Translate

venerdì 28 settembre 2012

bando maxiconcorso scuola pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Ricostruzione completa del testo dell'atto
CONCORSO   (scad.  7 novembre 2012)


Indizione dei concorsi a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado. (Decreto n. 82/2012). (GU n. 75 del 25-9-2012 )


IL DIRETTORE GENERALE
                     per il personale scolastico


VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in  materia
    di  procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai
    documenti amministrativi,  e  successive  modifiche,  nonche'  il
    decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,  n.  184,
    regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti
    amministrativi;
VISTA la legge 19  novembre  1990,  n.  341,  recante  riforma  degli
    ordinamenti didattici universitari;
VISTA la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme a favore  dei
    privi della vista per l'ammissione ai concorsi;
VISTA la legge 5 febbraio  1992,  n.  104,  e  successive  modifiche,
    recante la legge quadro per l'assistenza, l'integrazione  sociale
    e i diritti delle persone handicappate;
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994,  n.  297,  e  successive
    modifiche, con il quale e' stato approvato il testo  unico  delle
    disposizioni  legislative  in  materia  di   istruzione,   e   in
    particolare gli articoli 399 e ss. concernenti il reclutamento di
    personale docente ed educativo nelle  scuole  di  ogni  ordine  e
    grado;
VISTA la legge 15 maggio 1997 n. 127, e successive modifiche, recante
    misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e
    dei procedimenti di decisione e di controllo;
VISTA la legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modifiche, e in
    particolare l'art. 40,  comma  10,  concernente  i  concorsi  per
    titoli ed esami a cattedre e posti  d'insegnamento  nelle  scuole
    secondarie;
VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto  al
    lavoro dei disabili e il relativo regolamento  di  esecuzione  di
    cui al decreto del Presidente della Repubblica 10  ottobre  2000,
    n. 333;
VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124,  recante  disposizioni  urgenti
    per il personale scolastico;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  recante  norme
    generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze   delle
    amministrazioni  pubbliche,  e  successive  modificazioni,  e  in
    particolare  l'articolo  35,  concernente  il  reclutamento   del
    personale nelle pubbliche amministrazioni nonche'  gli  indirizzi
    applicativi di cui alla circolare ministeriale n. 12 del 2010 del
    Dipartimento della funzione pubblica;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  recante  Codice
    in materia di protezione dei dati personali;
VISTI  i  decreti  legislativi  9  luglio  2003,  nn.  215   e   216,
    concernenti,  rispettivamente,   l'attuazione   della   direttiva
    2000/43/CE  per  la  parita'  di  trattamento  tra  le   persone,
    indipendentemente  dalla   razza   e   dall'origine   etnica,   e
    l'attuazione  della  direttiva  2000/78/CE  per  la  parita'   di
    trattamento tra le persone, senza distinzione  di  religione,  di
    convinzioni personali, di handicap, di  eta'  e  di  orientamento
    sessuale;
VISTO il decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  e  successive
    modifiche, recante il Codice dell'amministrazione digitale,;
VISTO il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  recante  il
    Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna;
VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, attuativo della
    direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle  qualifiche
    professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE  sulla  libera
    circolazione delle persone;
VISTA la legge 18 giugno 2009, n. 69,  recante  disposizioni  per  lo
    sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche'
    in materia di processo civile, e in particolare l'art. 32;
VISTO il decreto  legge  13  maggio  2011,  n.  70,.  convertito  con
    modificazioni  dalla  legge  12  luglio  2011,  n.  106,  recante
    disposizioni per lo sviluppo,  e  in  particolare  l'articolo  9,
    comma 21;
VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito  in  legge  4
    aprile 2012, n. 35, recante disposizioni urgenti  in  materia  di
    semplificazione e sviluppo;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,  n.
    487,  e   successive   modifiche,   regolamento   recante   norme
    sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni  e  le
    modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
    altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
    445, recante il testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
    regolamentari in materia di documentazione amministrativa,  e  in
    particolare l'articolo 38;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  23  marzo
    1995, concernente la determinazione dei compensi da corrispondere
    ai componenti  delle  commissioni  esaminatrici  e  al  personale
    addetto alla sorveglianza di tutti i  tipi  di  concorso  indetti
    dalle amministrazioni pubbliche;
VISTO il decreto interministeriale 10  marzo  1997,  concernente,  in
    particolare, la validita' permanente, ai fini dell'ammissione  ai
    concorsi ordinari, dei titoli di studio di scuola e  di  istituto
    magistrale;
VISTO il decreto del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
    della ricerca 30 gennaio 1998, n. 39, recante il testo coordinato
    delle disposizioni impartite  in  materia  di  ordinamento  delle
    classi  di  concorso  a  cattedre  e  a  posti  di   insegnamento
    tecnico-pratico e di arte applicata nelle scuole ed  istituti  di
    istruzione secondaria ed artistica;
VISTO il decreto del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
    della ricerca 26 maggio 1998, concernente criteri generali per la
    disciplina da parte delle universita' degli ordinamenti dei Corsi
    di laurea in scienze della formazione primaria e delle Scuole  di
    specializzazione all'insegnamento secondario;
VISTO il decreto del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
    della ricerca 10 agosto 1998, n. 354, riguardante la costituzione
    di ambiti disciplinari di  aggregazione  di  classi  di  concorso
    finalizzata allo snellimento delle procedure concorsuali ed altre
    procedure connesse, come modificato dai decreti ministeriali  del
    10 novembre 1998, n. 448 e del 21 dicembre 1998, n. 487;
VISTO il decreto del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
    della ricerca 24 novembre 1998, n. 460, recante norme transitorie
    per  il  passaggio  al  sistema  universitario  di   abilitazione
    all'insegnamento nelle scuole e istituti di istruzione secondaria
    ed artistica, emanato di concerto con il Ministro per la funzione
    pubblica  e  il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e   della
    programmazione economica;
VISTO il decreto del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
    della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, relativo all'attivazione  di
    corsi abilitanti presso le accademie di belle arti;
VISTO il decreto del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
    della ricerca 9  febbraio  2005,  n.  22,  relativo  alle  lauree
    specialistiche, e successive modificazioni;
VISTO il decreto del Ministro della pubblica  istruzione  7  dicembre
    2006, n. 305, recante il regolamento  sul  trattamento  dei  dati
    sensibili e giudiziari;
VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 28  settembre
    2007, n. 137, relativo all'attivazione  del  biennio  di  secondo
    livello per la formazione dei docenti nella classe di concorso di
    educazione musicale e di strumento musicale;
VISTO il decreto Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della
    ricerca 9 luglio 2009, emanato di concerto con il Ministro per la
    pubblica amministrazione e l'innovazione, recante l'equiparazione
    tra diplomi  di  laurea  del  vecchio  ordinamento  (DL),  lauree
    specialistiche (LS) ex decreto del  Ministro  dell'universita'  e
    della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 e
    lauree magistrali (LM) ex decreto del  Ministro  dell'istruzione,
    dell'universita' e della ricerca n. 22 ottobre 2004, n.  270,  ai
    fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
VISTO il decreto del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
    della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante  il  regolamento
    concernente la definizione della disciplina dei requisiti e della
    formazione iniziale degli insegnanti della scuola  dell'infanzia,
    della scuola primaria  e  della  scuola  secondaria  di  primo  e
    secondo grado;
VISTO il decreto del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
    della ricerca 5  settembre  2012,  prot.  17826,  concernente  la
    costituzione di un Comitato  tecnico  scientifico  incaricato  di
    fornire      supporto       all'amministrazione       nell'ambito
    dell'attualizzazione dei programmi di esame relativi alle  classi
    di concorso e ai posti di scuola dell'infanzia e primaria messi a
    bando, nonche' per ogni altra esigenza  correlata  alle  medesime
    procedure concorsuali;
VISTO il decreto del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
    della ricerca 21 settembre 2012, n.80, concernente prove di esame
    e relativi programmi;
VISTO il decreto del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
    della ricerca 21 settembre 2012, n.  81,  recante  l'approvazione
    della tabella di ripartizione del punteggio dei titoli valutabili
    nei concorsi per esami  e  titoli  per  l'accesso  ai  ruoli  del
    personale docente  delle  scuole  dell'infanzia  e  del  primo  e
    secondo ciclo di istruzione;
VISTO il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  12
    settembre 2012, registrato alla Corte dei Conti il  24  settembre
    2012, registro n. 8, fg. 271, con  il  quale  si  autorizzano  le
    procedure per il  reclutamento  di  11.542  unita'  di  personale
    docente;
VISTO  il  vigente  Contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  del
    personale docente ed educativo del comparto  Scuola  sottoscritto
    il 29 novembre 2007;
VISTO il parere del Consiglio nazionale  della  pubblica  istruzione,
    reso nell'adunanza del 21 settembre 2012;
INFORMATE le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
CONSIDERATO altresi', che per  i  due  anni  scolastici  2013/2014  e
    2014/15 e' stata accertata, in base ai dati rilevati dal  sistema
    informativo di  questo  Ministero,  la  previsione  di  effettiva
    disponibilita' di cattedre  e  posti  da  destinare  al  presente
    concorso per un totale di 11.542 unita';

                               DECRETA

                               Art. 1

             Concorso: posti, cattedre e organizzazione

1. Sono indetti, su base regionale,  concorsi  per  titoli  ed  esami
finalizzati alla copertura di 11.542 posti e  cattedre  di  personale
docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di  I  e  II
grado, nonche' di posti di sostegno, risultanti vacanti e disponibili
in ciascuna regione negli  anni  scolastici  2013/2014  e  2014/2015,
secondo  l'Allegato  n.  1,  che  costituisce  parte  integrante  del
presente decreto.
2. I direttori generali dei competenti  Uffici  scolastici  regionali
sono responsabili dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale
e dell'individuazione dei  vincitori,  ai  sensi  dell'articolo  400,
comma 02, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Art. 2 
 
