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sabato 16 novembre 2019

LA FORMAZIONE DEL MEDIATORE FAMILIARE

fonte: http://mediazionecoaching.net/tag/requisiti-per-diventare-mediatore-familiare/
LA FORMAZIONE DEL MEDIATORE FAMILIARE
Ho deciso di affrontare il tema della formazione del mediatore familiare, poiché ho notato che non è chiaro per molti se è necessario o meno frequentare un Corso di formazione per diventare mediatore familiare, quante sono le ore di formazione richieste, se è necessario superare un esame; se la professione di Mediatore Familiare è una professione Riconosciuta o Regolamentata e cosa vuol dire professione riconosciuta e professione regolamentata.
In questo articolo mi propongo di fare un po’ di chiarezza.
Attualmente non esiste in Italia una norma giuridica che disciplina la figura del mediatore familiare, come in altri Paesi Europei. Si tratta di una professione riconosciuta ma non regolamentata, non regolamentata significa che non esiste un organo istituzionale vigilante (come un albo e/o un Ordine Professionale dei Mediatori Familiari), il Legislatore non ha regolamentato questa professione, non sono stati formulati normativamente dei requisiti minimi per poterla esercitare.
[Accanto alle professioni “ordinistiche” (o “protette”) si sono sviluppate, anche nel nostro Paese e con intensità crescente nel corso degli ultimi anni, numerose professioni che nella quasi totalità dei casi hanno dato vita ad autonome associazioni professionali rappresentative di tipo privatistico. Si tratta delle cosiddette professioni non regolamentate o “non protette”, diffuse in particolare nel settore dei servizi, che non necessitano di alcuna iscrizione ad un ordine o ad collegio professionale per poter essere esercitate.
Lo statuto delle professioni non regolamentate entra in vigore il 10 febbraio 2013. E' stata infatti pubblicata in Gazzetta Ufficiale 26 gennaio 2013, n. 22 la Legge 14 gennaio 2013, n. 4. Le nuove norme definiscono "professione non organizzata in ordini o collegi" l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'articolo 2229 del Codice civile, e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative. Si introduce il principio del libero esercizio della professione fondato sull’autonomia, sulle competenze e sull’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica del professionista. Si consente inoltre al professionista di scegliere la forma in cui esercitare la propria professione riconoscendo l’esercizio di questa sia in forma individuale, che associata o societaria o nella forma di lavoro dipendente.
I professionisti possono costituire associazioni professionali (con natura privatistica, fondate su base volontaria e senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva) con il fine di valorizzare le competenze degli associati, diffondere tra essi il rispetto di regole deontologiche, favorendo la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza. Le associazioni possono costituire forme aggregative che rappresentano le associazioni aderenti, agiscono in piena indipendenza ed imparzialità e sono soggetti autonomi rispetto alle associazioni professionali che le compongono, con funzioni di promozione e qualificazione delle attività professionali che rappresentano, nonché di divulgazione delle informazioni e delle conoscenze ad esse connesse e di rappresentanza delle istanze comuni nelle sedi politiche e istituzionali (Altalex, 28 gennaio 2013 www.altalex.com).
Si introduce per legge un sistema duale delle professioni composto da ordini ed associazioni. La legge affida alle libere associazioni professionali, organizzazioni a carattere privatistico ed adesione volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, il compito di valorizzare le competenze dei professionisti ad esse iscritte, attraverso il rilascio di un attestazione di qualificazione professionale che agevola la scelta e la tutela del cittadino/utente.]
Gli operatori che esercitano la professione di mediatore familiare sono attualmente professionisti che si occupano non esclusivamente di mediazione familiare.
“Ad oggi la maggior parte dei professionisti impegnati in questa attività continua a far riferimento alle principali associazioni di categoria, le quali, hanno provveduto a disciplinare autonomamente gli standard formativi richiesti a quanti vogliono associarsi e ad acquisire come base, al di là delle differenze di modelli e di organizzazione interna, le regole stabilite dal Forum europeo della mediazione familiare e più in generale della Raccomandazione europea” (Cfr. G. MENICUCCI, La formazione del mediatore familiare, in A. CAGNAZZO (a cura di), La Mediazione Familiare, Trattati Brevi, Utet Giuridica, 2012, 206-207).
Conoscenze di base in psicologia, sociologia, diritto di famiglia, gestione del conflitto, comprensione dei ruoli degli altri professionisti che lavorano nel campo della separazione.
I requisiti formativi richiesti dalle associazioni di mediatori familiari presenti sul territorio nazionale per poter accedere alle stesse sono i seguenti:
L’A.I.Me.F. senza innalzare barriere discriminatorie accetta nell’ambito dell’Associazione anche mediatori familiari seri, qualificati e competenti, che hanno conseguito il titolo presso centri di formazione non accreditati dall’A.I.Me.F. ma validi, dopo aver accertato previo esame le competenze dichiarate. L’A.I.Me.F è nata nel 1999 e raggruppa mediatori familiari in attività, competenti e con una specifica formazione successiva alla laurea in scienze sociali o del diritto oppure ad una lunga esperienza nell’ambito dell’assistenza alle coppie in crisi e alla famiglia. Non si presenta come una scuola di pensiero o il portavoce di un particolare modello di mediazione, ma li contiene tutti purché rispettosi di un comune codice deontologico specifico, il quale è parte integrante dello Statuto associativo A.I.Me.F. www.aimef.it.


