12, D.L. 24 dicembre 2003, n. 355 e poi dall'art. 2, D.L. 9 novembre 2004, n. 266.  
4. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 4 entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

CARTA DI IMPEGNO ETICO DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
L'Ufficio nazionale per il servizio civile e gli enti che partecipano ai progetti di servizio civile nazionale:
- sono consapevoli di partecipare all'attuazione di una legge che ha come finalità il coinvolgimento delle giovani generazioni nella difesa della Patria con mezzi non armati e non violenti, mediante servizi di utilità sociale. Servizi tesi a costituire e rafforzare i legami che sostanziano e mantengono coesa la società civile, rendono vitali le relazioni
all'interno delle comunità, allargano alle categorie più deboli e svantaggiate la partecipazione alla vita sociale, attraverso azioni di solidarietà, di inclusione, di coinvolgimento e partecipazione, che promuovono a vantaggio di tutti il patrimonio
culturale e ambientale delle comunità, e realizzano reti di cittadinanza mediante la partecipazione attiva delle persone alla vita della collettività e delle istituzioni a livello locale, nazionale, europeo ed internazionale;
● considerano che il servizio civile nazionale propone ai giovani l'investimento di un anno della loro vita, in un momento critico di passaggio all'età e alle responsabilità dell'adulto, e si impegnano perciò a far sì che tale proposta avvenga in modo non equivoco, dichiarando cosa al giovane si propone di fare e cosa il giovane potrà apprendere durante l'anno di servizio civile presso l'ente, in modo da metterlo nelle migliori condizioni per valutare l'opportunità della scelta;
● affermano che il servizio civile nazionale presuppone come metodo di lavoro "l'imparare facendo", a fianco di persone più esperte in grado di trasmettere il loro saper fare ai giovani, lavorandoci insieme, facendoli crescere in esperienza e capacità, valorizzando al massimo le risorse personali di ognuno;
● riconoscono il diritto dei volontari di essere impegnati per le finalità del progetto e non per esclusivo beneficio dell'ente, di essere pienamente coinvolti nelle diverse fasi di attività e di lavoro del progetto, di verifica critica degli interventi e delle azioni, di non essere impiegati in attività non condivise dalle altre persone dell'ente che partecipano al progetto, di lavorare in affiancamento a persone più esperte in grado di
guidarli e di insegnare loro facendo insieme; di potersi confrontare con l'ente secondo procedure certe e chiare fin dall'inizio a partire delle loro modalità di presenza nell'ente, di disporre di momenti di formazione, verifica e discussione del progetto proposti in modo chiaro ed attuati con coerenza;
● chiedono ai giovani di accettare il dovere di apprendere, farsi carico delle finalità del progetto, partecipare responsabilmente alle attività dell'ente indicate nel progetto di servizio civile nazionale, aprendosi con fiducia al confronto con le persone impegnate nell'ente, esprimendo nel rapporto con gli altri e nel progetto il meglio delle proprie
energie, delle proprie capacità, della propria intelligenza, disponibilità e sensibilità, valorizzando le proprie doti personali ed il patrimonio di competenze e conoscenze acquisito, impegnandosi a farlo crescere e migliorarlo;
● si impegnano a far parte di una rete di soggetti che a livello nazionale accettano e
condividono le stesse regole per attuare obiettivi comuni, sono disponibili al confronto e alla verifica delle esperienze e dei risultati, nello spirito di chi rende un servizio al Paese ed intende condividere il proprio impegno con i più giovani.

PARTECIPAZIONE E CITTADINANZA ATTIVA
La partecipazione dei giovani è un obiettivo politico ed istituzionale, ma è sicuramente anche un principio di buon governo.
Aumentare la partecipazione dei giovani vuol dire concorrere ad un obiettivo più alto ed esteso che è quello della cittadinanza attiva.
Cittadini, infatti, non si nasce ma lo si diventa attraverso l'educazione. Dunque la condizione di cittadino va raggiunta e mantenuta attraverso l'impegno e la partecipazione attiva e responsabile.
L'esperienza maturata dall'UNPLI nel corso degli anni nel campo del servizio civile ha aggiunto valore al percorso intrapreso nel 2003 con l'avvio dei primi progetti ed arricchitosi nel 2007 con le attività di Brainstorming e con i cinque Workshop realizzati dalla Regione Campania in ciascuna delle cinque province: Caserta, Avellino, Salerno, Benevento e Napoli.
Soprattutto questi ultimi hanno costituito un importante momento di incontro tra i giovani e le istituzioni offrendo, grazie al confronto tra le varie esperienze, l'opportunità di individuare non solo i lati positivi e le carenze dei progetti, ma anche le possibilità che il servizio civile offre ai volontari.
Dal confronto e dall'interazione tra tutti i partecipanti, infatti, sono emerse delle risposte che hanno fornito un'ampia panoramica sorta da contesti ed esperienze eterogenee derivanti dalle diverse realtà che attualmente hanno in corso progetti: UNPLI, ACLI, Consorzio ICARO e AMESCI.
In tali circostanze si sono ulteriormente sviscerate tutte le tematiche inerenti la pace, la cittadinanza italiana ed europea; i diritti, doveri e responsabilità dei cittadini; la cittadinanza attiva e volontariato; esperienza, maturazione di competenze e professione.
Va sottolineato come, nonostante i molteplici argomenti da affrontare, quelli a cui i gruppi di lavoro hanno dato maggior peso sono stati la partecipazione dei giovani, intesa come voglia di mettersi in gioco in un contesto sociale e civile, la cittadinanza attiva e volontariato e la maturazione di competenze e professione.
La partecipazione scaturisce da una scelta personale ed autonoma del giovane, scelta che è la risultante di tre componenti fondamentali:
- l'interesse inteso come possibilità di ricercare gli spazi giusti in cui esprimersi;
- le relazioni, ossia la voglia di socializzare e di incontrarsi con giovani che condividono gli stessi interessi;
- la voglia di mettersi in gioco, ossia rendersi attivi ed operare in contesti in cui le proprie idee e le proprie aspirazioni possano prendere forma e realizzarsi.