                       Requisiti di ammissione 
 
1. Ai concorsi sono ammessi a partecipare i candidati in possesso del
titolo di abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia  o
primaria o secondaria di I e II grado, conseguito entro  la  data  di
scadenza del termine per la presentazione della domanda, ivi compresi
i titoli di abilitazione conseguiti all'estero  purche'  riconosciuti
con apposito decreto del Ministero. 
2. Sono altresi' ammessi a partecipare,  ai  sensi  dell'articolo  2,
comma 1 del decreto interministeriale 10 marzo 1997: 
a) per i posti della scuola primaria, i  candidati  in  possesso  del
   titolo di  studio  comunque  conseguito  entro  l'anno  scolastico
   2001-2002, ovvero al termine dei corsi quadriennali e quinquennali
   sperimentali  dell'istituto  magistrale,  iniziati  entro   l'anno
   scolastico 1997-1998; 
b) per i posti della scuola dell'infanzia, i  candidati  in  possesso
   del titolo di studio comunque conseguito entro  l'anno  scolastico
   2001-2002,  al  termine  dei  corsi   triennali   e   quinquennali
   sperimentali   della   scuola   magistrale,   ovvero   dei   corsi
   quadriennale o quinquennale sperimentale dell'istituto magistrale,
   iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998. 
3. Sono  inoltre  ammessi  a  partecipare,  per  i  posti  di  scuola
secondaria di I e II grado, ai  sensi  dell'articolo  2  del  decreto
interministeriale 24 novembre 1998, n. 460, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999: 
a) i candidati che alla data del 22 giugno 1999 (data di  entrata  in
   vigore  del  citato  decreto  interministeriale)  erano  gia'   in
   possesso di un titolo di laurea ovvero di  un  titolo  di  diploma
   conseguito presso le  accademie  di  belle  arti  e  gli  istituti
   superiori per  le  industrie  artistiche,  i  conservatori  e  gli
   istituti musicali pareggiati,  gli  ISEF,  che  alla  stessa  data
   consentivano l'ammissione ai concorsi per titoli ed esami  per  il
   reclutamento del personale docente; 
b) i candidati che abbiano conseguito i titoli di cui alla precedente
   lettera a) entro l'anno accademico  2001-2002,  se  si  tratta  di
   corso di studi quadriennale o inferiore; entro  l'anno  accademico
   2002-2003, se si tratta di corso di studi quinquennale, nonche'  i
   candidati che abbiano conseguito i diplomi di cui alla lettera  a)
   entro l'anno in cui si sia  concluso  il  periodo  prescritto  dal
   relativo  piano  di  studi  a   decorrere   dall'anno   accademico
   1998-1999; 
4.  Per  i  posti  di  insegnante  tecnico-pratico,  sono  ammessi  a
partecipare i candidati in possesso del titolo di studio  di  cui  al
decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39. 
5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono altresi' applicabili
ai candidati in possesso dei titoli di studio  conseguiti  all'estero
entro  i  termini  indicati  dai  medesimi   commi   e   riconosciuti
equivalenti attraverso apposito decreto di equipollenza. 
6. Non possono partecipare  ai  concorsi  coloro  che  alla  data  di
pubblicazione del presente decreto  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana, 4^ Serie Speciale, Concorsi ed  Esami,  prestano
servizio su posti e cattedre con contratto individuale  di  lavoro  a
tempo indeterminato nelle scuole statali. 
7. I candidati devono altresi'  possedere  i  requisiti  generali  di
accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni  richiesti  dal
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
8. I candidati sono ammessi al concorso con riserva  di  accertamento
del possesso dei requisiti di ammissione  dichiarati  nella  domanda,
adempimento che l'Ufficio scolastico regionale competente  espletera'
solo  dopo  lo  svolgimento  della  prova  di  preselezione  di   cui
all'articolo 5, limitatamente ai candidati che l'hanno  superata.  In
caso di carenza dei requisiti  di  ammissione,  l'Ufficio  scolastico
regionale dispone l'esclusione immediata dei candidati, in  qualsiasi
momento della procedura concorsuale. 

Art. 3 
 
     Domanda di ammissione: termine e modalita' di presentazione 
 
1. La domanda di partecipazione al concorso, a  pena  di  esclusione,
deve essere presentata in una sola regione. 
2. I candidati in possesso dei requisiti prescritti  dall'articolo  2
possono concorrere per uno o piu' posti ovvero per una o piu'  classi
di concorso. In tal caso sono  tenuti  a  presentare,  nella  regione
prescelta ai sensi del comma 1, un'unica  domanda  con  l'indicazione
dei posti  ovvero  delle  classi  di  concorso  per  cui  si  intende
concorrere. 
3. I candidati presentano la domanda di  partecipazione  al  concorso
esclusivamente attraverso istanza  on  line,  ai  sensi  del  decreto
legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  e  successive  modificazioni.  Le
domande presentate con modalita' diverse  da  quella  telematica  non
sono prese in considerazione, fatto salvo quanto previsto  dal  comma
5. 
4.  Ai  fini  del  comma  3,  i  candidati  utilizzano  la  procedura
informatica POLIS presente  nel  sistema  informativo  del  Ministero
seguendo le istruzioni riportate nell'Allegato n. 2, che  costituisce
parte integrante del presente decreto. I candidati  possono  accedere
alla suddetta procedura e utilizzarla a partire dal 6 ottobre 2012  e
fino alle ore 14.00 del 7 novembre 2012. 
5. I candidati residenti all'estero, o ivi  stabilmente  domiciliati,
qualora  non  siano  gia'  registrati,   effettuano   la   fase   del
riconoscimento prevista dalla procedura informatica POLIS  presso  la
sede  dell'Autorita'  Consolare   Italiana,   secondo   le   apposite
istruzioni riportate nel citato Allegato n. 2. Quest'ultima Autorita'
attesta la veridicita' dei dati anagrafici dandone  comunicazione  al
competente  Ufficio   scolastico   regionale,   che   provvede   alla
registrazione  dei  candidati  nel   sistema   POLIS.   Ultimata   la
registrazione, i candidati ricevono dal medesimo  Ufficio  scolastico
regionale,  per  il  tramite  della  predetta   Autorita'   Consolare
Italiana, i codici di accesso  per  l'acquisizione  telematica  della
domanda nella successiva fase  della  procedura  POLIS.  E'  comunque
ammessa la possibilita' di presentare domanda  di  partecipazione  al
concorso tramite delega ad altra  persona  residente  nel  territorio
italiano, seguendo le istruzioni riportate nel citato Allegato n. 2. 
6. Nella  domanda,  nella  quale  deve  essere  chiaramente  indicato
l'Ufficio scolastico regionale responsabile della  procedura  per  la
quale si intende concorrere, a pena di esclusione, i candidati devono
dichiarare,  sotto  la  loro  responsabilita'  e  consapevoli   delle
conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo
76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.
445, il possesso dei requisiti generali e dei  titoli  di  preferenza
previsti dal citato dPR n. 487 del  1994,  dei  titoli  specifici  di
ammissione alla presente procedura concorsuale di cui all'articolo 2,
nonche'  dei  titoli  valutabili  ai  sensi  dell'articolo   12.   In
particolare, i candidati devono dichiarare: 
a) il cognome ed il nome (le coniugate indicheranno solo  il  cognome
   di nascita); 
b) la data, il luogo di nascita, la residenza e il codice fiscale; 
c) il possesso della cittadinanza italiana ovvero della  cittadinanza
   di uno degli stati membri dell'Unione Europea; 
d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi
   della  mancata  iscrizione  o  della  cancellazione  dalle   liste
   medesime; 
e) di essere  fisicamente  idoneo  allo  svolgimento  delle  funzioni
   proprie del docente; 
f) le eventuali  condanne  penali  riportate  (anche  se  sono  stati
   concessi amnistia, indulto, condono o perdono  giudiziale)  e  gli
   eventuali procedimenti penali pendenti, in  Italia  e  all'estero;
   tale dichiarazione  deve  essere  resa  anche  se  negativa,  pena
   l'esclusione dal concorso; 
g) di non essere stato destituito o  dispensato  dall'impiego  presso
   una  pubblica  amministrazione   per   persistente   insufficiente
   rendimento e di non  essere  stato  licenziato  da  altro  impiego
   statale ai sensi della  normativa  vigente,  per  aver  conseguito
   l'impiego mediante produzione di documenti falsi e, comunque,  con
   mezzi fraudolenti,  ovvero  per  aver  sottoscritto  il  contratto
   individuale di lavoro a seguito della presentazione  di  documenti
   falsi; in caso contrario il candidato deve indicare  la  causa  di
   risoluzione del rapporto d'impiego; 
h) il possesso di titoli previsti dall'articolo 5, commi 4 e  5,  del
   decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,  n.  487,
   che, a parita' di merito o a parita' di  merito  e  titoli,  danno
   luogo a preferenza; i titoli devono essere posseduti alla data  di
   scadenza del termine di presentazione della domanda; 
i) l'indirizzo di posta elettronica o, se in possesso, l'indirizzo di
   posta elettronica certificata, presso cui chiede  di  ricevere  le
   comunicazioni relative al concorso, con l'impegno di far conoscere
   tempestivamente  le  variazioni;  l'Amministrazione   non   assume
   responsabilita' per la dispersione di comunicazioni dipendente  da
   mancate o inesatte indicazioni dell'indirizzo e-mail da parte  del
   concorrente; 
j) se disabili ovvero affetti da disturbi specifici di apprendimento,
   la  loro  condizione,  specificando  ausili  e  tempi   aggiuntivi
   eventualmente  necessari  per  lo  svolgimento  delle  prove  come
   risultanti  da  certificazione  rilasciata   da   una   competente
   struttura sanitaria da inviare, almeno 10 giorni prima dell'inizio
   della prova, mediante posta elettronica certificata  all'indirizzo
   di posta elettronica certificata del competente Ufficio scolastico
   regionale oppure a mezzo di raccomandata  postale  con  avviso  di
   ricevimento indirizza al medesimo Ufficio scolastico regionale. La
   certificazione  puo'  essere  inviata  anche  a  mezzo  fax  e  le
   modalita' di svolgimento della  prova  possono  essere  concordate
   telefonicamente.  Dell'accordo  raggiunto  il  competente  Ufficio
   scolastico  regionale  redige  un  sintetico  verbale  che   invia
   all'interessato; 
k) di non prestare servizio in qualita' di insegnante  con  contratto
   individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali. 
l) la procedura ovvero, avendone i titoli, le  procedure  concorsuali
   alle quali intendono partecipare nella regione prescelta; 
m) il titolo di abilitazione posseduto o altro titolo  di  ammissione
   ai   sensi   dell'articolo    2,    con    l'esatta    indicazione
   dell'istituzione che l'ha rilasciato, dell'anno scolastico  ovvero
   accademico in cui e' stato conseguito, del voto riportato; qualora
   il titolo di  accesso  sia  stato  conseguito  all'estero,  devono
   essere  altresi'  indicati  gli  estremi  del   provvedimento   di
   riconoscimento dell'equipollenza del titolo medesimo; 
n) i titoli  valutabili  ai  sensi  dell'articolo  12,  previsti  dal
   decreto del Ministro dell'istruzione 21 settembre 2012, n. 81; 
o) il titolo di specializzazione all'insegnamento  sul  sostegno,  se
   posseduto, con l'indicazione dell'istituzione che l'ha  rilasciato
   e  dell'anno  scolastico  ovvero  accademico  in  cui   e'   stato
   conseguito; 
p) ai fini della prova di preselezione, la lingua straniera prescelta
   tra le seguenti: inglese,  francese,  tedesco  e  spagnolo,  fermo
   restando quanto previsto dagli articoli  7  e  10  per  la  scuola
   primaria; 
q) il consenso al trattamento dei dati personali per le  finalita'  e
   con le modalita' di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.
   196, e successive modificazioni. 
7. Non si tiene conto delle  domande  che  non  contengono  tutte  le
indicazioni  circa  il   possesso   dei   requisiti   richiesti   per
l'ammissione al concorso e le dichiarazioni prescritte. 

Art.4 
 
                      Commissioni giudicatrici 
 
1.  Le  commissioni  giudicatrici  sono  nominate  con  decreti   dei
direttori  generali  dei  competenti  Uffici  scolastici   regionali,
secondo le modalita' stabilite ai sensi  dell'art.  404  del  decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297. 
2. Le commissioni di cui al comma 1 sono integrate,  ove  necessario,
con  membri  esperti  in  lingue   straniere   e   nelle   tecnologie
dell'informazione e comunicazione per la valutazione  delle  relative
competenze. 
 