Gli standard di base richiesti nel documento del Forum Europeo per la formazione professionale dei mediatori familiari distinguono tre livelli: sensibilizzazione, formazione, supervisione. Le attività di sensibilizzazione non consentono un accesso alla pratica della mediazione. La possibilità di esercitare la professione richiede un minimo di 180 ore di formazione, con aggiornamento continuo. Formazione che mira a fornire un approccio interdisciplinare per raggiungere uno standard professionale elevato.
I metodi per formare i mediatori familiari: insegnamento formale, giochi di ruolo, discussione e analisi dei casi, video e compiti scritti.
Copia di image_gallery
l’A.I.Me.F., Associazione Italiana Mediatori Familiari, richiede come requisito d’iscrizione di aver superato l’esame finale di un corso di formazione professionale per mediatori familiari accreditato dall’A.I.Me.F. della durata minima di 220 ore (di cui 120 sulla mediazione familiare, 60 sulle materie complementari e 40 di pratica professionale super visionata).
La Società Italiana di Mediazione Familiare (Simef) costituita il 25.5.1995, www.simef.it, richiede che la formazione alla mediazione familiare deve avere durata almeno biennale. Il totale complessivo di ore minimo è fissato in 240, delle quali: 180 di formazione di base, almeno 40 di supervisione dell’attività di mediazione dell’allievo, almeno 20 di moduli differenziati in ragione delle caratteristiche dei partecipanti e delle loro esperienze formative pregresse, almeno il 70% delle 180 ore di base deve essere dedicato alla pratica della mediazione familiare.
L’Associazione Italiana Mediatori Sistemici (A.I.M.S.), www.mediazionesistemica.it, fondata nell’aprile del 1995, richiede corsi biennali, di 240 ore complessive, suddivise in: training specifico (160 ore) giornate seminariali e congresso biennale organizzato dall’A.I.M.S. (80 ore). A termine del biennio viene rilasciato un attestato di partecipazione al corso di formazione in mediazione familiare sistemica o comunitaria sociale. È inoltre previsto che ciascun allievo segua in supervisione tre processi di mediazione, per un totale di 15 ore. Al termine della supervisione, previo superamento della prova di esame finale con discussione sui casi di mediazione familiare seguiti in supervisione, una commissione dell’A.I.M.S. a carattere nazionale rilascia un diploma che attesta la qualifica di mediatore familiare sistemico o mediatore comunitario e sociale, che consente l’iscrizione all’A.I.M.S. come socio ordinario.
L’A.na.Me.F., Associazione nazionale avvocati mediatori familiari, nata a Roma nel 2006, raccoglie avvocati mediatori familiari. Il proprio codice deontologico in tema di formazione dispone che “l’avvocato che intenda condurre una mediazione familiare come mediatore deve aver maturato- presso enti, istituti e associazioni di acclarata competenza- crediti formativi per almeno 180 ore e aver svolto un percorso di supervisione. Il mantenimento dell’iscrizione all’associazione è subordinato per i mediatori familiari ad una formazione permanente di almeno 10 crediti/ore annue” (Cfr. G. MENICUCCI, Il mediatore familiare: quale regolamentazione, in A. CAGNAZZO (a cura di), La Mediazione Familiare, Trattati Brevi, Utet Giuridica, 2012, 206-207-208).


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