Per ciascun volontario è emerso che la scelta di dedicare un anno della propria vita a favore di un impegno solidaristico nell'assistenza alle persone, nella protezione civile, nell'ambiente, nel patrimonio artistico e culturale, nell'educazione e promozione culturale è scaturita da motivazioni fortissime: "essere utili agli altri", "imparare qualcosa", "accrescere le proprie competenze", "entrare in contatto col mondo del volontariato", "fare una nuova esperienza che consenta di capire la propria strada". A ciò si sono aggiunte altre motivazioni di carattere economico, ma comunque secondarie rispetto a quelle sopra elencate: la possibilità di avere una fonte di reddito, di lavorare, di entrare in contatto con il mondo del lavoro. 
Più in generale, proprio così come recita la Carta di impegno etico, per ciascun volontario "l'esperienza di servizio civile rappresenta l'investimento di un anno della propria vita in un momento critico di passaggio all'età e alle responsabilità dell'adulto, in cui diventa centrale la dimensione della scelta e la dimensione formativa".
Ed infatti la discussione incentrata sulla formazione intesa in senso ampio, ed estesa anche alla formazione delle coscienze all'etica e ai valori che sono alla base della democrazia, ha aperto un dibattito interessante: per la maggior parte dei volontari l'essenza del servizio civile parte da una buona formazione e prosegue con una corretta informazione da intendersi, in senso attivo e volontario, come capacità di "informarsi" e non solo di "essere informati". Pertanto l'informazione è vissuta come condizione necessaria per arrivare all'impegno e la sua ricerca è percepita anche come
formazione personale seppure subordinata al grado di conoscenze possedute (capacità del volontario di ricercare le informazioni).
L'impegno, poi, risulta essere il punto cruciale del servizio civile che parte da un atteggiamento di partecipazione attiva che implica "l'esporsi", cioè il prendere una posizione.
Il prendere posizione mette in gioco i reali valori sui quali poggia la coscienza dell'individuo e tende all'obiettivo di incidere, non nel senso di "avere il potere di decidere" quanto piuttosto come possibilità di creare i presupposti culturali per un
confronto tra posizioni diverse e perfino antagoniste arrivando, se necessario, anche al
conflitto che è uno dei fondamenti della vita democratica.
Dunque il diritto di imparare ed il dovere di apprendere sono fortemente percepiti dai
volontari, soprattutto là dove tali aspettative risultano essere disattese, in parte o in tutto, dall'ente che realizza il progetto e che dovrebbe impegnarsi a far si che lo stesso garantisca la formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani.
Dalla discussione sull'impegno sono emersi altri spunti interessanti sempre riguardanti la cittadinanza attiva, ma estesi anche al concetto di volontariato.
Si è partiti dalla diversità delle motivazioni tra la figura storica dell'obiettore di coscienza e quella del volontario in servizio civile. Molto spesso chi sceglieva di fare l'obiettore arrivava a quella scelta dopo aver maturato l'esperienza di volontariato.
Dunque molti obiettori al servizio di leva obbligatorio erano già volontari prima ancora di cominciare la loro esperienza.
Oggi, invece, non è scontato che chi sceglie il servizio civile debba essere necessariamente già un volontario: attualmente tra chi sceglie il servizio civile, infatti, ci sono meno volontari.
L'inversione di tendenza, però, ha assunto risvolti decisamente positivi perché si è verificato che una buona fetta dei volontari ha dichiarato di voler continuare a svolgere volontariato presso l'ente che realizza il progetto anche dopo la fine dell'anno di servizio civile. Ciò a dimostrazione di come sia possibile sviluppare un forte senso di appartenenza e di come sia altrettanto forte e sentito il desiderio di non smettere di "fare qualcosa per gli altri".
Prendendo ad esempio i progetti realizzati dall'UNPLI, riconducibili tutti al settore del
patrimonio artistico e culturale e monitorati anche con le attività di Brainstorming, si è notato come attraverso il servizio civile le nuove generazioni, acquisendo le giuste competenze, abbiano rappresentato la soluzione a quei problemi per i quali non è sempre necessario l'intervento di professionisti del settore, ma dove la disponibilità,
l'affettività, l'entusiasmo e l'impegno offerti dal volontario sono in grado di restituire dignità, motivazione, benessere relazionale anche alle realtà territoriali più disagiate e bisognose di interventi di valorizzazione e promozione turistica e culturale.
Una forte spinta auto-motivazionale si è riscontrata soprattutto quando azioni e strategie sono state progettate, organizzate e verificate dai volontari stessi in stretta collaborazione con l'Operatore Locale di Progetto del Comune presso cui viene svolto il servizio. Ciò ha consentito di far emergere nuove idee maturate dalle esperienze operative e di avere una visione continua di scambi reciproci di informazioni ben articolate e condivise. Appare chiaro, dunque, come il risultato di un lavoro comune e condiviso consenta, da un lato, di trovare le motivazioni giuste, di sentirsi soggetti
che si relazionano e si "confermano" con il gruppo, con il territorio e le sue risorse e dall'altro trasmetta ai volontari un senso di gratificazione e di appartenenza tali da motivarlo alla prosecuzione dell'attività anche al termine dell'anno di servizio civile.
Un altro tema a cui i volontari hanno dato importanza durante gli incontri di brainstorming e, ancor di più, durante i Workshop è stato quello relativo alla esperienza, maturazione di competenze e professione.
In tal senso il servizio civile ha per i volontari una valenza di crescita sociale perché è un'esperienza improntata ad un senso di responsabilità nei confronti di un'organizzazione che opera per la salvaguardia di beni comuni, per la tutela dei più
deboli, per la promozione della cultura e della educazione civica, ma è anche un'esperienza qualificante, di vera e propria formazione professionale e di ingresso nel mondo del lavoro perché spendibile nel corso della futura vita lavorativa.
Va altresì sottolineato che per i volontari l'esperienza del servizio civile è importante perché rappresenta una scelta fatta non solo coerentemente con quello che è il proprio percorso formativo, ma anche allo scopo di arricchire il proprio bagaglio di competenze e di esperienze.
Analizzando le competenze acquisite in termini di conoscenze (il sapere), capacità (il saper fare) e comportamenti (il saper essere), ciascun volontario ha potuto constatare come l'esperienza lo abbia dotato di competenze, soprattutto trasversali, in grado di renderlo estremamente flessibile e adatto a più mansioni lavorative: la conoscenza dei
meccanismi operativi e gestionali di un'organizzazione, le conoscenze informatiche
(pacchetto office, tecniche di navigazione internet, download, salvataggio file, gestione di un sito web, tecniche di gestione della posta elettronica, etc.), le conoscenze e capacità di utilizzo degli strumenti operativi come fax e stampanti, la capacità di relazionarsi con i colleghi di lavoro, la capacità di risolvere problemi, il senso di responsabilità circa il raggiungimento degli obiettivi, l'esercizio di uno spirito di iniziativa. 