Art. 5 
 
                        Prova di preselezione 
 
1. Ai fini dell'ammissione alle  prove  scritte  i  candidati  devono
superare una prova di preselezione computer-based, unica per tutti  i
posti e le classi di concorso e per tutto  il  territorio  nazionale,
volta all'accertamento delle capacita' logiche, di  comprensione  del
testo,   delle   competenze   digitali   nonche'   delle   competenze
linguistiche in una delle seguenti lingue comunitarie  a  scelta  del
candidato: inglese, francese, tedesco e spagnolo. La prova si  svolge
in piu' sessioni secondo il calendario reso noto con le modalita'  di
cui al successivo comma 7. 
2. I candidati ammessi a ciascuna sessione hanno a  disposizione  una
postazione informatica alla  quale  accedono  tramite  un  codice  di
identificazione personale che sara' fornito il  giorno  della  prova.
Per  ciascun  candidato  il  sistema  genera  casualmente  una  prova
costituita da 50 quesiti a risposta multipla con quattro  opzioni  di
risposta, di cui una sola corretta, cosi' ripartiti: 
- capacita' logiche 18 domande; 
- capacita' di comprensione del testo 18 domande; 
- competenze digitali 7 domande; 
- conoscenza della lingua straniera 7 domande. 
3. I quesiti di cui al comma 2 sono estratti da una banca  dati  resa
nota tramite pubblicazione sul sito del Ministero (www.istruzione.it)
20 giorni prima dell'avvio delle sessioni di preselezione. 
4. La prova ha la durata di  50  minuti,  al  termine  dei  quali  il
sistema interrompe  la  procedura  e  acquisisce  definitivamente  le
risposte  fornite  dal  candidato   fino   a   quel   momento.   Fino
all'acquisizione definitiva il candidato puo' correggere le  risposte
gia' date. 
5. La risposta corretta vale 1 punto, la risposta  non  data  vale  0
punti e la risposta errata vale - 0,5 punti. Il risultato della prova
e' immediatamente visualizzato sulla postazione del candidato. 
6. Sono ammessi alla prova scritta i candidati che  hanno  conseguito
un punteggio non inferiore a 35/50. Il non  superamento  della  prova
comporta l'esclusione dal prosieguo della procedura  concorsuale.  Il
punteggio della prova non concorre alla formazione  del  voto  finale
nella graduatoria di merito. 
7. Con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, 4^ Serie Speciale, Concorsi ed Esami, del 23 novembre 2012,
sulla rete intranet  e  sul  sito  del  Ministero(www.istruzione.it),
nonche'  sui  siti  internet  degli   Uffici   scolastici   regionali
competenti a gestire la procedura, sono resi noti il  calendario,  le
sedi  e  le  ulteriori   modalita'   di   svolgimento   della   prova
preselettiva. Nello stesso avviso e'  data  comunicazione  in  merito
alla pubblicazione dell'archivio da cui sono estratti  i  quesiti  di
cui al comma 2 nonche' delle modalita' di restituzione  al  candidato
di copia della prova svolta, se richiesta. 
8. L'avviso di cui al comma 7 ha  valore  di  notifica  a  tutti  gli
effetti. I candidati che non ricevono comunicazione di esclusione dal
concorso  sono  tenuti  a  presentarsi  per  sostenere  la  prova  di
preselezione secondo le indicazioni contenute  nel  predetto  avviso,
muniti di un documento di riconoscimento in corso di validita' e  del
codice fiscale. La mancata  presentazione  nel  giorno,  ora  e  sede
stabiliti,  comunque  giustificata  ed  a  qualsiasi  causa   dovuta,
comporta l'esclusione dal  concorso.  Qualora,  per  cause  di  forza
maggiore sopravvenute, non sia possibile l'espletamento di una o piu'
sessioni della prova  preselettiva  nelle  giornate  programmate,  ne
viene stabilito il rinvio con comunicazione, anche in forma orale, ai
candidati presenti. 
9. Durante  lo  svolgimento  della  prova  i  candidati  non  possono
introdurre  nella  sede  di  esame   carta   da   scrivere,   appunti
manoscritti,  libri,  dizionari,  testi  di   legge,   pubblicazioni,
strumenti di calcolo, telefoni  portatili  e  strumenti  idonei  alla
memorizzazione o alla trasmissione di dati,  ne'  possono  comunicare
tra loro. In caso di violazione e'  disposta  l'immediata  esclusione
dal concorso. 

Articolo 6 
 
                           Prove di esame 
 
1. Le prove di esame e  i  relativi  programmi,  di  cui  al  decreto
ministeriale  del  21  settembre  2012,   n.   80,   sono   riportati
nell'Allegato n. 3, che costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto. 
 
Articolo 7 
 
                Prove scritte ovvero scritto-grafiche 
 
1. I candidati che superano la  prova  di  cui  all'articolo  5  sono
ammessi, con decreto del direttore generale  dell'Ufficio  scolastico
regionale competente, a sostenere una o piu' prove nazionali  scritte
ovvero  scritto-grafiche  relative   alle   discipline   oggetto   di
insegnamento per ciascun posto o classe di concorso. 
2. Le prove di cui al comma 1 consistono in una serie  di  quesiti  a
risposta aperta e sono finalizzate a  valutare  la  padronanza  delle
competenze  professionali  nonche'  delle   discipline   oggetto   di
insegnamento. 
3.  La  prova  scritta  della   scuola   primaria   comprende   anche
l'accertamento della conoscenza della lingua inglese. 
4. La commissione assegna alle prove di cui al comma 1  un  punteggio
complessivo di 40 punti. Nel caso di due o piu' prove,  il  punteggio
e' ottenuto dalla media aritmetica delle singole  prove,  a  ciascuna
delle quali e' assegnato un punteggio massimo di 40 punti.  La  prova
e' superata dai  candidati  che  conseguono  nella  prova  ovvero  in
ciascuna delle singole prove un punteggio non inferiore a 28 punti. 
5.  Ai  candidati  che  devono  sostenere  anche  la  prova  di   cui
all'articolo 9 la commissione assegna, per la  prova  ovvero  per  le
prove di cui al comma 1,  un  punteggio  complessivo  massimo  di  30
punti. Nel caso di due o piu' prove, il punteggio e'  ottenuto  dalla
media aritmetica delle singole  prove,  a  ciascuna  delle  quali  e'
assegnato un punteggio massimo di 30 punti. La prova e' superata  dai
candidati che conseguono nella prova ovvero in ciascuna delle singole
prove un punteggio non inferiore a 21 punti. Al suddetto punteggio si
somma quello  conseguito  nella  prova  di  cui  all'articolo  9.  Il
punteggio  finale  e'  di  conseguenza  espresso  in  quarantesimi  e
costituisce il punteggio  di  ammissione  alla  prova  orale  di  cui
all'articolo 10. 
 
Articolo 8 
 
Articolazione delle prove scritte per classi di concorso comprese  in
                         ambiti disciplinari 
 
1. Secondo il vigente ordinamento, per gli ambiti disciplinari 1,  2,
4 e 5 e' prevista una prova scritta obbligatoria  e  comune,  il  cui
mancato superamento  comporta  l'esclusione  dall'unica  prova  orale
obbligatoria e comune. 
2. Per gli  ambiti  disciplinari  7,  8  e  9  le  prove  sono  cosi'
articolate: 
 
A.D. 7 - (cl. 36/A e 37/A). Il  candidato  deve  sostenere  la  prova
scritta obbligatoria e comune di Filosofia. Il  superamento  di  tale
prova consente la valutazione delle prove aggiuntive  di  Psicologia,
Sociologia e Scienza dell'educazione, per la classe 36/A, o di Storia
per la classe 37/A, ovvero di  entrambe  le  prove  per  entrambe  le
classi. Il superamento delle prove aggiuntive consente  di  sostenere
le rispettive prove orali. Il mancato superamento di una delle  prove
aggiuntive non preclude la possibilita' di sostenere la  prova  orale
per l'altra classe di concorso per la quale  sia  stata  superata  la
relativa   prova   aggiuntiva.   Vengono   compilate   due   distinte
graduatorie, una per la classe 36/A ed una per la classe 37/A. 
 
A.D. 8 - (cl. 38/A - 47/A - 49/A). Il  candidato  deve  sostenere  la
prova scritta obbligatoria di Matematica per  la  classe  47/A  o  di
Fisica per  la  classe  38/A,  ovvero  entrambe  le  medesime  prove,
obbligatorie e comuni, di Matematica e di Fisica per la classe  49/A.
Il  superamento  delle  prove  obbligatorie  consente  di   sostenere
l'eventuale prova pratica e le rispettive prove orali. Il superamento
di  tutte  le  prove  relative  alle  classi  38/A  e  47/A  comporta
l'inserimento nella graduatoria anche per la classe 49/A. 
 
AA.DD. 4 e 9 (cl. 43/A / 50/A -  51/A  -  52/A).  Il  candidato  deve
sostenere la prova scritta obbligatoria  e  comune  di  Italiano.  Il
mancato  superamento  di  detta  prova  comporta  l'esclusione  dalla
valutazione  delle  prove  successive.  Il  superamento  della  prova
scritta di Italiano ammette alla prova  orale  di  Italiano,  Storia,
Educazione civica e Geografia. Il superamento di  detta  prova  orale
consente l'inserimento del  candidato,  con  il  medesimo  punteggio,
nelle distinte graduatorie relative alle classi di concorso  comprese
nell'ambito disciplinare n. 4 (cl. 43/A - 50/A). Al candidato  avente
titolo, che abbia superato la prova scritta di Italiano, e'  valutata
la prova scritta aggiuntiva di Latino. Al candidato avente titolo che
abbia superato le prove scritte di Italiano e Latino e'  valutata  la
prova aggiuntiva di Greco. In  caso  di  valutazione  positiva  delle
prove scritte aggiuntive di Latino e Greco, il candidato e' ammesso a
sostenere distinte prove orali per Latino e Greco, il cui superamento
consente di essere  inserito  nelle  rispettive  graduatorie  per  la
classe 51/A e 52/A. 

Articolo 9 
 
                   Prove di laboratorio e pratiche 
 
1.  I  candidati  all'insegnamento  di  discipline   scientifiche   e
tecnico-pratiche che contemplano attivita' in  laboratorio  svolgono,
dopo l'espletamento e il superamento della prova di cui  all'articolo
7, una prova di laboratorio stabilita dalla commissione giudicatrice. 
2. I candidati all'insegnamento di  discipline  artistiche  svolgono,
dopo l'espletamento e il superamento della prova di cui  all'articolo
7, una prova pratica stabilita dalla commissione giudicatrice. 
3. Le prove di cui ai commi 1 e  2  sono  superate  se  il  candidato
consegue un punteggio non inferiore a 7/10. 

Articolo 10 
 
                             Prova orale 
 
1. Accedono alla prova orale i candidati che hanno superato la  prova
ovvero le prove di cui agli articoli 7 e 9. 
2. La prova orale, distinta per ciascun posto o classe  di  concorso,
ha per oggetto le discipline di insegnamento e valuta  la  padronanza
delle medesime nonche' la capacita' di trasmissione delle stesse e la
capacita' di progettazione  didattica,  anche  con  riferimento  alle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione  (TIC).  La  prova
orale valuta altresi' la  capacita'  di  conversazione  nella  lingua
straniera prescelta dal candidato. Per  l'ambito  disciplinare  n.  5
(Inglese e Francese) la  prova  orale  si  svolge  interamente  nella
lingua straniera. 
3. La prova orale consiste: 
a) in una lezione simulata, della durata di 30 minuti, su una traccia
   estratta dal candidato 24 ore prima della data programmata per  la
   sua prova orale. A tal fine la commissione predispone un numero di
   tracce pari a  tre  volte  il  numero  dei  candidati.  Le  tracce
   estratte sono escluse dai successivi sorteggi; 
b) in un colloquio immediatamente successivo, della durata massima di
   30 minuti, nel corso del quale sono approfonditi i  contenuti,  le
   scelte didattiche  e  metodologiche  della  lezione  di  cui  alla
   lettera a). 
4.  La  prova   orale   della   scuola   primaria   comprende   anche
l'accertamento della conoscenza della lingua inglese. 
5. La commissione assegna alla prova un punteggio massimo di 40 punti
ed  e'  superata  dai  candidati  che  conseguono  un  punteggio  non
inferiore a 28 punti. 
 
Art. 11 
 
          Diario e sede di svolgimento delle prove d'esame 
 
1. L'avviso relativo al calendario delle prove di cui all'articolo  7
e' pubblicato dal Ministero nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
- 4a serie speciale  -  Concorsi  ed  Esami,  del  15  gennaio  2013.
Qualora, in ragione dell'esiguo numero dei  candidati,  il  Ministero
disponga  l'aggregazione  territoriale   dei   concorsi,   ai   sensi
dell'articolo 400 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con
il  medesimo  avviso  viene  reso  noto  anche  l'Ufficio  scolastico
regionale  che  deve  curare  l'espletamento   dei   concorsi   cosi'
accorpati.  Della  pubblicazione  del   suddetto   avviso   e'   data
comunicazione anche sulla rete intranet  e  sul  sito  del  Ministero
(www.istruzione.it),  nonche'  sui  siti  degli   Uffici   scolastici
regionali. L'elenco delle sedi d'esame, con la loro esatta ubicazione
e con l'indicazione della destinazione dei candidati  distribuiti  in
ordine alfabetico, e' comunicato dagli  Uffici  scolastici  regionali
competenti almeno quindici giorni prima  della  data  di  svolgimento
delle prove tramite avviso pubblicato  nei  rispettivi  albi  e  siti
internet, nonche'  sulla  rete  intranet  e  sul  sito  internet  del
Ministero (www.istruzione.it). Detto avviso ha valore di  notifica  a
tutti gli effetti. 
2. Con le stesse modalita' previste dal comma 1, ultimo periodo,  gli
Uffici scolastici regionali competenti  comunicano,  tramite  avviso,
almeno 15 giorni prima del loro svolgimento il calendario delle prove
di cui all'articolo 9, nonche' l'elenco delle sedi di esame,  con  la
loro esatta ubicazione e con  l'indicazione  della  destinazione  dei
candidati distribuiti in ordine alfabetico. Detto avviso ha valore di
notifica a tutti gli effetti. 
3. I candidati si devono presentare nelle rispettive sedi di esame in
tempo utile,  tenendo  conto  che  le  operazioni  di  appello  e  di
identificazione hanno inizio alle ore 8.00. E' escluso  dal  concorso
il concorrente che non si presenta nel giorno, luogo e ora stabiliti. 
4. La vigilanza durante le prove di  cui  agli  articoli  7  e  9  e'
affidata dall'Ufficio scolastico regionale agli stessi  membri  della
commissione  esaminatrice,  cui   possono   essere   aggregati,   ove
necessario, commissari  di  vigilanza  scelti  dal  medesimo  Ufficio
scolastico regionale. Anche per la scelta dei commissari di vigilanza
valgono le cause di incompatibilita' previsti per i componenti  della
commissione giudicatrice. Qualora le  prove  abbiano  luogo  in  piu'
edifici, collocati anche in regioni diverse e aggregate ai sensi  del
comma 1, si istituisce per ciascun edificio un comitato di vigilanza,
formato secondo l'articolo 9, comma 7,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni. 
5. In caso di assenza di uno  o  piu'  componenti  della  commissione
giudicatrice, le prove di cui agli articoli 7 e 9  si  svolgono  alla
presenza del comitato di vigilanza. 
6. I candidati ammessi alla prova orale ne ricevono  comunicazione  a
mezzo di posta elettronica all'indirizzo comunicato nella domanda  di
partecipazione  al  concorso,  con  l'indicazione   delle   votazioni
riportate in ciascuna delle prove di cui agli articoli 7 e  9,  della
sede, della data e dell'ora di svolgimento della loro prova orale. La
mail e' trasmessa ai candidati almeno venti giorni prima  della  data
in cui essi devono sostenere la prova orale. 
7. Le prove del concorso non possono aver luogo  nei  giorni  festivi
ne', ai sensi della legge  8  marzo  1989,  n.  101,  nei  giorni  di
festivita' religiose  ebraiche,  nonche'  nei  giorni  di  festivita'
religiose valdesi. 
9.  Per  essere  ammessi  a  sostenere  tutte  le  prove  d'esame   i
concorrenti dovranno essere muniti di un documento di  riconoscimento
in corso di validita'. 
 
  Art. 12 
 
        Dichiarazione, presentazione e valutazione dei titoli 
 
1. I titoli valutabili sono quelli previsti dal decreto  ministeriale
21 settembre 2012, n.81, la cui tabella con la relativa  ripartizione
dei punteggi e' riportata nell'Allegato n. 4, che  costituisce  parte
integrante del presente decreto.  I  suddetti  titoli  devono  essere
conseguiti entro la data di scadenza  del  termine  previsto  per  la
presentazione della domanda di ammissione. 
2. La commissione  giudicatrice  valutera'  esclusivamente  i  titoli
dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, ai sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
3. Ai fini del comma 2, il candidato  che  ha  ricevuto  dall'Ufficio
scolastico regionale competente comunicazione del  superamento  della
prova orale presenta al direttore generale  del  medesimo  Ufficio  i
titoli dichiarati nella domanda di partecipazione  non  documentabili
con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art.
15 della legge 12 novembre 2011, n. 183. La presentazione deve essere
effettuata  entro  e  non  oltre  quindici  giorni   dalla   predetta
comunicazione. 
4. L'Ufficio scolastico regionale si  riserva  di  effettuare  idonei
controlli sul contenuto della dichiarazione di cui  al  comma  2,  ai
sensi dell'art. 71 del citato dPR  n.  445  del  2000.  Le  eventuali
dichiarazioni presentate in modo incompleto o parziale possono essere
successivamente  regolarizzate  entro   i   termini   stabiliti   dal
competente Ufficio scolastico regionale. Qualora dal controllo emerga
la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il  dichiarante
decade  dai  benefici  eventualmente  conseguiti  sulla  base   delle
dichiarazioni non veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono perseguite
a norma di legge. 
5. Ai titoli, indicati nel citato Allegato n. 4,  si  attribuisce  un
punteggio complessivo non superiore a  20  punti.  L'allegato  indica
anche il  punteggio  massimo  attribuibile  singolarmente  a  ciascun
titolo. 

Art. 13 
 
                         Adempimenti finali 
 
1. La commissione giudicatrice  provvede  alla  compilazione  di  una
graduatoria di merito in cui  sono  inclusi  i  candidati  che  hanno
superato la prova orale, attribuendo a ciascuno di essi un  punteggio
finale espresso in centesimi corrispondente alla somma  dei  punteggi
ottenuti nella valutazione delle prove di cui agli articoli 7, 9 e 10
e dei titoli di cui all'articolo 12. 
2. Il direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale competente
approva la predetta graduatoria e con  proprio  decreto  individua  i
vincitori pari al numero dei posti messi a concorso, dandone  massima
pubblicita'. 
3. La vincita del  concorso  e  la  conseguente  assunzione  a  tempo
indeterminato conferiscono ai candidati in possesso dei requisiti  di
ammissione di cui all'articolo 2,  commi  2,  3  e  4  il  titolo  di
abilitazione all'insegnamento. 
 
                               Art. 14 
 
                       Assunzione in servizio 
 
1. Il vincitore del concorso, che risulti in regola con la prescritta
documentazione, ha titolo ad essere assunto con contratto individuale
di lavoro a tempo indeterminato ai sensi del  vigente  C.c.n.l..  del
comparto scuola. 
2. Coloro che  risultano  vincitori  in  piu'  procedure  concorsuali
esercitano il diritto di opzione nei  modi  e  nei  termini  previsti
dalle disposizioni vigenti. 
2. I docenti assunti in servizio sono soggetti al  periodo  di  prova
disciplinato dal Contratto collettivo nazionale di cui al comma  1  e
sono tenuti alla permanenza in servizio nell'ambito  provinciale  per
un periodo di 5 anni, ai sensi dell'articolo 9, comma 21, del decreto
legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge
12 luglio 2011, n. 106. 
3. La costituzione del rapporto di lavoro e',  comunque,  subordinata
all'autorizzazione  all'assunzione  da  parte  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri, ai sensi  dell'articolo  39  della  legge  27
dicembre 1997 n. 449. 
 
  Art. 15 
 
                Presentazione dei documenti di rito. 
 
1. I concorrenti vincitori sono tenuti a presentare  i  documenti  di
rito richiesti per la stipula del contratto a tempo indeterminato. Ai
sensi  dell'art.  15  della  Legge  12  novembre  2011,  n.  183,   i
certificati e gli  atti  di  notorieta'  rilasciati  dalle  Pubbliche
Amministrazioni sono sostituiti dalle  dichiarazioni  previste  dagli
articoli 46 e 47 del  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445. 
2. I concorrenti vincitori devono  altresi'  produrre  al  competente
Ufficio scolastico regionale, entro il termine  di  30  giorni  dalla
stipula del contratto di lavoro a  tempo  indeterminato,  a  pena  di
decadenza dall'impiego, la certificazione  sanitaria,  rilasciata  ai
sensi delle disposizioni vigenti, da cui dovra' risultare l'idoneita'
fisica all'assolvimento  della  specifica  funzione  cui  si  accede.
L'Ufficio scolastico  regionale  ha  in  ogni  caso  la  facolta'  di
sottoporre i vincitori alla visita di una commissione  medica  e,  in
base all'esito di detta visita, e' tenuto a disporre la decadenza  da
ogni diritto conseguente alla vincita del concorso nei confronti  dei
candidati che risultino  fisicamente  non  idonei  alla  funzione  da
svolgere. 
3.  Sono  confermate  le  eccezioni  e  le  deroghe  in  materia   di
presentazione dei documenti  di  rito,  previste  dalle  disposizioni
vigenti a favore di particolari categorie. 
 