Dunque il servizio civile, seppure non da la sicurezza di trovare un lavoro, rappresenta una chance in più per ricercarlo.
In definitiva l'esperienza vissuta con i volontari ha reso evidente come sia importante implementare il livello di comunicazione tra i giovani e le istituzioni attraverso la realizzazione di più momenti di incontro/confronto: i volontari hanno manifestato
in maniera chiara e decisa il bisogno di poter socializzare, di essere ascoltati e di avere tutte le informazioni necessarie per assolvere al meglio gli impegni previsti dai progetti.
I Workshop hanno sicuramente costituito un'opportunità per l'intera struttura del servizio civile di verificare l'andamento dei progetti in itinere, di fornire risposte adeguate ed immediate ai bisogni espressi dai volontari e, di conseguenza, discutere, valutare e progettare interventi di miglioramento, soprattutto nel campo della formazione, in vista dei progetti futuri.
Nello stesso tempo i volontari hanno migliorato la loro capacità di relazione e rafforzato il senso di appartenenza al proprio ente ed al proprio territorio.

L'OLP: RUOLO E FUNZIONI
L'operatore locale di progetto (OLP) è una figura cardine nel Servizio Civile Nazionale, ponendosi al centro del pentagono progettuale ed in posizione di equilibrio tra i cinque attori/ dimensioni con cui interloquisce:
● Giovane, nel rapporto formativo "da maestro ad apprendista";
● Comunità locale, nella filosofia di intervento volto alla rimozione delle cause che
generano e/o favo-riscono il disagio sociale;
● Destinatario finale dell'intervento, per la qualità, umanità e coinvolgimento come attore del servizio a lui rivolto;
● Ente di servizio civile, per il raggiungimento degli obiettivi progettuali con relativo rafforzamento della mission;
● UNSC/Regioni/province autonome, per il rispetto delle norme in merito alla gestione del progetto. 
All'OLP - figura individuata dall'attuale normativa per le capacità e professionalità rispetto all'ambito di in-tervento del progetto - in realtà è richiesto un bagaglio di competenze più ampio e differenziato poiché è chiamato ad assolvere una pluralità di
funzioni rispetto alla gestione del progetto:
● Coordinamento: delle attività di progetto; delle attività dei volontari, garantendo la coerenza del servizio che il giovane deve svolgere nel progetto che ha scelto
● Responsabilità: verso i volontari; verso l'ente con attenzione alle interconnessioni tra i diversi livelli e favorendo l'informazione/comunicazione da e verso l'ente; verso l'UNSC/Regioni/province au-tonome.
● Addestramento: essere il maestro e punto di riferimento e guida nel lavoro quotidiano dei volontari, anche per gli aspetti professionali.
Inoltre l'OLP ha una funzione strategica rispetto alla qualità dell'esperienza vissuta dal giovane in termini di:
● Accompagnamento: continuativo e stabile del giovane,
● Mediazione: rispetto ai possibili conflitti all'interno delle relazioni con gli altri operatori coinvolti nel progetto; rispetto al territorio (comprensione dei problemi, lettura dei bisogni)
● Educazione alla cittadinanza attiva: rappresenta per il giovane la persona che declina
quotidiana-mente, con il proprio operare, il significato di difesa civile non armata della Patria.
L'OLP diventa così, un "ripetitore di stili di vita partecipativi ed includenti", un esempio imitabile di "cittadino attivo".
Aspetti certamente complessi che gestiti con equidistanza rispetto ai diversi attori permettono non solo la realizzazione efficace del progetto ma un esempio di declinazione concreta e riproducibile nel quotidiano del concetto di difesa non armata
della Patria.
L'OLP si trova, quindi, ad operare con diverse figure all'interno del progetto, alcune della quali (selettore, esperto di monitoraggio, formatore, et.) possono essere fornite da altri enti (di 1° classe) secondo accordi preventivi.
Il vademecum costituisce una sorta di appendice operativa al corso di formazione "Da apprendista a maestro" e indica gli adempimenti che l'OLP deve svolgere per l'attuazione gestionale del progetto.
Il presente vademecum - viste le diverse classi di accreditamento ed i molteplici modelli organizzativi che si sono dati gli Enti accreditati - individua i compiti base dell'OLP rinviando per quanto attiene agli strumenti pratici da utilizzare (comunicazioni, format, et.) alla modulistica prodotta dal proprio ente per la gestione del Servizio Civile.
Le indicazioni riportate nel presente Vademecum saranno variate ed integrate in osservanza ed in conformità alle future modifiche della normativa sul Servizio Civile Nazionale.
ASPETTI GESTIONALI
Con riferimento a tutti gli aspetti gestionali, organizzativi ed amministrativi afferenti al progetto l'OLP ha come interfaccia il Responsabile locale di ente accreditato (RLEA) ove previsto. L'ente iscritto in 4° classe (non obbligato ad avere il RLEA) deve comunicare all'OLP la persona interna all'ente con cui rapportarsi per gli aspetti di
cui sopra.
Si ricorda che l'OLP ha l'obbligo di: 
● essere presente presso la sede di attuazione (SAP) almeno 10 ore a settimana.
● avere massimo 4 o 6 giovani in SCN da seguire per progetto (numero massimo di volontari per 1 OLP a seconda tipologia progetto: 4 per assistenza, 4 per servizio civile all'estero, 6 per cultura ed educazione, 6 per ambiente e protezione civile)
● operare per un solo progetto e per una sola sede di attuazione (SAP). E' previsto che possa essere OLP per due o più progetti qualora sia uguale la sede di attuazione e per un numero complessivo non superiore a 4 o 6 ragazzi in servizio civile secondo la tipologia di progetto.
1. GESTIONE DEI GIOVANI IN SERVIZIO CIVILE
Presentazione in servizio
Ai ragazzi idonei selezionati al momento della presentazione in servizio deve essere consegnata,
● copia del contratto di assicurazione stipulata dall'Ufficio in suo favore, copia del
modello relativo al-la comunicazione del domicilio fiscale, due copie del modulo per l'apertura del libretto postale di ri-sparmio sul quale accreditare le somme relative al rimborso per la partecipazione al progetto, un apposito documento contenente l'indicazione delle persone di riferimento con le responsabilità dalle medesime ricoperte.