  Art. 16 
 
Decadenza dal diritto di stipula del contratto individuale di lavoro 
 
1. Il  rifiuto  dell'assunzione  o  la  mancata  presentazione  senza
giustificato motivo nel giorno indicato per la stipula del  contratto
individuale di lavoro implica la decadenza dal relativo  diritto  con
esclusione dalla graduatoria. 
2. Nel caso  di  rinuncia  o  decadenza  dalla  nomina  di  candidati
vincitori il competente Ufficio scolastico regionale  puo'  procedere
ad  altrettante  assunzioni  di  candidati  secondo  l'ordine   della
graduatoria concorsuale. 
 

                               Art. 17 
 
                               Ricorsi 
 
1.  Avverso  i  provvedimenti  relativi   alla   presente   procedura
concorsuale e' ammesso, per i  soli  vizi  di  legittimita',  ricorso
straordinario al  Presidente  della  Repubblica,  entro  120  giorni,
oppure ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo
Regionale, entro 60 giorni, dalla data di pubblicazione o di notifica
all'interessato  ovvero  dalla  piena  conoscenza  dei  provvedimenti
stessi. 
 
Art. 18 
 
           Informativa sul trattamento dei dati personali 
 
1. Ai sensi dell'art 13 del decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.
196, si informano i candidati che il trattamento dei  dati  personali
da essi forniti in sede di  partecipazione  al  concorso  o  comunque
acquisiti a tale scopo dall'Amministrazione e' finalizzato unicamente
all'espletamento del concorso  medesimo  e  avverra'  con  l'utilizzo
anche delle procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari
per perseguire le predette finalita', anche in caso di  comunicazione
a terzi. I dati, resi anonimi, potranno, inoltre,  essere  utilizzati
ai fini di elaborazioni statistiche. 
2. Il  conferimento  di  tali  dati  e'  necessario  per  valutare  i
requisiti di partecipazione al concorso e  il  possesso  dei  titoli,
pena  rispettivamente  l'esclusione  dal  concorso  e/o  la   mancata
valutazione dei titoli stessi. 
3. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del
citato decreto legislativo n. 196 del 2003, in particolare il diritto
di accedere ai propri dati  personali,  di  chiederne  la  rettifica,
l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti
in violazione della legge, nonche' di opporsi al loro trattamento per
motivi  legittimi  rivolgendo  le  richieste  al  competente  Ufficio
scolastico regionale, titolare del trattamento dei dati. 
4. Il responsabile del trattamento dei dati personali e' il dirigente
individuato dall'Ufficio Scolastico Regionale competente. 

   Art. 19 
 
                        Norme di salvaguardia 
 
1. Per quanto non previsto dal  presente  decreto,  si  applicano  le
disposizioni di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.  297  e
quelle generali sullo svolgimento dei concorsi ordinari per l'accesso
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, in quanto compatibili,
nonche' le disposizioni previste dal vigente C.C.N.L.  del  personale
docente ed educativo del comparto scuola. 
2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica - IV serie speciale -  "Concorsi  ed  Esami".  Dal  giorno
della pubblicazione decorrono i  termini  per  eventuali  impugnative
(120  giorni  per  il  ricorso  straordinario  al  Presidente   della
Repubblica e 60 giorni  per  il  ricorso  giurisdizionale  al  T.A.R.
competente).   E'    inoltre    pubblicato    sul    sito    internet
(www.istruzione.it) e sulla rete intranet del Ministero, nonche'  sui
siti internet dei competenti Uffici scolastici regionali. 
 
Roma, 24 settembre 2012 
 
                            Il direttore generale: Luciano Chiappetta 
 
1. Ripartizione  per   ciascuna   regione   dei   posti   di   scuola
   dell'infanzia e primaria, delle cattedre delle scuole superiori di
   I e II grado e dei posti di sostegno; 
2. Istruzioni  per  l'utilizzo  della  procedura  informatica   POLIS
   (acquisizione domande di partecipazione); 
3. Prove  di  esame  e  relativi  programmi  (estratto  del   decreto
   ministeriale 21 settembre 2012, n. 80); 
4. Tabella titoli valutabili e  relativa  ripartizione  dei  punteggi
   (estratto dal decreto ministeriale 21 settembre 2012, n. 81). 
 
Allegato 1 
 
                    POSTI E CATTEDRE PER REGIONE 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico

lunedì 24 settembre 2012

SCUOLE PARITARIE E NON PARITARIE

SCUOLE PARITARIE E NON PARITARIE
Il principio costituzionale della libertà di educazione trova realizzazione attraverso le scuole statali, le scuole riconosciute paritarie ai sensi della Legge 10 marzo 2000, n. 62, le scuole non paritarie di cui al Regolamento, n. 263 del 29/11/2007 e le scuole straniere operanti sul territorio nazionale di cui al DPR 18/04/1994, n. 389

Scuole paritarie


Scuole non paritarie


Normativa


Disposizioni in materia di contributi


Elenco degli Uffici competenti a livello regionale


Elenco siti d'interesse

Scuole paritarie

Definizione
Il riconoscimento della parità scolastica inserisce la scuola paritaria nel sistema nazionale di istruzione e garantisce l'equiparazione dei diritti e dei doveri degli studenti, le medesime modalità di svolgimento degli esami di Stato, l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali e, più in generale, impegna le scuole paritarie a contribuire alla realizzazione della finalità di istruzione ed educazione che la Costituzione assegna alla scuola.

Requisiti per la parità scolastica
  • Progettazione educativa in armonia con i princìpi della Costituzione;
  • Piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti;
  • Attestazione della titolarità della gestione e pubblicità dei bilanci;
  • Disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti;
  • Istituzione e funzionamento degli organi collegiali;
  • Iscrizione alla scuola per tutti gli studenti, purché in possesso di titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe e con età non inferiore a quella prevista dagli ordinamenti scolastici;
  • Applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con disabilità o in condizioni di svantaggio;
  • Organica costituzione di corsi completi, fatta eccezione per la scuola dell'infanzia: non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe;
  • Personale docente fornito del titolo di abilitazione;
  • Contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore

Scuole non paritarie

Definizione
Le scuole non paritarie sono iscritte in elenchi regionali aggiornati ogni anno.
La regolare frequenza della scuola non paritaria da parte degli alunni costituisce assolvimento dell'obbligo di istruzione.
Esse non possono rilasciare titoli di studio, aventi valore legale, né attestati intermedi né finali con valore di certificazione legale.

Requisiti per l'iscrizione negli elenchi regionali delle scuole non paritarie
  • un progetto educativo e la relativa offerta formativa, conformi ai principi della Costituzione e all'ordinamento scolastico italiano, finalizzati agli obiettivi generali e specifici di apprendimento correlati al conseguimento di titoli di studio (tranne che per la scuola dell'infanzia);
  • la disponibilità di locali, arredi e attrezzature conformi alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza dei locali scolastici, e adeguati alla funzione, in relazione al numero degli studenti;
  • l'impiego di personale docente e di un coordinatore delle attività educative e didattiche forniti di titoli professionali coerenti con gli insegnamenti impartiti e con l'offerta formativa della scuola, e l'impiego di idoneo personale tecnico e amministrativo;
  • alunni frequentanti, in età non inferiore a quella prevista dai vigenti ordinamenti scolastici, in relazione al titolo di studio da conseguire, richiesta per gli alunni delle scuole statali o paritarie.
Disposizioni in materia di contributi

Elenco siti di Interesse

A.Ge.S.C.www.agesc.it
A.N.I.N.S.E.I.www.aninsei.it
F.I.D.A.E.www.fidae.it
A.G.I.D.A.E.www.agidae.it
F.I.S.M.www.fism.net
F.I.L.I.N.S.www.filins.it
F.O.E.www.foe.it
C.N.O.S.www.cnos.org
C.O.N.F.A.P.www.confap.it
F.I.I.N.S.E.I.www.fiinsei.it
M.S.C

DISABILITA'


D.G. per lo Studente, l'Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione
Disabilità

L’integrazione scolastica degli alunni con disabilità costituisce un punto di forza del nostro sistema educativo. La scuola italiana, infatti, vuole essere una comunità accogliente nella quale tutti gli alunni, a prescindere dalle loro diversità funzionali, possano realizzare esperienze di crescita individuale e sociale. La piena inclusione degli alunni con disabilità è un obiettivo che la scuola dell’autonomia persegue attraverso una intensa e articolata progettualità, valorizzando le professionalità interne e le risorse offerte dal territorio.

Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità  

Disturbi Specifici di Apprendimento


D.G. per lo Studente, l'Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione
 La Legge 8 ottobre 2010, nº 170 riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, denominati "DSA".
Il diritto allo studio degli alunni con DSA è garantito mediante molteplici iniziative promosse dal MIUR e attraverso la realizzazione di percorsi individualizzati nell'ambito scolastico.
NORMATIVA  Legge 170/2010 
DOCUMENTI E PUBBLICAZIONI
 

maxi concorso scuola: non oggi ma domani il super bando!

Domani, martedì 25 settembre, sarà il grande giorno! Dopo tredici anni uscirà un nuovo concorso a cattedra nella scuola.

Si aspettano oltre 160mila concorrenti che si contenderanno ben 11.542 posti da insegnanti in tutta Italia.

Sono ore di fibrillazione e c’è da aspettarsi che il sito del Miur e quello della Gazzetta Ufficiale possano andare in tilt per un surplus di accessi, ma niente panico perché ci sarà tempo per candidarsi fino al 25 ottobre 2012.

Per il momento, smorziamo la tensione mettendo a fuoco le informazioni che serviranno.

Partiamo dagli oltre undici mila vincitori, di cui si avranno i nomi entro l'estate: per loro si prepara l’entrata in ruolo già dal prossimo anno scolastico, 2013-2014.

Dato l’esorbitante numero di concorrenti, il Ministero ha previsto una prima scrematura grazie alla preselezione che si terrà a dicembre: 50 domande a risposta multipla, un minuto a domanda.
I quesiti verificheranno semplicemente le competenze informatiche, linguistiche e le capacità logico-deduttive.
I concorrenti svolgeranno la prova al computer e otterranno immediatamente il risultato (un punto a risposta corretta, mezzo punto in meno per quella sbagliata e zero per quella non data). I quesiti saranno pescati all’interno di una banca dati di 3.500 domande che verranno rese pubbliche dal Miur e sulle quali ci si potrà preparare con diverse settimane di anticipo.
Chi supera la preselezione accede automaticamente al concorso vero e proprio, che consiste in una prova scritta e poi, se superata la prima, in una prova orale.

Lo scritto si dovrebbe tenere a gennaio 2013 e sarà disciplinare. Per alcune classi di concorso è prevista anche una prova pratica. La prova orale consisterà invece nella simulazione di una lezione che il candidato dovrà tenere di fronte alla commissione esaminatrice.

Le domande di partecipazione al concorso potranno essere presentate solo online e per una sola Regione. Possono partecipare i docenti abilitati e i laureati fino agli a.a. 2001/02, 2002/03 e 2003/04 (a seconda della durata dei corsi di laurea), ma otterranno l’abilitazione solo coloro che rientreranno nei posti messi a disposizione dal Ministero.
A domani per gli altri dettagli!