● l'organigramma dell'ente e della SAP in cui andrà ad operare ed i riferimenti (nominativi e recapiti telefonici) delle persone che lo affiancheranno durante il suo servizio (es. RLEA, OLP, TUTOR);
● la copia della L.n. n.64/01 istitutiva del Servizio Civile Nazionale con relative modifiche; 
● la Circolare 30 settembre 2004 "Disciplina dei rapporti tra Enti e volontari del Servizio Civile Nazionale".
Sono a carico dell'UNSC le spese relative ai viaggi effettuati dai volontari assegnati fuori dal Comune di residenza su mezzi pubblici terrestri e/o marittimi di linea per inizio e cessazione del Servizio Civile Nazionale, dal luogo di residenza alla sede di servizio.
Andranno rimborsati esclusivamente i viaggi effettuati in seconda classe sui treni Espressi, IC e IR, e le per-correnze via mare sulle navi delle Ferrovie dello Stato. I documenti di viaggio devono essere conservati nella cartella personale del giovane in Servizio Civile.
L'OLP deve provvedere a:
● trasmettere al proprio ente l'eventuale richiesta rimborso spese di viaggio sostenute dal giovane in Servizio Civile in fase di avvio/cessazione del servizio civile.
Dal giorno di avvio al servizio l' OLP è tenuto a:
● verificare la predisposizione, per ogni giovane in Servizio Civile che assume servizio, di una cartellina personale da conservare presso la SAP che conterrà tutta la documentazione riferita al giovane, in particolare:
● copia del progetto del Servizio Civile approvato dall'UNSC sottoscritta per accettazione; 
● copia della lettera d'ammissione e diritti e doveri del volontario debitamente compilati e sottoscritti;
● dichiarazione firmata d'impegno di riserbo del giovane in Servizio Civile riguardo ad ogni tipo di dato di cui possa venire a conoscenza durante il periodo del servizio, firmata da questi per conoscenza ed accettazione;
● registro presenze mensile che i volontari in servizio firmano giornalmente e controfirmato, al termine del mese, dall'OLP
● permessi, malattie e/o infortuni, documentazione sanitaria.
● documentazione relativa al godimento dei servizi di vitto o vitto e alloggio. Gli originali sono tenuti presso la SAP dove il giovane presta servizio;
● provvedimenti disciplinari ed ogni altra documentazione relativa al servizio svolto;
● richieste avanzate dal giovane in Servizio Civile;
● copia richiesta rimborso spese di viaggio con allegati titoli di viaggio in originale sostenuti dal giovane in Servizio Civile in fase di avvio/cessazione del servizio;
● fotocopia patente di guida;
L' OLP deve provvedere a:
● verificare che al giovane in servizio civile sia giunta la lettera di avvio al servizio da parte dell'UNSC. In caso contrario dovrà richiedere, per il tramite del suo ente, il nuovo invio della lettera.
RINUNCE E DIMISSIONI
Il subentro - ossia la sostituzione del giovane che rinuncia o si dimette dal servizio con altro giovane idoneo non selezionato prossimo in graduatoria – è possibile solamente entro i primi tre mesi dalla data di avvio del progetto. Saranno presi in considerazione le richieste che perverranno all'UNSC entro il 80° giorno dalla data di avvio dal progetto.
Si ricorda che, in presenza di rinunce o dimissioni al servizio civile da parte di volontari, la SAP per la chiamata in servizio del giovane subentrando deve aspettare il provvedimento di avvio al servizio a firma del Direttore Generale dell'UNSC.
I giorni di malattia e di permesso spettanti ai subentranti - così come la durata del servizio civile
- sono ridotti proporzionalmente rispetto al periodo di servizio civile effettivamente da
prestare. I giorni a loro spet-tanti sono indicati nella lettera di avvio al servizio da parte dell'UNSC.
Rinunce e/o Dimissioni con/senza subentro E' considerato rinunciatario il giovane in Servizio Civile che non si presenta presso la SAP a cui è stato asse-gnato per assumere il servizio (o presso la sede indicata da progetto per il primo incontro), il giorno indicato per l'avvio del progetto.
Si ha interruzione del servizio quando il volontario ha effettuato anche un solo giorno di servizio civile.
L'OLP è tenuto a raccogliere la dichiarazione scritta del giovane che rinuncia / si dimette dal servizio ed a comunicarla al proprio ente assieme agli eventuali nominativi dei ragazzi subentranti.
MALATTIA, INFORTUNIO E MATERNITÀ
Malattia
Il giovane in Servizio Civile, in caso di malattia deve comunicare entro l'orario di inizio servizio all'OLP la propria impossibilità a presentarsi, facendo pervenire alla SAP la relativa certificazione sanitaria rilasciata dai medici di base o dalle strutture dell'Azienda Sanitaria Locale. Il certificato deve riportare il codice regio-nale del medico.
L'OLP deve conservare la relativa documentazione medica nella cartellina personale del volontario. Nel caso in cui la malattia del giovane in Servizio Civile ecceda il periodo previsto nella lettera di avvio (normalmente 15 giorni ad eccezione dei subentranti), l' OLP deve provvedere a comunicare all'ente, entro il più breve tempo possibile, il proseguo della malattia con allegati tutti i certificati medici del volontario.
Al 31° giorno di malattia (salvo diversa indicazione per i subentranti) il volontario è escluso dalla prosecu-zione del progetto e l' OLP deve provvedere ad inviare al suo ente apposita comunicazione con allegati tutti i certificati medici del volontario.
Il volontario che interrompe il Servizio Civile per malattia può ripresentare domanda qualora ancora in possesso dei requisiti richiesti.
Infortunio
L'OLP deve verificare che il giovane in Servizio Civile, in caso d'infortunio:
● fornisca tempestiva comunicazione alla SAP, e faccia pervenire alla stessa la relativa
certificazione sanitaria rilasciata dal Pronto Soccorso. Si ricorda che il giovane non deve far aprire alcuna posizione INAIL;
● fornisca comunicazione alla Marsh S.p.A. dell'accaduto per posta, entro 15 giorni, ed inviare copia della comunicazione all'OLP;
● alleghi alla Marsh S.p.A. l'informativa per il trattamento assicurativo dei dati personali.
In caso in cui al verificarsi del sinistro il giovane in Servizio Civile abbia anche arrecato danno a terzi dovrà darne comunicazione secondo le modalità e la tempistica indica sul contratto di assicurazione.
L'OLP deve comunicare all'ente l'infortunio del giovane in Servizio Civile e l'eventuale suo proseguimento, entro 24 ore ed inviare copia della relativa certificazione sanitaria.
Al termine dei giorni di malattia per l'infortunio l'OLP deve comunicare all'ente la chiusura dell'infortunio del giovane in Servizio Civile entro 24 ore dall'invio della certificazione medica che attesta l'idoneità dello stesso a riprendere il servizio con l'assenza o meno di postumi invalidanti.
Maternità
Alle volontarie in stato di gravidanza si applicano le disposizioni legislative del Testo Unico in maniera di tutela e sostegno alla maternità, adottato con il D.L. n. 151/2001, espressamente richiamato dal D.L. n. 77/2002. Ai sensi del predetto Testo Unico il divieto di prestare servizio civile è di norma durante i due mesi precedenti ed i tre mesi seguenti il parto (art. 16), in assenza di condizioni patologiche che configurano si-tuazioni di rischio per la salute della gestante e del nascituro" (art. 17).
Il decreto legislativo n. 77/2002 specifica che, per l'accertamento medico relativo all'astensione anticipata, la persona in stato di gravidanza deve avvalersi dei competenti organi del Servizio Sanitario Nazionale.
L' OLP deve comunicare immediatamente all'ente l'avvenuta astensione della volontaria per gravidanza, ed inviare all'ente la relativa certificazione entro 24 ore dalla ricezione.
Permessi
Il giovane in Servizio Civile nel corso del servizio usufruisce dei permessi ordinari e straordinari cosi come disciplinati dall'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (UNSC).
Il giovane in Servizio Civile può usufruire dei giorni di permesso ordinario previsti nella lettera di avvio (normalmente 20 giorni ad eccezione dei subentranti) previo accordo con l'OLP e secondo quanto indicato nel progetto.
Il giovane in Servizio Civile può usufruire dei permessi straordinari al verificarsi delle fattispecie:
● donazione di sangue: 1 giorno;
● nomina alla carica di presidente, segretario di seggio e scrutatore, nonché di rappresentante di lista, in occasione delle consultazioni elettorali: durata dello svolgimento delle operazioni elettorali.
● esercizio del diritto di voto: 1 giorno per i volontari residenti da 50 a 300 Km di distanza dal luogo di servizio; 2 giorni per i volontari residenti oltre 300 Km dal luogo di svolgimento del servizio.
Il giovane in Servizio Civile deve:
● richiedere all'OLP il permesso ordinario o straordinario con 48 ore di anticipo, salvo diverso accordo tra le parti.
L' OLP deve conservare tale documentazione della cartellina personale del giovane.
L'esubero dei giorni di permesso è motivo di esclusione dal servizio civile e deve essere immediatamente comunicato dall'OLP al proprio ente.
Vitto o vitto/alloggio
La SAP deve assicurare al giovane in Servizio Civile la corresponsione del vitto o del
vitto/alloggio secondo le modalità previste dal progetto.
L' OLP, a fine mese, deve trasmettere al proprio ente il registro presenze per consentire di predisporre la richiesta di rimborso vitto o vitto/alloggio verso l'UNSC.
Attestato di fine servizio
Il giovane che ha ultimato l'esperienza di Servizio Civile Nazionale può chiedere il rilascio dell'attestato UNSC.
L' OLP alla fine del servizio dei giovani dovrà provvedere ad inviare cartaceamente al proprio ente la documentazione debitamente compilata e sottoscritta in ogni sua parte e firmata dal giovane in Servizio Civile;
2. PROGETTI
Il progetto, una volta approvato dall'UNSC, costituisce il documento dal quale si farà riferimento per il mo-nitoraggio e controllo dell'intervento. Quanto in esso scritto non può essere modificato in alcun modo se non previa autorizzazione da parte dell'UNSC all'ente. L'OLP deve comunicare tempestivamente al proprio ente qualunque circostanza che possa comportare difformità rispetto a quanto riportato nel progetto.
Pubblicità
I progetti approvati confluiscono in bandi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - Serie Concorsi
- in quanto il Servizio Civile è un concorso pubblico per titoli e colloquio la cui selezione è realizzata direttamente dall'ente indicato nel progetto.
Il progetto di Servizio Civile Nazionale approvato dall'UNSC deve essere pubblicizzato a livello locale al fi-ne di farlo conoscere al maggior numero di giovani potenzialmente interessati a parteciparvi.
Le modalità di pubblicizzazione sono indicate nel progetto stesso.
L'OLP deve sollecitare l'ente, qualora non sia stata effettuata, a svolgerla.
Avvio e completamento del progetto 
Il progetto deve essere avviato obbligatoriamente nel giorno indicato nel provvedimento d'approvazione della graduatoria e portato a termine.
L'OLP deve provvedere a comunicare all'ente le cause che impediscono l'avvio e/o il
completamento del progetto entro 10 giorni dal loro verificarsi. L'ente deve inviare tale comunicazione all'UNSC.
Trasferimento della Sede di attuazione di progetto 
Nel caso in cui la Sede di Attuazione di Progetto si trasferisca di indirizzo, durante lo svolgimento del progetto, l'OLP deve darne tempestiva comunicazione all'Ente e raccogliere dai volontari in servizio la disponi-bilità a continuare il servizio civile presso il nuovo indirizzo. I trasferimenti di sede da un Comune ad un al-tro, comportano una variazione di progetto e devono essere autorizzati dall'UNSC con apposita determina 
Trasferimento momentaneo di sede per il volontario
Si ricorda che il giovane in Servizio Civile, qualora espressamente previsto dal progetto e come in esso defi-nito, può svolgere un periodo del proprio servizio (massimo 30 giorni) al di fuori della SAP assegnata.
L'OLP deve comunicare all'ente il trasferimento momentaneo di sede del giovane in Servizio Civile con al-meno 15 giorni d'anticipo. L'ente deve inviare tale comunicazione all'UNSC.
3. FORMAZIONE
La formazione obbligatoria per i volontari consiste in una fase di formazione generale, volta ad una prepara-zione d'educazione civica e di partecipazione attiva alla vita della società civile, ed in una fase di formazione specifica sulla tipologia d'impiego che i volontari svolgeranno. 
La formazione per i volontari deve essere eseguita secondo quanto indicato nel progetto (numero di ore, me-todologia, argomenti, formatori).
In merito alla formazione generale, l'UNSC ha predisposto "Le linee guida per la formazione generale dei volontari", si rimanda a tale testo per quanto attiene a tale tipologia di formazione.