Maxiconcorso scuola: tutte le anticipazioni

Quali saranno i requisiti per partecipare? Come si svolgeranno le prove? Che fine faranno le graduatorie? Alcune risposte intorno al concorso che inserirà 12mila nuovi insegnanti
L’attesa è forte. Infiammata dalle polemiche e dalle anticipazioni delle ultime settimane, l’atmosfera nel mondo della scuola è decisamente surriscaldata in vista
della pubblicazione – il prossimo 24 settembre - del bando di concorso che disciplinerà le modalità di selezione di 11.892 nuovi insegnanti da assumere finalmente a tempo indeterminato.
Il concorso annunciato già alcuni mesi fa dal Ministro Francesco Profumo ha lo scopo infatti di immettere in ruolo la metà del fabbisogno di docenti per il biennio 2013-2014; l’altra metà sarà “pescata” dalle graduatorie ad esaurimento, un serbatoio immenso in cui stazionano centinaia di migliaia di abilitati, i precari storici della scuola italiana. Tra loro sono 250mila i vincitori del precedente concorso del 1999, non rientrati tra gli assunti, che mal sopportano di dover affrontare una seconda selezione pubblica.
Ma non è finita qui; nella primavera del prossimo anno si attende un nuovo concorso, che dovrebbe selezionare circa 5mila insegnanti, la metà quindi dei 10mila che verranno assunti per soddisfare il fabbisogno di docenti del biennio.
L’obiettivo del Ministro, più volte dichiarato, è quello di innescare un sistema di reclutamento periodico (probabilmente biennale) basato su concorsi pubblici, che dovrebbe contribuire anche a “svecchiare” la classe docente italiana con l’immissione di nuovi abilitati. L’altra novità è che il numero dei vincitori dei futuri concorsi sarà pari a quello dei posti da coprire, senza creare ulteriori graduatorie di idonei.
Una volta pubblicato il bando si può ipotizzare che le iscrizioni al concorso resteranno aperte fino al 24 ottobre, ovvero 30 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. In autunno partiranno le selezioni (probabilmente in dicembre), che si snoderanno tra un test a risposta multipla identico per tutti, una prova scritta e una orale. L’intero iter si concluderà in tempo utile per formalizzare le assunzioni dei nuovi insegnanti entro il 1° settembre 2013.

***
Fin qui abbiamo dato conto delle notizie ufficiali, o quantomeno abbastanza certe. Molti altri aspetti restano invece da chiarire, specialmente relativi alla sorte dei precari, ai requisiti per partecipare, alle classi di concorso e alle prove d’esame. Proviamo ad analizzarli uno per uno aiutandoci con le dichiarazioni rese dal Ministro Profumo in molte occasioni pubbliche.


Chi potra' partecipare?
Al concorso potranno partecipare le persone in possesso dei requisiti già indicati nel Decreto Interministeriale 460/1998, ovvero, come lo stesso Ministro ha sottolineato nel di un intervento alla festa del Partito Democratico di Reggi Emilia. Quindi coloro che hanno l'abilitazione all'insegnamento conseguita entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda. Inoltre:
• per la primaria: chi ha titoli di studio conseguiti al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002.
• per la scuola dell'infanzia: coloro che sono in possesso del titolo di studio conseguito al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali della scuola magistrale o dei corsi quadriennale o quinquennale sperimentale dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002.
• per medie e superiori: quanti «alla data di entrata in vigore del D.I. 24 novembre 1998, n.460» erano già in possesso di un titolo di laurea, oppure di un titolo di diploma conseguito presso le accademie di belle arti e gli istituti superiori per le industrie artistiche, i conservatori e gli istituti musicali pareggiati, gli ISEF, che alla stessa data di entrata in vigore del suddetto decreto consentivano l'ammissione ai concorsi ordinari. O coloro che abbiano conseguito quei titoli entro l'anno accademico 2001-2002, se si tratta di corso di studi quadriennale o inferiore; entro l'anno accademico 2002-2003, se si tratta di corso di studi quinquennale; entro l'anno accademico 2003-2004, se si tratta di corso di studi esennale.

Quali classi di concorso saranno interessate?
Solo il bando lo preciserà nel dettaglio. Il Ministro comunque ha dichiarato all’Ansa che il concorso riguarderà solo le classi di concorso con maggiore carenza di personale. Il fabbisogno verrà definito a livello regionale. In altre parole, se ci sarà bisogno di docenti per una determinata classe il concorso si farà, altrimenti no. Questo nell’ottica di non creare eccedenze di idonei, e quindi aspettative di inserimento, rispetto al numero di assunzioni previste.
Il concorso di quest’anno verrà svolto ancora secondo i sistemi di reclutamento tradizionali e secondo le classi definite nei decreti ministeriali del 30 gennaio 1998 e 22/2005. Intanto il MIUR sta procedendo alla revisioni delle classi in modo da arrivare preparato all’appuntamento con il prossimo concorso, quello della primavera 2013, che si svolgerà invece alla luce della nuova classificazione.


Come si svolgeranno gli esami?
Il concorso prevede tre momenti di selezione. Le modalità di svolgimento sono tracciate nella bozza di decreto ministeriale trasmessa nei giorni scorsi ai sindacati.

PROVA PRESELETTIVA - Test di 50 quesiti a risposta multipla identico per tutte le classi di concorso. I quesiti saranno così ripartiti:
– capacità logiche: 15 domande
– capacità di comprensione verbale del testo: 15 domande
– competenze informatiche: 10 domande
– conoscenza della lingua straniera (inglese, francese, tedesco e spagnolo): 10 domande
Le domande saranno tratte da una banca dati che il Ministero renderà disponibile sul web prima dello svolgimento della prova. Il diario della prova verrà reso noto almeno 20 giorni prima del suo svolgimento tramite pubblicazione:
– sulla Gazzetta Ufficiale Concorsi
– sul sito del MIUR
– sui siti Internet degli Uffici scolastici regionali competenti a gestire la procedura concorsuale


PROVA SCRITTA – Verifica delle competenze disciplinari tramite domande a risposta aperta sugli argomenti oggetto di insegnamento per ciascuna classe.


PROVA ORALE – Verifica dell’abilità didattica e delle competenze disciplinari tramite simulazione di una lezione in aula e colloquio. La simulazione avrà la durata di 30 minuti e avverrà su una traccia estratta dal candidato 24 ore prima della prova orale.


Le graduatorie ad esaurimento verranno cancellate?
Assolutamente no; parola dello stesso Ministro. Smentendo illazioni circolate all’indomani delle sue dichiarazioni sui nuovi concorsi, il titolare di Viale Trastevere ha garantito che le graduatorie verranno progressivamente esaurite secondo quanto stabilisce la legge.
”Le attuali graduatorie dei precari della scuola non si toccano” ha affermato Profumo. “Non saranno cancellate e verranno man mano esaurite. Si svuoteranno man mano perché il 50% dei posti sarà coperto attingendo da lì e un altro 50% attraverso il concorso”.

lunedì 6 agosto 2012

CENTRO PSY

L'INFANZIA è un periodo della vita di un individuo compreso tra la nascita e la pubertà.

Il periodo dell'infanzia dura all'incirca dagli 0 ai 10/12 anni, a parte naturalmente le differenze tra bambino e bambino nel tempo di sviluppo.

Solitamente, in Psicologia, viene fatta anche una distinzione tra vari periodi dell'infanzia:

- dai 0 ai 02 anni: Prima infanzia;


- dai 3 ai 05 anni: Seconda infanzia;


- dai 6 ai 10 anni: Terza infanzia.


Nel periodo dell'infanzia, esistono numerose fonti di rischio per il corretto sviluppo del bambino. In questo periodo, infatti, si generano la maggior parte delle condizioni che determineranno la corretta formazione di un individuo sano. A titolo di esempio, nel periodo dell'infanzia si può sviluppare una serie di problematiche relative al non corretto sviluppo psicosessuale.


Il CENTRO PSY - Pescara – Foggia - attraverso la figura dello Psicologo - Compagno di giochi lavora con i bambini proprio per mezzo dell'esperienza del Gioco.

Fino a 3-4 anni i bambini tendono a preferire il gioco solitario, con uno spazio indipendente e senza interazioni con coetanei. Con l'ingresso nella scuola materna si sviluppa il gioco in parallelo in cui i bambini non interagiscono ma condividono lo stesso spazio di gioco.
La relazione con il bambino è una relazione molto delicata e coinvolgente, giacché è sempre, prima di tutto, una relazione tra due universi emozionali. Il bambino, infatti, è un sensibilissimo radar delle nostre emozioni, dei nostri stati d’animo, molto abile nel leggere con chiarezza dentro di noi e vederci per come realmente siamo.
L'ADOLESCENZA è quel tratto dell'età evolutiva dell'individuo caratterizzato dalla transizione dallo stato infantile a quello adulto.
Si è poi soliti distinguere anche tra prima adolescenza, corrispondente al periodo tra i 13 e i 15 anni, e seconda adolescenza, cioè dai 16 anni verso la fine della pubertà, verso i 18-20 anni.
Quando si parla di adolescenza, è molto importante ricordarsi che essa è un tema di carattere prettamente psicologico, e darle limiti fissi è un'impresa molto ardua.
Bisogna considerare che:
lo sviluppo psicologico-emozionale non procede sempre di pari passo con lo sviluppo fisico;
le società occidentalizzate stanno provocando un ritardo sempre maggiore dello sviluppo psicologico mentre in altre zone del mondo pare verificarsi l'opposto;
i limiti di età sono diversi tra persone di sesso diverso;
più tardi si verificherà lo sviluppo puberale, più tardi finirà l'adolescenza;
certi tratti psicologici considerati tipici dell'adolescenza permangono finanche oltre la prima giovinezza per certi individui.
Il CENTRO PSY - Pescara - Foggia - nel lavoro con adolescenti pone una particolare attenzione nel servizio di accoglimento. Favorendo l'avvio di un processo di comprensione reciproca fra psicologo e adolescente si condivide di una maggiore consapevolezza nelle decisioni circa la forma di intervento più adeguata.
Il nostro CENTRO PSY (Pescara - Foggia) rappresenta così uno "spazio" dove è possibile un'analisi di integrazione fra gli aspetti psicologici e sociali delle nuove forme di disagio degli adolescenti e delle loro famiglie.
Il Centro PSY si propone di progettare e realizzare anche ricerche-intervento nei contesti naturali dei giovani e nelle istituzioni pubbliche e private che si occupano di loro.
La COMUNICAZIONE e' il flusso di informazioni colte consapevolmente da tutti, alcuni o da almeno uno dei soggetti che interagiscono in un qualsiasi contesto relazionale.


Pertanto, mentre l'informazione può riguardare il livello di consapevolezza (es. una notizia appresa da un organo di informazione), ma anche i livelli sottili di inconsapevolezza (ad es. la semplice "informazione" biologica di un cibo ingerito), la comunicazione, per essere tale include due fattori essenziali:

- la possibilità di scambio reciproco di informazioni fra i soggetti che partecipano alla relazione;

- la consapevolezza in ordine all'esistenza e quindi allo scambio dei messaggi che in essa si sviluppano.

Allorquando si stabilisce o si produce un contesto relazionale, naturalmente si sviluppa una comunicazione che può avvenire mediante il linguaggio verbale o altre forme espressive, quali i gesti, la mimica e la postura, compreso il silenzio.