L'OLP deve assicurarsi che i giovani ricevano la formazione generale e specifica.
L'OLP in quanto formatore specifico deve fornire ai giovani un complesso di informazioni, metodologie e tecniche tali da permettere loro di svolgere al meglio l'attività prevista da progetto.
Tali insegnamenti saran-no forniti dall'OLP applicando quanto da lui appreso nel corso di formazione "Da apprendista a maestro". Si rimanda a tale documentazione per maggior dettaglio.
L'OLP, come formatore specifico, deve: fornire ai giovani il calendario completo delle sue lezioni con relati-vo titolo della docenza, orario e sede dell'incontro; predisporre l'eventuale materiale didattico da fornire in aula per approfondire le tematiche oggetto del momento formativo; curare la tenuta del registro della for-mazione specifica facendo firmare ai giovani le presenze in entrata ed uscita (specificando il motivo dell'eventuale assenza), indicando i temi trattati e la metodologia utilizzata.
4. MONITORAGGIO
Il monitoraggio interno per la valutazione dei risultati del progetto e per la verifica degli esiti della formazione svolta deve essere effettuato secondo quanto previsto dal progetto (modalità, tempistica, soggetti coinvolti).
L'ente può svolgere l'attività di monitoraggio direttamente od avvalendosi di un Ente di 1° classe.
L'ente che svolgerà il monitoraggio fornirà la strumentazione atta a monitorare il progetto, la formazione e l'esperienza svolta dai volontari ed indicherà se e quali compiti dovrà svolgere l'OLP rispetto a questo aspetto.
Al fine di rendere l'attività di monitoraggio il più efficace possibile si richiede all'OLP di facilitare i compiti del responsabile del monitoraggio nell'acquisizione delle informazioni / report necessari sia nell'eventuale somministrazione di eventuali questionari ai volontari e/o agli altri operatori impegnati nel progetto.
Si ricorda che il mancato svolgimento del  monitoraggio comporta l'impossibilità per l'Ente di presentare progetti per l'anno in corso.
5. TUTORAGGIO
Il Tutor, esperto nella gestione risorse umane, ha il compito di seguire i giovani fin dalle selezioni, facilitan-do il loro ingesso nell'ente; accompagna i giovani nel percorso formativo e nello svolgimento delle attività previste da progetto.
E' la figura a cui l'OLP deve rivolgersi in caso d'insorgenza di conflitti tra i giovani o tra questi e le altre fi-gure e/o operatori impegnati nel progetto.
E' importante che l'OLP sia in costante contatto con il Tutor per quanto attiene allo svolgimento delle attivi-tà; questo, infatti, permetterà di affrontare assieme aspetti organizzativi vissuti negativamente dai giovani e mantenere alto il grado di soddisfazione dei volontari nel corso del progetto.
Il tutor relaziona sui risultati della sua attività di supervisione direttamente al Responsabile Locale di ente accreditato con relazioni / report periodici.
6. SERVIZIO CIVILE ALL'ESTERO
Con riferimento ai progetti di Servizio Civile Nazionale all'estero, per consentire l'accredito della mensilità al giovane in Servizio Civile, l' OLP deve provvedere ad inviare all'ente un prospetto dove sono indicati, anche se il servizio civile è fatto all'estero:
● i giorni di servizio civile svolti in Italia. Ogni mese è considerato mediamente di 30 giorni;
● i giorni di servizio civile svolti all'estero. Si ricorda che il giorno di partenza per l'estero è considerato come giorno di servizio all'estero, il giorno di rientro in Italia è considerato come giorno di servizio in Italia;
● il rimborso spese di viaggio. Sono rimborsabili il biglietto di A/R dall'Italia verso il
paese estero e viceversa, e se previsto dal progetto il rimborso del biglietto A/R per un rientro del giovane in Servizio Civile.
Se il progetto prevede la presenza di volontari all'estero ed in Italia, i nominativi dei volontari che svolge-ranno il servizio in loco devono essere inseriti in questo prospetto compilando per loro la colonna "giorni di servizio in Italia", considerando sempre la media di 30 giorni al mese.
Per i volontari che svolgeranno parte del loro servizio all'estero va indicato, sempre nel prospetto, il giorno di partenza per l'estero e il giorno di rientro in Italia, per ogni loro spostamento.
L'UNSC riconosce il rimborso per il biglietto di A/R per l'esercizio del diritto di voto. Il giovane in Servizio Civile deve allegare oltre al titolo di viaggio anche la copia della tessera elettorale con il timbro attestante l'avvenuto esercizio del diritto di voto.

PROGETTO E PROGETTAZIONE LINEE GENERALI
Il Progetto rappresenta lo strumento programmatico, operativo, la guida di un anno di
attività, nonché il riferimento di ingresso per il futuro volontario .
Infatti il giovane che intende concorrere al Bando del Servizio Civile Nazionale entra nel Sito www.serviziocivile.it  e trova la scritta "SCEGLI IL TUO PROGETTO" e non certo scegli la tua sede , o altro.
Il Dossier sul Servizio Civile Nazionale "DA APPRENDISTA A MAESTRO" definisce il
Progetto: UN PROGETTO È UN INSIEME DI COMPITI ESEGUITI DA UN TEAM PER CONSEGUIRE L'OBIETTIVO STABILITO DALLO SPONSOR. HA DATA DI INIZIO, UNA DATA DI FINE, UN BUDGET E UN RISCHIO.
Vale a dire : il progetto è un lavoro (insieme di compiti) portato avanti da un gruppo (team) per raggiungere risultati predefiniti dal committente ( lo sponsor, cioè il Consiglio di Amministrazione, il Consiglio Direttivo, il ….. Ministro) . Ma soprattutto il Progetto vive dentro regole in cui non si può lasciare l'azione al caso, all'improvvisazione : il tempo, le risorse impiegate e la capacità di valutare i risultati (il rischio) sono componenti essenziali del lavoro per progetti.
Il Progetto, per quanto attiene le Associazioni Pro Loco, deve essere "costruito" con l'obiettivo prioritario di valorizzare il territorio di appartenenza e, nel contempo, favorire l'inserimento dei giovani di Servizio Civile, anche perché questi andranno ad assumere un ruolo determinante nella realizzazione del Progetto stesso .
Il Progetto deve essere redatto secondo lo schema e modalità previste dal prontuario predisposto dal Ministero della Solidarietà Sociale – Ufficio Nazionale per il Servizio Civile .
Considerati i fini statutari ed il campo di attività in cui operano le Amministrazioni comunali, i progetti  comunali  sono tutti articolati nei Settori e nelle aree di competenza.
Iter Progettuale
La progettazione parte dal Comune che fornisce la descrizione del proprio contesto territoriale, la situazione di partenza con i punti di forza e di debolezza, gli obiettivi che si intendono raggiungere, i volontari richiesti, allegando il C.V. dell'O.L.P. e di altre figure professionali ove richiesto, il C.V. dei Formatori (formazione specifica) , i Protocolli d'intesa con i Partners e quant'altro utile al progetto.
Per ogni Comune il progettista provvede a raccogliere i Progetti amministrazioni coinvolte e, controllata la documentazione, trasmette il tutto al Responsabile al
all'Ufficio Nazionale Servizio Civile - Roma sia in formato cartaceo che con il format prescritto per l'invio via Internet.
Obiettivi e Risultati
I valori, le finalità del Progetto, i risultati che si intendono ottenere, sono "raggruppati" per lo più nella II PARTE , cioè quella che riguarda i paragrafi 6, 7 e 8 .
6) Descrizione del contesto territoriale e/o settoriale entro il quale si realizza il progetto con riferimento a situazioni definite, rappresentate mediante indicatori misurabili
● vengono descritte le località ove si realizza il progetto evidenziando, in particolare, la
situazione di partenza, i Punti di Forza e di Debolezza e riportando dati , indicatori territoriali, sui quali il progetto è destinato ad incidere.
7) Obiettivi del Progetto
● vengono individuati anzitutto gli obiettivi generali , poi  gli obiettivi specifici del
progetto tenendo in debita considerazione gli indicatori evidenziati nel paragrafo precedente , cioè i dati di partenza..
Come Obiettivi Generali, in linea di massima si intende:
● Promuovere, con il coinvolgimento di Enti,  Associazioni, Operatori Turistici e sociali  locali, etc …, la conoscenza e la fruizione dei beni culturali, artistici del territorio con particolare riferimento a ….. (descrizione dei beni presenti e sui quali si vuole intervenire);
● Promuovere, altresì , unitamente agli Enti preposti ed alle Associazioni di categoria, il miglioramento quantitativo e qualitativo dell'offerta complessiva alberghiera;
● Sollecitare, con particolare riguardo ai centri "minori" , lo sviluppo di forme innovative ricettive, quali: agriturismo bed and breakfast, case per ferie, affittacamere, case rurali,…;
● Coinvolgere "gli altri" nella conoscenza della realtà locale e delle problematiche connesse con le emergenze del territorio siano esse culturali, sociali, intellettive o relazionali;
● Sviluppare il senso civico dell'appartenenza e della partecipazione attiva alla vita pubblica, sia essa sociale, culturale, economica e politica.
Gli Obiettivi Specifici, invece, individuano in maniera chiara cosa si vuol raggiungere (situazione di arrivo) .
A seconda del territorio di intervento, dei beni presenti, delle esigenze e situazioni particolari, tenendo conto della situazione di partenza rappresentata nel paragrafo precedente, tali obiettivi differenziano tra progetto e progetto.
A monte, prima di entrare nello specifico, sono previste alcune fasi operative comuni per quasi tutti i progetti , quali:
● effettuare una ricerca, catalogazione dei beni presenti sul territorio;
● sensibilizzare i residenti , in particolare i giovani (anche attraverso la raccolta di
testimonianze degli "anziani"), nel riscoprire e valorizzare le risorse culturali, artistiche e folcloristiche;
● riscoprire forme decorative autonome attraverso le tradizioni artigianali;
● progettare e realizzare interventi di supporto alle diverse realtà coinvolte nel Progetto per favorirne una maggiore fruizione;
● favorire e supportare la realizzazione di eventi culturali;
● operare a fianco delle pubbliche amministrazioni in termini d'attenzione alla problematiche territoriali;
● coinvolgere le Scuole di ogni ordine e grado, attraverso visite, incontri, mostre, etc, al fine di favorire l'interesse dei giovani e giovanissimi verso il proprio territorio, ma anche incrementare e fortificare il "senso di appartenenza" di ognuno verso la propria comunità prima, e quella regionale e nazionale poi. Obiettivo, questo, di fondamentale
importanza perché permette al cittadino di riannodare i fili col passato e non perdere le proprie radici, la propria identità;
8) Descrizione del Progetto e tipologia
dell'intervento che definisca dal punto di vista sia qualitativo che quantitativo le modalità di impiego delle risorse umane con particolare riferimento al ruolo dei Volontari in servizio civile
● Questo paragrafo è suddiviso in quattro sezioni:
8.1 Piani di attuazione previsti per il raggiungimento degli obiettivi:
Vengono definiti i piani di attuazione finalizzati al raggiungimento degli obiettivi prefissati (par. 7) , per i quali sono coinvolti preminentemente i Volontari ma anche i Partner aderenti e le attività istituzionali delle Amministrazioni comunali. Le varie fasi che si sviluppano nel corso dell'anno vengono evidenziati attraverso il Diagramma di Gantt.
8.2 Complesso delle attività previste per la realizzazione dei piani di attuazione:
Vengono individuate le azioni e le attività poste in essere per la realizzazione dei piani di attuazione e per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
8.3 Risorse umane complessive necessarie per l'espletamento delle attività previste:
Vengono riportate tutte le risorse umane, sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo, necessarie all'espletamento di tutte le attività previste nel progetto.
8.4 Ruolo ed attività previste per i Volontari nell'ambito del progetto:
Viene individuato il ruolo dei Volontari e le specifiche attività che dovranno svolgere
nell'ambito del progetto . Con cadenza trimestrale il Volontario, con l'O.L.P. ed il TUTOR di riferimento realizzerà una verifica (MONITORAGGIO) delle attività svolte evidenziando la congruità delle azioni con le linee progettuali inviando una apposita relazione al coordinamento nazionale. Al termine dell'incarico il Volontario produrrà un "documento" cartaceo e/o multimediale quale Relazione Finale del progetto realizzato.
Nella III PARTE del Progetto vengono riportati, tra l'altro:
● l'attività di promozione e di sensibilizzazione del servizio civile nazionale 
● le risorse finanziarie, tecniche e strumentali necessarie per l'attuazione del progetto ● i co-promotori e partner coinvolti 
● gli eventuali crediti, tirocini, competenze e professionalità riconosciute al
Volontario. 