Il CENTRO PSY - Pescara – Foggia - attraverso i suoi psicologi interviene nel miglioramento della comunicazione per mezzo di due fattori insiti in essa:

- la facoltà espressiva, ovvero, la possibilità per il soggetto di manifestare se stesso, le proprie idee, le esperienze e i vissuti;

- l'esperienza conoscitiva, ovvero, la possibilità di conoscere il mondo, gli altri, e se stessi attraverso gli altri.

Per definire DINAMICHE di COPPIA bisognerebbe prima aver chiaro il concetto di INTIMITA'.
In generale essa si può definire come una condizione di particolare vicinanza, fisica e/o emotiva, fra due esseri umani.
Si può parlare di intimità, in considerazione del rapporto che permette a due o più individui, data la loro confidenza di vivere quotidianamente gli uni accanto agli altri senza alcun disagio, in particolare nella vita domestica.

In senso romantico, l'intimità si ha quando la coppia si scambia effusioni, attenzioni reciproche o quando si trova in uno stato di particolare complicità, affetto e comunicazione autentica e sincera dei sentimenti e delle sensazioni.

L'intimità, in questo senso, è anche avvicinata, come sinonimo, alla sessualità di coppia, di cui essa esprime l'aspetto emotivo più che quello strettamente erotico e fisico. Si dice, di una coppia affiatata, che essa gode di una buona intimità; in questo senso la parola intimità è utilizzata in modo appropriato solo con riferimento a una coppia che è legata da una relazione profonda e di lunga durata.

Nel nostro CENTRO PSY - Pescara - Foggia - vi è uno spazio protetto dove, assieme ai nostri Psicologi, la Coppia può osservare ed analizzare il proprio vissuto e le dinamiche che mette in atto nel presente.

Contestualmente vengono offerti alla Coppia gli strumenti adeguati a riconoscere quanto queste dinamiche siano funzionali o meno alla propria Intimità.
 La SESSUALITÀ, in ambito umano, è un aspetto fondamentale e complesso del comportamento che riguarda da un lato gli atti finalizzati alla riproduzione ed alla ricerca del piacere, e da un altro anche gli aspetti sociali che si sono evoluti in relazione alle caratteristiche diverse del genere maschile e femminile.
L'ambito sessuale investe la biologia, la psicologia, la cultura, riguarda la crescita dell'individuo e coinvolge tutta la sua vita relazionale.

Il termine "sessualità" quindi è riferito più specificatamente agli aspetti psicologici, sociali e culturali del comportamento sessuale umano.

Corpo e psiche interagiscono e si influenzano sempre e non funzionano mai in modo separato l'uno dall'altro.

Quando un individuo entra in uno stato di sofferenza a causa di un disagio sessuale bisogna scoprire qual è il problema affettivo.

Il CENTRO PSY - Pescara - Foggia - qualora siano esclusi problemi di tipo organico, affronta le varie problematiche sessuali dell'individuo o della coppia attraverso un'analisi del proprio Sè e/o della Relazione.


Va premesso che, dal punto di vista psicologico, ogni gruppo, compreso quello terapeutico, è qualcosa di più e di diverso della somma delle sue parti perché attivatore di dinamiche e aspettative emotivo-affettive che configurano un peculiare contesto psicologico dotato una propria specificità. Contesto, quello di gruppo, mai uguale a sé stesso ma che evolve e muta continuamente nel tempo. Per questo il gruppo sollecita contemporaneamente, nei suoi membri, desideri di dipendenza e di individuazione al tempo stesso rispetto a questa cultura di gruppo; il lavoro psicoterapeutico utilizza queste tensioni per promuovere una crescita personale e gruppale verso forme più mature di relazione e con i gruppo nel suo insieme e con sé stessi.

Nel nostro CENTRO PSY - PESCARA - FOGGIA - lo Psicologo che lavora con i gruppi spesso è accompagnato da un collega. Negli incontri di gruppo vige, come in un assetto individuale, il segreto professionale: i partecipanti sono tenuti a non rivelare all’esterno quanto di dice nel gruppo e, in alcuni casi, a non coltivare rapporti personali fra loro all’esterno del gruppo. Per coloro per i quali è indicato questo percorso, i molteplici input offerti da un gruppo terapeutico sono sfide preziose per sperimentarsi in differenti modalità di relazione e di autopercezione di sé rispetto agli altri.

L'AUTOSTIMA è un processo personale ed individuale che porta il soggetto a valutare e apprezzare se stesso tramite l’approvazione del proprio valore personale.
Tale valore si costruisce attraverso la reazione emotiva che le persone sperimentano quando sono in rapporto con gli altri ed è collegato alle credenze personali circa le abilità, le capacità, i rapporti sociali, e i risultati futuri.
Ha la caratteristica fondamentale di essere una percezione prettamente soggettiva e, in quanto tale, non stabile nel tempo ma dinamica e mutevole.
L’autostima, inoltre, influenza l’autoefficacia, cioè la consapevolezza di poter raggiungere obiettivi, influenza il tono dell’umore, le relazioni affettive, in generale, influenza il successo nella vita e le scelte di ogni tipo.
Essere dotato di una buona autostima non significa possedere maggiori capacità rispetto ad altre persone , nel senso che non si è necessariamente più dotati (intelligenti, competenti, attraenti) di quelle con bassa autostima. Ciò che distingue l’uno dall’altro è invece l’atteggiamento rispetto alle prove della vita, la reazione ai successi e ai fallimenti, il comportamento sociale.
Gli Psicologi del CENTRO PSY - Pescara – Foggia – aiutano l’individuo a sviluppare le proprie potenzialità già presenti dentro di lui e ad apprendere modalità positive per entrare in contatto con se stesso e gli altri.
L’intervento è mirato quindi ad una migliore gestione delle relazioni interpersonali nei vai contesti di vita, familiare, sociale e lavorativo, e ad acquisire maggiore sicurezza in modo da modulare i propri comportamenti in maniera funzionale in direzione dei propri scopi.

Lo STRESS rappresenta la "pressione" di eventi psicologici che causano, nell'organismo, una reazione generale di adattamento agli stessi.

L'adattamento può prendere varie forme, più funzionali o più disfunzionali, e si articola a vari livelli: cognitivi, emotivi, comportamentali, psicofisiologici.
Attualmente, in psicologia clinica, si utilizza il termine generico stress per significare la dinamica di pressione ambientale/adattamento dell'organismo, specificando:
- Distress lo stress "negativo" e disadattativo, che può condurre anche a reazioni patologiche;
- Eustress lo stress "positivo", che deriva dall'attivazione ed energia che gli impegni derivanti dalle pressioni ambientali stimolano nel soggetto.

Gli Psicologi del CENTRO PSY - Pescara - Foggia - aiutano a riconoscere le situazioni stressanti ed inoltre partono dall'assunto di base che la capacità di affrontare positivamente lo stress della vita può anche essere appresa, e migliorata.

L’uso cosciente della respirazione, il training autogeno, la meditazione, la capacità di crearsi uno spazio mentale isolato in cui rilassarsi, riprendere fiato e lasciare andare il pensiero, fino a raggiungere la pace della mente, sono tutte attività volute associate a una diminuzione dell’adrenalina e degli indici biologici e psichici di stress.
“Un’ecologia della mente può aiutarci a vivere sani, con l’entusiasmo della giovinezza e la capacità adattativa positiva di chi ama confrontarsi con le sfide.”
La PSICOSOMATICA è una branca della psicologia medica volta a ricercare la connessione tra un disturbo fisico  e la sua origine, spesso di natura psicologica.
Chi soffre di malattie psicosomatiche presenta dolore, nausea o altri sintomi fisici, senza però una causa fisiologica che possa essere diagnosticata.
In quest’ottica il corpo svolge una funzione fondamentale nella comunicazione, attraverso di esso possiamo esprimere emozioni e sentimenti e fornire informazioni su aspetti che riguardano la relazione che abbiamo con gli altri.
I sintomi psicosomatici, pur non organizzandosi in vere e proprie malattie, si esprimono attraverso il corpo, coinvolgono il sistema nervoso autonomo e forniscono una risposta a situazioni di disagio psichico o di stress.
Le cause di tali disturbi sono molteplici e vanno da traumi psicologici, perdite o lutti, cambiamenti repentini in fasi delicate della vita, forte stress accumulato. La risposta individuale a questi fattori è estremamente varia ed include anche aspetti del proprio funzionamento corporeo che il soggetto valuta in termini di salute o malattia.
Ma come già espresso in precedenza, in queste patologie manifestate, la funzione corporea è alterata, ma la presenza concatenante di stati d’ansia o sintomi depressivi, rende fondamentale il ruolo dei processi psicologici che sono all’origine di esse.
Gli Psicologi del CENTRO PSY - Pescara – Foggia – utilizzano un approccio integrato nel trattamento dei Disturbi di natura Psicosomatica in cui è indispensabile considerare non solo gli aspetti biomedici, ma anche quelli psicologici e sociali all’origine del disturbo.
Il trattamento prevede l’utilizzo di colloqui clinici e tecniche di rilassamento (Training Autogeno), recuperando così la “voce” del soggetto, i suoi atteggiamenti, le sue emozioni e le aspettative per potenziare il funzionamento individuale in vista di un miglioramento della qualità di vita.
Il TRAINING AUTOGENO è una tecnica di rilassamento di interesse psicofisiologico, usata in ambito clinico nel controllo dello stress, nella gestione delle emozioni e nelle patologie con base psicosomatica.

Viene utilizzata anche in altri ambiti quali lo sport e in tutte quelle situazioni che richiedono il raggiungimento di un alto livello di concentrazione.


Per il CENTRO PSY - Pescara - Foggia - , in relazione al TA, è di primaria importanza rendere i propri pazienti indipendenti dallo psicologo per sviluppare il proprio benessere. Mentre infatti nell'ipnosi è sempre necessaria la presenza dello psicoterapeuta, nel Training Autogeno il soggetto diviene del tutto autonomo.


DISAGIO PSICOLOGICO

Si intende come disagio psicologico la presenza di pensieri, sentimenti e comportamenti che investono la persona, a prescindere dallo stato psichico più o meno patologico e conclamato, compromettendo la qualità della sua vita.
Possiamo definire il disagio psicologico come un problema di natura emotiva che si manifesta con profonda tensione, preoccupazione e che genera un grado di insoddisfazione del vivere (attività e interazioni) e nel viversi (nella percezione, nell’immaginazione, nella motivazione, nelle decisioni), fino ad impedire alla persona di poter esprimere al meglio la propria personalità.
Tensione, frustrazione, aggressività o tristezza caratterizzano questa condizione, senza tuttavia che si instauri alcun sintomo specifico.
Il disturbo o la malattia mentale invece subentrano quando il soggetto non trova risoluzione alla sofferenza in cui lo pone la condizione di disagio, ovvero quando essa raggiunge livelli di intensità molto elevati. Si passa dal disagio al disturbo quando alla sofferenza prolungata o intensa si accompagnano alterazioni mentali o dei comportamenti. La sofferenza si "clinicizza", cioè insorgono sintomi psichiatrici specifici.
Secondo il DSM-IV (la quarta edizione del Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali) concettualizza il disturbo mentale come “una sindrome clinicamente significativa che si presenta in un individuo associata a disagio soggettivo (es. sofferenza emotiva) e/o disabilità psico-sociale (compromissione del funzionamento sociale, relazionale, scolastico o lavorativo), ad un aumento significativo del rischio di morte, di dolore o di disabilità, o a un'importante limitazione della libertà”. In più questa sindrome non deve rappresentare semplicemente una risposta attesa o culturalmente sancita ad un particolare evento.
I principali disturbi mentali categorizzati in ambito psichiatrico sono:

Ansia

Uno stato che in diversa misura è comune ad ogni persona soprattutto in prossimità di un cambiamento importante.
È caratterizzato da tensione, da una sensazione di timore indeterminato, da una penosa aspettativa di imminente pericolo o di difficoltà, senza che vi sia un motivo ragionevole a giustificarle.
Spesso si accompagnano allo stato d'ansia manifestazioni, variamente intense, come sudorazione, senso di affanno, aumento dei battiti cardiaci, rossori, tremori ecc.
L'ansia può diventare un disturbo in sé quando si stabilizza nel tempo o quando compaiono crisi ricorrenti; ma più spesso è un sintomo presente in tutti i disturbi mentali.