Nella IV Parte del Progetto viene riportata la Formazione Generale e la Formazione Specifica:
● La Formazione Generale viene effettuata in proprio avvalendosi di Tutor e formatori
dell'Ente a titolo volontario , affiancati da Docenti Esterni ed Esperti.
Nel progetto sono riportate le tecniche e metodologie adottate , le ore di Formazione, i
contenuti ( contenuti che sono in sintonia con le "Linee guida per la formazione dei giovani in servizio civile nazionale" ).
● La Formazione Specifica viene effettuata in proprio con Tutor l'O.L.P. e formatori
in possesso di competenze, titoli ed esperienze specifiche sulle attività previste dal
progetto. I Formatori specifici potranno essere affiancati da esperti messi a disposizione dai Partner. Nel progetto sono riportati i nominativi, con le specifiche competenze, dei formatori, le tecniche e metodologie adottate, i contenuti della formazione e le ore previste. 


IL RUOLO DELLA COMUNICAZIONE 
Comunicazione interna
Un’accurata costruzione di una rete di comunicazione interna contribuisce a migliorare il clima lavorativo e a sviluppare il senso di appartenenza dei volontari, che vanno coinvolti nell’ideazione e nella realizzazione delle attività. I vantaggi che ne derivano sono molteplici: dalla trasparenza degli obiettivi ad una maggiore approvazione ed accettazione delle scelte amministrative; da una maggiore fiducia reciproca tra i volontari alla soddisfazione dei bisogni psico-sociali (bisogno di appartenenza, fiducia, accettazione, sicurezza, riconoscimento); dalla semplicità di passaggio delle informazioni all’ efficacia ed efficienza delle informazioni trasmesse; dall’individuazione di strumenti di verifica del piano comunicativo prescelto all’individuazione di strumenti di misurazione del passaggio d’informazione nei vari livelli; dal miglioramento delle relazioni interne alla diffusione, condivisione delle competenze professionali dei singoli;dalla diminuzione delle incomprensioni fra le diverse funzioni; al potenziamento dell’area d’azione dei volontari al miglioramento nella gestione delle situazioni di crisi grazie all’aumento dei flussi di comunicazione. Per la costruzione di una tale rete è necessario utilizzare gli strumenti adatti quali la comunicazione verbale e quella scritta.
La comunicazione verbale continua ad avere la sua importanza, quindi le riunioni per definire le attività vanno preparate adeguatamente definendo bene gli obiettivi da raggiungere, proponendosi mete concrete e misurabili. E’ fondamentale stabilire e mantenere dei rapporti personali con i singoli volontari, l’amministrazione e la cittadinanza, il faccia a faccia è preferibile perché gli individui interagiscono tra di loro. Questo tipo di rapporto si può mantenere attraverso la comunicazione scritta, che oggi può essere facilitata dall’uso dei moderni mezzi che si hanno a disposizione.
La tradizionale bacheca in sede potrà essere affiancata da una bacheca virtuale da ricavare sul sito internet ovvero uno spazio riservato dove i volontari e gli utenti finali delle attività di SCN possono accedere per conoscere tutte le informazioni che li riguardano. Tali notizie possono essere anche spedite direttamente agli interessati via e-mail. Basterà dotarsi di una mailing-list aggiornata di tutti gli utenti /richiedenti accesso e la comunicazione sarà immediata.
Comunicazione esterna
La comunicazione esterna si rivolgerà alle Istituzioni, agli imprenditori e ai cittadini,
direttamente o attraverso la mediazione dei mass media: dalla stampa, alla televisione, alla radio, a internet.
Per stabilire i rapporti con le Istituzioni come prima cosa bisogna saper introdurre le attività di SCN e i progetti che si vogliono attuare attraverso delle lettere di presentazione, alle quali si allegherà il materiale prodotto e la rassegna stampa delle
iniziative realizzate. E’ preferibile presentare in anteprima alle Istituzioni il progetto che si intende attuare, non solo per ottenere il patrocinio, ma soprattutto nel tentativo di coinvolgerle fattivamente nella realizzazione del progetto stesso.
Uno degli obiettivi del SCN è il miglioramento dell’interazione tra Istituzioni e Associazionismo, nel tentativo di rafforzare la propria immagine nei confronti dei volontari e dei cittadini..
Sempre più importante in un territorio è il rapporto che si riesce ad instaurare e a costruire con gli imprenditori. Questa categoria si può rivelare una grande risorsa per una Pro Loco, se opportunamente coinvolta nelle iniziative che si vogliono realizzare. E’ fondamentale cercare il contatto diretto con ogni imprenditore, proponendo dei momenti di confronto e tenendoli continuamente aggiornati sulle attività da realizzare,
coinvolgendoli nell’organizzazione. I cittadini si possono raggiungere direttamente tramite le affissioni dei manifesti o i volantini che pubblicizzano le iniziative; si possono intercettare nella rete (internet) attraverso la mediazione dei mass media o con le stesse iniziative che si realizzano nell’arco dell’anno. 
E’ importante puntare su un tipo di comunicazione integrata e coordinata, in modo da rendere il SCN facilmente riconoscibile, attraverso un lavoro di grafica, l’uso di determinati colori, un logo. Fondamentale è la costruzione di un sito internet di facile fruizione, attraverso il quale si può dialogare con i cittadini; da non trascurare la realizzazione della tradizionale brochure informativa o dei manifesti per pubblicizzare un evento.
Per consentire una corretta informazione e per cercare di avere gli spazi che garantiscano visibilità alle iniziative promosse sono fondamentali i rapporti che l’amministrazione stabilisce con la stampa. Una notizia è vendibile se sorprende, se contiene un elemento di novità. L’abilità di chi redige un comunicato stampa sta nel proporre un buon prodotto nei contenuti e nella forma e nella capacità di rendere il tutto immediatamente fruibile attraverso la reperibilità immediata dell’addetto stampa e l’utilizzo di strumenti veloci come la e-mail.
E’ importante avere dei contatti con tutte le redazioni dei giornali, conoscere i tempi di lavoro e stabilire un contatto personale con i giornalisti.
Una volta diffusa la notizia si procede con la verifica delle avvenute pubblicazioni, si raccolgono gli articoli che sono andati in pagina e si rilegano in ordine cronologico in modo da realizzare una rassegna stampa che supporterà l’iniziativa.






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