Disturbi dell’umore

Stati depressivi in cui il soggetto perde l’interesse per il mondo circostante, con stati d’animo caratterizzati da disperazione, tristezza e impotenza.
Stati maniacali caratterizzati da una eccitazione generale dell'attività mentale e del comportamento. Spesso lo stato di eccitazione impedisce la concentrazione e tutto si riduce ad un fare, che può essere vario o ripetitivo, ma inconcludente.
Sebbene le manifestazioni della mania e della depressione siano di segno opposto, il problema di fondo è lo stesso: il soggetto avverte, in entrambi i disturbi, il medesimo senso di incapacità di vivere pienamente e serenamente la propria esistenza.

Schizofrenia

È il disturbo forse più difficile da definire. II termine viene usato per indicare uno stato della mente affetto da scissioni e separazioni nel quale logica, pensiero, emozioni, sentimenti si dissociano producendo comportamenti incoerenti e strani.

I principali sintomi che vengono riscontrati quando si parla di schizofrenia:

• isolamento dalla realtà, ovvero il soggetto vive in un "mondo proprio", difficile ma non impossibile da comprendere, dove si rifugia per vincere l'angoscia e in cui difficilmente consentirà agli altri di penetrare;

• delirio, è la convinzione profondamente radicata che un certo fatto, falso o inverosimile, sia vero; è carica di emotività e il soggetto non ammette dubbi o incertezze sulla sua verità;
• allucinazione, è una alterazione della percezione; il soggetto percepisce e vive come reali immagini e sensazioni inesistenti.

Paranoia

È un disturbo psichico caratterizzato dal ritenersi in pericolo perché perseguitati da uno o più nemici. Eventi quotidiani, usuali comportamenti delle persone, avvenimenti straordinari: tutto è interpretato come segnale di congiure in atto.
Lo stato delirante è una sorta di barriera difensiva, eretta per paura del mondo esterno, cui si accompagna l'isolamento dalla vita sociale, con pensieri e sentimenti di diffidenza e ostilità nei confronti degli altri.

Fobia

È una paura immotivata ed esagerata verso determinati oggetti, persone, animali, ambienti o situazioni.
La caratteristica delle persone che hanno sviluppato una o più fobie è quella di evitare in tutti i modi la possibilità di entrare in contatto con l'oggetto, la persona, l'animale o l'ambiente temuto. Questo fatto può comportare notevoli alterazioni di comportamento e impedimenti nello svolgimento della vita quotidiana.

Ossessione

La persona che ha un disturbo ossessivo si sente costretta, suo malgrado, ad avere pensieri ripetitivi e ad agire secondo comportamenti obbligati (per es., deve controllare continuamente chiusure o aperture di porte, interruttori, rubinetti ecc.; deve pulire ripetutamente suppellettili, strumenti, indumenti o se stessa; deve uscire portando con sé certe cose o passando per certi luoghi). La fobia è un rifiuto, l'ossessione è un'attrazione inesorabile.
Il soggetto si sofferma su un'idea assurda ed inappropriata, che avverte come estranea, che lo rende pesantemente schiavo di cose, di luoghi, di riti, perdendo la padronanza di sé e della propria vita.
Isteria
Può essere definita come la finzione inconsapevole ed involontaria di un disturbo, sia del corpo che della mente: impossibilità di camminare, paralisi degli arti, amnesie, cecità ecc.
Ipocondria
È il disturbo per cui si ha la convinzione di essere malati senza che ve ne sia reale motivo, e di questa preoccupazione si soffre e ci si tormenta.

L'ipocondriaco è un malato immaginario per la medicina generale, ma diviene un paziente per la psichiatria. Infatti la sua convinzione è falsa, ma la sofferenza è vera.


Anoressia e bulimia

Si tratta di due disturbi psicologici che si manifestano attraverso l'eccessiva attenzione per l'alimentazione e per il proprio corpo.
L'anoressia si manifesta prevalentemente tra le adolescenti con un ostinato rifiuto ad alimentarsi, con la conseguenza di un forte dimagrimento che nelle forme più gravi può condurre anche alla morte. L'anoressica vede il proprio corpo, anche se magro, sempre come troppo grasso.
La bulimia è caratterizzata da grandi abbuffate di dolci e di cibi ingrassanti, che vengono ingurgitati in gran fretta; quasi sempre di nascosto.
Gli Psicologi del Centro PSY Psicologia Applicata – Pescara – Foggia – affrontano il disagio mentale e le conseguenti patologie ponendo estrema attenzione al paziente e al suo contesto circostante.

Utilizzano validi test psicometrici adatti per individuare la presenza di un eventuale disturbo psichiatrico, e lavorano in equipe con altre figure (Psichiatra, Nutrizionista ecc.) per creare un ambiente contenitivo e favorevole al miglioramento della vita del paziente e della sua famiglia.

Per DIPENDENZA si intende, una alterazione del comportamento che da semplice o comune consuetudine diviene una ricerca sproporzionata del piacere per mezzo, di sostanze o condotte che si riversano nella condizione patologica.



Alcune forme più comuni di dipendenza sono:


• da sostanze (alcoolismo e droghe);

• alimentari (bulimia, anoressia e altri disturbi alimentari);
• affettive (love addiction, codipendenza);
• comportamentali (gioco d'azzardo, internet, shopping, lavoro, telefono);
• sessuali (masturbazione compulsiva, pornodipendenza, cyber-sex addiction).
Il CENTRO PSY - Pescara - Foggia - è impegnato su più fronti rispetto a questa patologia.


- In ambito scolastico

attraverso molteplici attività promosse in collaborazione con i diversi attori della scuola, dai docenti agli studenti, per prevenire le dipendenze e promuovere la salute.

- In ambito clinico

attraverso l'attivazione di percorsi individuali e/o di gruppo che hanno l'obiettivo di interrompere dinamiche disfunzionali al proprio benessere aiutando il cliente a riconoscere, capire e concettualizzare il proprio Sè in relazione alla sua rete sociale.
Il CENTRO PSY Centro di Psicologia Applicata -Pescara - Foggia - offre servizi di Consulenza Tecnica Peritale d’Ufficio e di Parte.
Le perizie, di tipo psicologico, riguardano qualsiasi aspetto che può assumere rilievo all'interno di un procedimento legale, sia in ambito civile che penale.

In ambito penale, la Perizia riguarda solitamente la:

• Valutazione della capacità di intendere e di volere al momento dei fatti ed in relazione ad essi;
• Valutazione della presenza/aggravamento di una patologia già diagnosticata;
• Valutazione della pericolosità sociale;
• Un parere rispetto al tipo di trattamento più adatto per il reinserimento sociale del soggetto .
Nel procedimento penale per il minore, la Perizia riguarda:
• Condizione psicologica ed evolutiva;
• Idoneità ed attendibilità della testimonianza.

In ambito civile la C.T.U può essere richiesta:

• Nel contrasto fra i genitori separati, per decidere l’affidamento dei o del minore;
• Nell’affidamento extrafamiliare di minori provenienti da famiglie inadeguate;
• Per accertare l’idoneità, ovvero la presenza dei requisiti psicologici nei coniugi che richiedono in adozione il minore;
• Per valutare la capacità di intendere e di volere di persone anziane o malate riguardo a problemi di eredità o di testamento.
Lo psicologo in qualità di Perito o di Consulente Tecnico andrà ad acquisire informazioni sulle condizioni psicologiche e sulle risorse personali, familiari, sociali e ambientali del soggetto o dei soggetti, al fine di fornire al Giudice o all’avvocato, maggiori elementi sui quali ponderare una decisone.
Tali informazioni saranno rilevate attraverso il colloquio psicologico con l’ausilio di una batteria psicodiagnostica personalizzata in base all’area psicologica da indagare nel soggetto e all’intervento giuridico ad esso collegato.
Le PERIZIE PSICOLOGICHE fornite dal Centro di Psicologia Applicata saranno il risultato di un lavoro d’equipe a cui prenderanno parte psicologi, psicoterapeuti ed esperti di psicodiagnosi, il tutto con un approccio integrato mirato alla personalizzazione delle singole valutazioni con un risultato diagnostico ottimale. 
La MEDIAZIONE FAMILIARE è un breve percorso rivolto a genitori, o coppie senza figli, in situazioni di conflitto, che intendono separarsi o sono già separati/divorziati, affinché giungano a decisioni soddisfacenti per sé e per i figli in un clima di rispetto reciproco e di promozione del cambiamento.
È volta a risolvere diverse tipologie di controversie personali, spesso esasperate a livello emotivo.
Ha l’obiettivo di giungere alla soddisfazione di tutte le parti coinvolte tramite un accordo comune.

Il CENTRO PSY - Pescara - Foggia - intende la Mediazione Familiare come un servizio offerto alla famiglia in crisi basandosi su un presupposto essenziale:

le persone, pur nel disordine emotivo ed organizzativo che spesso accompagna una crisi coniugale, hanno la capacità di autodeterminarsi ed assumersi la responsabilità di decidere ciò che è meglio per loro, evitando di delegare ad un terzo, avvocato o giudice che sia, questo compito.

Pertanto garantisce imparzialità e competenze specifiche in un lavoro di riorganizzazione delle relazioni familiari ormai compromesse dal conflitto.

Tutto ciò ha il fine ultimo di far raggiungere alla famiglia un’intesa reciproca e durevole. 
La PSICOLOGIA del LAVORO o Psicologia delle Organizzazioni è lo studio dei comportamenti delle persone nel contesto lavorativo e nello svolgimento della loro attività professionale in rapporto alle relazioni interpersonali, ai compiti da svolgere, alle regole e al funzionamento dell'organizzazione.
In altre parole, la psicologia delle organizzazioni prende i modelli e le teorie della psicologia e li applica all'ambiente di lavoro, cercando di:
favorire sia il massimo benessere per le persone che lavorano, sia il massimo vantaggio per l'organizzazione per cui lavorano;
migliorare le condizioni psicologiche, la motivazione ed i rapporti con gli interlocutori di ruolo, con l'azienda e con l'ambiente di lavoro in genere.








Licenza Creative Commons
Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale