Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali
(testo consolidato con il d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467)
Legge abrogata ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera a), del Codice in materia dei dati personali
| CAPO I - PRINCIPI GENERALI | |
| Art. 1. Finalita' e definizioni | |
| 
1.
 La presente legge garantisce che il trattamento dei dati personali si 
svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché 
della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla 
riservatezza e all'identità personale; garantisce altresì i diritti 
delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione. 
2. Ai fini della presente legge si intende: 
 | |
| Art. 2. Ambito di applicazione | |
| 
1. La presente legge si applica al trattamento di dati personali da chiunque effettuato nel territorio dello Stato. 
1-bis.1 La
 presente legge si applica anche al trattamento di dati personali 
effettuato da chiunque è stabilito nel territorio di un Paese non 
appartenente all’Unione europea e impiega, per il trattamento, mezzi 
situati nel territorio dello Stato anche diversi da quelli elettronici o
 comunque automatizzati, salvo che essi siano utilizzati solo ai fini di
 transito nel territorio dell’Unione europea. 
1-ter.1    Nei
 casi di cui al comma 1-bis il titolare stabilito nel territorio di un 
Paese non appartenente all’Unione europea deve designare ai fini 
dell’applicazione della presente legge un proprio rappresentante 
stabilito nel territorio dello Stato. | |
|  | |
| 1 Commi aggiunti dall’art. 1, comma 2, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467. | |
| Art. 3. Trattamento di dati per fini esclusivamente personali | |
| 
1.
 Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini
 esclusivamente personali non è soggetto all'applicazione della presente
 legge, sempreché i dati non siano destinati ad una comunicazione 
sistematica o alla diffusione. 
2.2Al
 trattamento di cui al comma 1 si applicano in ogni caso le disposizioni
 in tema di sicurezza dei dati di cui all'articolo 15, nonché l’articolo 18. | |
|  | |
| 2 Comma così modificato dall’art. 2, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467. | |
| Art. 4. Particolari trattamenti in ambito pubblico | |
| 
1. La presente legge non si applica al trattamento di dati personali effettuato: 
 
2.
 Ai trattamenti di cui al comma 1 si applicano in ogni caso le 
disposizioni di cui agli articoli 9, 15, 17, 18, 31, 32, commi 6 e 7 e 
36, nonché, fatta eccezione per i trattamenti di cui alla lettera b) del
 comma 1, le disposizioni di cui agli articoli 7 e 34. | |
| Art. 5. Trattamento di dati svolto senza l'ausilio di mezzi elettronici | |
| 
1.
 Il trattamento di dati personali svolto senza l'ausilio di mezzi 
elettronici o comunque automatizzati è soggetto alla medesima disciplina
 prevista per il trattamento effettuato con l'ausilio di tali mezzi. | |
| Art. 6. Trattamento di dati detenuti all'estero | |
| 
1.
 Il trattamento nel territorio dello Stato di dati personali detenuti 
all'estero è soggetto alle disposizioni della presente legge. 
2.
 Se il trattamento di cui al comma 1 consiste in un trasferimento di 
dati personali fuori dal territorio nazionale si applicano in ogni caso 
le disposizioni dell'articolo 28. | |
| CAPO II - OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO | |
| Art. 7. Notificazione3 | |
| 
1.4Il
 titolare che intenda procedere ad un trattamento di dati personali 
soggetto al campo di applicazione della presente legge è tenuto a darne 
notificazione al Garante se il trattamento, in ragione delle relative
 modalità o della natura dei dati personali, sia suscettibile di recare 
pregiudizio ai diritti e alle libertà dell’interessato, e nei soli casi e
 con le modalità individuati con il regolamento di cui all’articolo 33, 
comma 3. 
2.5La
 notificazione è effettuata preventivamente ed una sola volta, a mezzo 
di lettera raccomandata ovvero con altro mezzo idoneo a certificarne la 
ricezione, a prescindere dal numero delle operazioni da svolgere, nonché
 dalla durata del trattamento e può riguardare uno o più trattamenti con
 finalità correlate. Una nuova notificazione è richiesta solo se muta 
taluno degli elementi che devono essere indicati e deve precedere l'effettuazione della variazione. 
3. La notificazione è sottoscritta dal notificante e dal responsabile del trattamento. 
4. La notificazione contiene: 
 
5.
 I soggetti tenuti ad iscriversi o che devono essere annotati nel 
registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, 
nonché coloro che devono fornire le informazioni di cui all'articolo 8, 
comma 8, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, alle camere 
di commercio, industria, artigianato e agricoltura, possono effettuare 
la notificazione per il tramite di queste ultime, secondo le modalità 
stabilite con il regolamento di cui all'articolo 33, comma 3. I piccoli 
imprenditori e gli artigiani possono effettuare la notificazione anche 
per il tramite delle rispettive rappresentanze di categoria; gli 
iscritti agli albi professionali anche per il tramite dei rispettivi 
ordini professionali. Resta in ogni caso ferma la disposizione di cui al
 comma 3. 
5-bis.7La
 notificazione in forma semplificata può non contenere taluno degli 
elementi di cui al comma 4, lettere b), c), e) e g), individuati dal 
Garante ai sensi del regolamento di cui all’articolo 33, comma 3, quando
 il trattamento è effettuato: 
 
 
5-quater. 7Il
 titolare si può avvalere della notificazione semplificata o 
dell’esonero di cui ai commi 5-bis e 5-ter, sempre che il trattamento 
riguardi unicamente le finalità, le categorie di dati, di interessati e 
di destinatari della comunicazione e diffusione, individuate, unitamente
 al periodo di conservazione dei dati, dai medesimi commi 5-bis e 5-ter,
 nonché: 
 
5-quinquies. 7Il
 titolare che si avvale dell’esonero di cui al comma 5-ter deve fornire 
gli elementi di cui al comma 4 a chiunque ne faccia richiesta. | |
|  | |
| 3 Per quanto concerne il presente articolo, si rammenta che l’art. 3, comma 4, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467, prevede quanto segue: “Le disposizioni di cui all’articolo 7, commi 3, 4, 5, 5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-quinquies, 13, comma 1, lett. b) e 28, comma 7, della legge 31 dicembre 1996, n. 675 sono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore delle modifiche apportate al regolamento di cui all’articolo 33, comma 3, della medesima legge in applicazione del comma 1 del presente articolo.” | |
| 4 Comma così modificato dall’art. 3, comma 1, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467. | |
| 5 Comma così modificato dall’art. 3, comma 2, d.lg28 dicembre 2001, n. 467. | |
| 6 Lettera così modificata dall’art. 3, comma 3, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467. In base all’art. 24, comma 1, di quest’ultimo d.lg., la disposizione in oggetto si applica a decorrere dal 1 marzo 2002. | |
| 7 Commi aggiunti dall'art. 1, comma 1, d.lg. 28 luglio 1997, n. 255. | |
| 8 Lettera inserita dall'art. 2, comma 1, lett. a), d.lg. 30 luglio 1999, n. 281. | |
| 9 Lettera inserita dall'art. 2, comma 1, lett. b), d.lg. 30 luglio 1999, n. 281. | |
| Art. 8. Responsabile | |
| 
1.
 Il responsabile, se designato, deve essere nominato tra soggetti che 
per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del 
pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi
 compreso il profilo relativo alla sicurezza. 
2.
 Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni 
impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, 
vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e 
delle proprie istruzioni. 
3.
 Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati 
responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione di compiti. 
4. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto. 
5.
 Gli incaricati del trattamento devono elaborare i dati personali ai 
quali hanno accesso attenendosi alle istruzioni del titolare o del 
responsabile. | |
| CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Sezione I - RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI | |
| 
1. I dati personali oggetto di trattamento devono essere: 1-bis.10Il trattamento di dati personali per scopi storici, di ricerca scientifica o di statistica è compatibile con gli scopi per i quali i dati sono raccolti o successivamente trattati e può essere effettuato anche oltre il periodo necessario a questi ultimi scopi. | |
|  | |
| 10 Comma aggiunto dall'art. 3, d.lg. 30 luglio 1999, n. 281. | |
| Art. 10. Informazioni rese al momento della raccolta | |
| 
1.11L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali devono essere previamente informati oralmente o per iscritto circa: 
 
2.
 L'informativa di cui al comma 1 può non comprendere gli elementi già 
noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare
 l'espletamento di funzioni pubbliche ispettive o di controllo, svolte 
per il perseguimento delle finalità di cui agli articoli 4, comma 1, 
lettera e), e 14, comma 1, lettera d). 
3.
 Quando i dati personali non sono raccolti presso l’interessato, 
l’informativa di cui al comma 1 è data al medesimo interessato all’atto 
della registrazione dei dati o, qualora sia prevista la loro 
comunicazione, non oltre la prima comunicazione. 
4.13La
 disposizione di cui al comma 3 non si applica quando l’informativa 
all’interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante dichiari 
manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si 
rivela, a giudizio del Garante, impossibile, ovvero nel caso in cui i 
dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un 
regolamento o dalla normativa comunitaria. La medesima disposizione non 
si applica, altresì, quando i dati sono trattati ai fini dello 
svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397,
 o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria,
 sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per
 il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. | |
|  | |
| 11 Comma così modificato dall'art. 1, d.lg. 9 maggio 1997, n. 123. | |
| 12 Lettera così modificata dall’art. 4, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467. In base all’art. 24, comma 1, di quest’ultimo d.lg., la disposizione in oggetto si applica a decorrere dal 1 marzo 2002. | |
| 13 Comma così modificato dall’art. 19, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467. | |
| CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Sezione II - DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI | |
| Art. 11. Consenso | |
| 
1.
 Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici
 economici è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato. 
2. Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso. 
3.
 Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente, in 
forma specifica e documentata per iscritto, e se sono state rese 
all'interessato le informazioni di cui all'articolo 10. | |
| Art. 12. Casi di esclusione del consenso | |
| 
1. Il consenso non è richiesto quando il trattamento: 
 | |
|  | |
| 14 Lettera così modificata dall’art. 5, comma 1, d.lg28 dicembre 2001, n. 467. | |
| 15 Lettera così sostituita dall'art. 4, comma 1, d.lg. 30 luglio 1999, n. 281. | |
| 16 Lettera così modificata dall'art. 12, comma 1, d.lg. 13 maggio 1998, n. 171. | |
| 17 Lettera così modificata dall’art. 19, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467. | |
| 18 Lettera inserita dall’art. 5, comma 2, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467. Ai sensi dell’art. 24, comma 2, di quest’ultimo decreto, “I provvedimenti attuativi delle disposizioni di cui agli articoli 5, comma 2, e 9 sono adottati, in sede di prima applicazione del presente decreto, entro centoventi giorni a decorrere dal 1 ottobre 2002.” | |
| Art. 13. Diritti dell'interessato | |
| 
1. In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto: 
 
2.
 Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero 1), può 
essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l’esistenza 
di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi 
effettivamente sopportati, secondo le modalità ed entro i limiti 
stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 33, comma 3. 
3.
 I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti 
persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia 
interesse. 
4.
 Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può 
conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad 
associazioni. 
5.
 Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la 
professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia. | |
| Art. 14. Limiti all'esercizio dei diritti | |
| 
1.
 I diritti di cui all'articolo 13, comma 1, lettere c) e d), non possono
 essere esercitati nei confronti dei trattamenti di dati personali 
raccolti: 
 
2.
 Nei casi di cui al comma 1 il Garante, anche su segnalazione 
dell'interessato ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera d), esegue i
 necessari accertamenti nei modi di cui all'articolo 32, commi 6 e 7, e 
indica le necessarie modificazioni ed integrazioni, verificandone 
l'attuazione. | |
|  | |
| 19 Lettera inserita dall’art. 6, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467. | |
| CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Sezione III - SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITA’ DEI DATI E RISARCIMENTO DEL DANNO | |
| Art. 15. Sicurezza dei dati | |
| 
1.
 I dati personali oggetto di trattamento devono essere custoditi e 
controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al 
progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche 
caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante 
l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di 
distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso 
non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle 
finalità della raccolta. 
2.
 Le misure minime di sicurezza da adottare in via preventiva sono 
individuate con regolamento emanato con decreto del Presidente della 
Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 
23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata 
in vigore della presente legge, su proposta del Ministro di grazia e 
giustizia, sentiti l'Autorità per l'informatica nella pubblica 
amministrazione e il Garante. 
3.
 Le misure di sicurezza di cui al comma 2 sono adeguate, entro due anni 
dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente 
con cadenza almeno biennale, con successivi regolamenti emanati con le 
modalità di cui al medesimo comma 2, in relazione all'evoluzione tecnica
 del settore e all'esperienza maturata. 
4.
 Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli organismi di cui
 all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono stabilite con decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri con l’osservanza delle norme che 
regolano la materia. | |
| Art. 16. Cessazione del trattamento dei dati | |
| 
1.
 In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento dei dati, 
il titolare deve notificare preventivamente al Garante la loro 
destinazione. 
2. I dati possono essere: 
 
3.
 La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dalla lettera b) 
del comma 2 o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento 
dei dati personali è nulla ed è punita ai sensi dell’articolo 39, comma 
1. | |
|  | |
| 20 Lettera inserita dall'art. 5, d.lg. 30 luglio 1999, n. 281. | |
| Art. 17. Limiti all'utilizzabilità di dati personali | |
| 
1.
 Nessun atto o provvedimento giudiziario o amministrativo che implichi 
una valutazione del comportamento umano può essere fondato unicamente su
 un trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il 
profilo o la personalità dell'interessato.2.
 L'interessato può opporsi ad ogni altro tipo di decisione adottata 
sulla base del trattamento di cui al comma 1 del presente articolo, ai 
sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera d), salvo che la decisione sia 
stata adottata in occasione della conclusione o dell’esecuzione di un 
contratto, in accoglimento di una proposta dell’interessato o sulla base
 di adeguate garanzie individuate dalla legge. | |
| Art. 18. Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali | |
| 
1.
 Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati 
personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del 
codice civile. | |
| CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Sezione IV - COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI | |
| Art. 19. Incaricati del trattamento | |
| 
1.
 Non si considera comunicazione la conoscenza dei dati personali da 
parte delle persone incaricate per iscritto di compiere le operazioni 
del trattamento dal titolare o dal responsabile, e che operano sotto la 
loro diretta autorità. | |
| Art. 20. Requisiti per la comunicazione e la diffusione dei dati | |
| 
1. La comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte di privati e di enti pubblici economici sono ammesse: 
 
2.
 Alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali da parte di 
soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, si applicano le 
disposizioni dell'articolo 27. | |
|  | |
| 21 Lettera inserita dall’art. 7, comma 1, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467. | |
| 22 Lettera così modificata dall'art. 12, comma 2, d.lg. 13 maggio 1998, n. 171. | |
| 23 Lettera così modificata dall’art. 19, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467. | |
| 24 Lettera inserita dall’art. 7, comma 2, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467. | |
| Art. 21. Divieto di comunicazione e diffusione | |
| 
1.
 Sono vietate la comunicazione e la diffusione di dati personali per 
finalità diverse da quelle indicate nella notificazione di cui 
all'articolo 7. 
2.
 Sono altresì vietate la comunicazione e la diffusione di dati personali
 dei quali sia stata ordinata la cancellazione, ovvero quando sia 
decorso il periodo di tempo indicato nell'articolo 9, comma 1, lettera 
e). 
3. Il 
Garante può vietare la diffusione di taluno dei dati relativi a singoli 
soggetti, od a categorie di soggetti, quando la diffusione si pone in 
contrasto con rilevanti interessi della collettività. Contro il divieto 
può essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo 29, commi 6 e 7. 
4. La comunicazione e la diffusione dei dati sono comunque permesse: 
 | |
|  | |
| 25 Lettera così sostituita dall'art. 4, comma 2, d.lg. 30 luglio 1999, n. 281. | |
| CAPO IV - TRATTAMENTO DI DATI PARTICOLARI | |
| Art. 22. Dati sensibili26 | |
| 
1.
 I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le 
convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni 
politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od 
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, 
nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita 
sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso 
scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante.1-bis.27Il
 comma 1 non si applica ai dati relativi agli aderenti alle confessioni 
religiose i cui rapporti con lo Stato siano regolati da accordi o intese
 ai sensi degli articoli 7 e 8 della Costituzione, nonché relativi ai 
soggetti che con riferimento a finalità di natura esclusivamente 
religiosa hanno contatti regolari con le medesime confessioni, che siano
 trattati dai relativi organi o enti civilmente riconosciuti, sempreché i
 dati non siano comunicati o diffusi fuori delle medesime confessioni. 
Queste ultime determinano idonee garanzie relativamente ai trattamenti 
effettuati. 
1-ter.28Il
 comma 1 non si applica, altresì, ai dati riguardanti l’adesione di 
associazioni od organizzazioni a carattere sindacale o di categoria ad 
altre associazioni, organizzazioni o confederazioni a carattere 
sindacale o di categoria.2.
 Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di 
autorizzazione entro trenta giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia
 equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero 
successivamente, anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante può
 prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il 
titolare del trattamento è tenuto ad adottare. 3.29Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge, nella quale siano specificati i dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite. In mancanza di espressa disposizione di legge, e fuori dai casi previsti dai decreti legislativi di modificazione ed integrazione della presente legge, emanati in attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676, i soggetti pubblici possono richiedere al Garante, nelle more della specificazione legislativa, l'individuazione delle attività, tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico e per le quali è conseguentemente autorizzato, ai sensi del comma 2, il trattamento dei dati indicati al comma 1. 3-bis.30Nei casi in cui è specificata, a norma del comma 3, la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non sono specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili, i soggetti pubblici, in applicazione di quanto previsto dalla presente legge e dai decreti legislativi di attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia di dati sensibili, identificano e rendono pubblici, secondo i rispettivi ordinamenti, i tipi di dati e di operazioni strettamente pertinenti e necessari in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi, aggiornando tale identificazione periodicamente. 4.31I dati personali indicati al comma 1 possono essere oggetto di trattamento previa autorizzazione del Garante: 
 | |
|  | |
| 26 Per quanto concerne il presente articolo, si richiama l'attenzione sul disposto dell'Articolo 17 ("Tutela della salute") del d.lg. 11 maggio 1999, n. 135, recante "Disposizioni integrative della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sul trattamento di dati sensibili da parte dei soggetti pubblici". | |
| 27 Comma inserito dall'art. 5, comma 1, d.lg. 11 maggio 1999, n. 135. | |
| 28 Comma inserito dall’art. 8, comma 1, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467. | |
| 29 Comma così sostituito dall'art. 5, comma 2, d.lg. 11 maggio 1999, n. 135. | |
| 30 Comma inserito dall'art. 5, comma 3, d.lg. 11 maggio 1999, n. 135. | |
| 31 Comma così sostituito dall’art. 8, comma 2, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467. Si ricorda, a proposito di questo comma, quanto previsto dall’art. 24, comma 3, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467: “In sede di prima applicazione della disposizione di cui alla lettera a) del comma 4 dell’articolo 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, introdotta dall’articolo 8 del presente decreto, le garanzie previste nella medesima lettera a) sono determinate dall’associazione, dall’ente o dall’organismo entro il 30 giugno 2002.” | |
| Art. 23. Dati inerenti alla salute32 | |
| 
1.
 Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari 
pubblici possono, anche senza l'autorizzazione del Garante, trattare i 
dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, limitatamente ai 
dati e alle operazioni indispensabili per il perseguimento di finalità 
di tutela dell'incolumità fisica e della salute dell’interessato. Se le 
medesime finalità riguardano un terzo o la collettività, in mancanza del
 consenso dell’interessato, il trattamento può avvenire previa 
autorizzazione del Garante.1-bis.33Con
 decreto del Ministro della sanità adottato ai sensi dell'articolo 17, 
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti la Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 
autonome di Trento e Bolzano e il Garante, sono individuate modalità 
semplificate per le informative di cui all'articolo 10 e per la 
prestazione del consenso nei confronti di organismi sanitari pubblici, 
di organismi sanitari e di esercenti le professioni sanitarie 
convenzionati o accreditati dal Servizio sanitario nazionale, nonché per
 il trattamento dei dati da parte dei medesimi soggetti, sulla base dei 
seguenti criteri: 
 
1-ter.33Il decreto di cui al comma 1 disciplina anche quanto previsto dall'articolo 22, comma 3-bis, della legge. 
1-quater.33In
 caso di incapacità di agire, ovvero di impossibilità fisica o di 
incapacità di intendere o di volere, il consenso al trattamento dei dati
 idonei a rivelare lo stato di salute è validamente manifestato nei 
confronti di esercenti le professioni sanitarie e di organismi sanitari,
 rispettivamente, da chi esercita legalmente la potestà ovvero da un 
familiare, da un prossimo congiunto, da un convivente, o, in loro 
assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimori.2.34I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere resi noti all'interessato o ai soggetti di cui al comma 1-ter solo per il tramite di un medico designato dall'interessato o dal titolare. 
3.
 L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata, salvi i casi di 
particolare urgenza, sentito il Consiglio superiore di sanità. E’ 
vietata la comunicazione dei dati ottenuti oltre i limiti fissati con 
l'autorizzazione. 
4.
 La diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute è vietata, 
salvo nel caso in cui sia necessaria per finalità di prevenzione, 
accertamento o repressione dei reati, con l'osservanza delle norme che 
regolano la materia. | |
|  | |
| 32 Si richiama l'attenzione sul disposto dell'art. 17 ("Tutela della salute") del d.lg. 11 maggio 1999, n. 135, recante "Disposizioni integrative della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sul trattamento di dati sensibili da parte dei soggetti pubblici". | |
| 33 Commi inseriti dall'art. 2, comma 1, d.lg. 30 luglio 1999, n. 282. | |
| 34 Comma così modificato dall'art. 2, comma 2, d.lg. 30 luglio 1999, n. 282. | |
| Art. 24. Dati relativi ai provvedimenti di cui all'articolo 686 del codice di procedura penale | |
| 
1.
 Il trattamento di dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui
 all'articolo 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del codice di 
procedura penale, è ammesso soltanto se autorizzato da espressa 
disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le 
rilevanti finalità di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati
 trattati e le precise operazioni autorizzate. | |
| Art. 24-bis. Altri dati particolari35 | |
| 
1.
 Il trattamento dei dati diversi da quelli di cui agli articoli 22 e 24 
che presenta rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, 
nonché per la dignità dell’interessato, in relazione alla natura dei 
dati o alle modalità del trattamento o agli effetti che può determinare,
 è ammesso nel rispetto di misure ed accorgimenti a garanzia 
dell’interessato, ove prescritti. 
2.
 Le misure e gli accorgimenti di cui al comma 1 sono prescritti dal 
Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge nell’ambito di una 
verifica preliminare all’inizio del trattamento, effettuata anche in 
relazione a determinate categorie di titolari o di trattamenti, sulla 
base di un eventuale interpello del titolare. | |
|  | |
| 35 Articolo inserito dall’art. 9, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467. Ai sensi dell’art. 24, comma 2, di quest’ultimo decreto, “I provvedimenti attuativi delle disposizioni di cui agli articoli 5, comma 2, e 9 sono adottati, in sede di prima applicazione del presente decreto, entro centoventi giorni a decorrere dal 1 ottobre 2002.” | |
| Art. 25. Trattamento di dati particolari nell'esercizio della professione di giornalista | |
| 
1.36Le
 disposizioni relative al consenso dell'interessato e all'autorizzazione
 del Garante, nonché il limite previsto dall'articolo 24,non si 
applicano quando il trattamento dei dati di cui agli articoli 22 e 24 è 
effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per 
l'esclusivo perseguimento delle relative finalità. Il giornalista 
rispetta i limiti del diritto di cronaca, in particolare quello 
dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse 
pubblico, ferma restando la possibilità di trattare i dati relativi a 
circostanze o fatti resi noti direttamente dall'interessato o attraverso
 i suoi comportamenti in pubblico. 
2.37Il
 Garante promuove, nei modi di cui all'articolo 31, comma 1, lettera h),
 l'adozione, da parte del Consiglio nazionale dell'ordine dei 
giornalisti, di un apposito codice di deontologia relativo al 
trattamento dei dati di cui al comma 1 del presente articolo effettuato 
nell'esercizio della professione di giornalista, che preveda misure ed 
accorgimenti a garanzia degli interessati rapportate alla natura dei 
dati, in particolare per quanto riguarda quelli idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. Nella fase di formazione del codice, ovvero successivamente, il Garante in cooperazione con il Consiglio, prescrive eventuali misure e accorgimenti a garanzia degli interessati, che il Consiglio è tenuto a recepire. Il
 Codice è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a cura del Garante, e 
diviene efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione. 
3.
 Ove entro sei mesi dalla proposta del Garante il codice di deontologia 
di cui al comma 2 non sia stato adottato dal Consiglio nazionale 
dell'Ordine dei giornalisti, esso è adottato in via sostitutiva dal 
Garante ed è efficace sino alla adozione di un diverso codice secondo la
 procedura di cui al comma 2. In caso di violazione delle prescrizioni 
contenute nel codice di deontologia, il Garante può vietare il 
trattamento ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera l). 
4.38Nel
 codice di cui ai commi 2 e 3 sono inserite, altresì, prescrizioni 
concernenti i dati personali diversi da quelli indicati negli articoli 
22 e 24. Il codice può prevedere forme semplificate per le informative di cui all’articolo 10. 
4-bis.39Le
 disposizioni della presente legge che attengono all’esercizio della 
professione di giornalista si applicano anche ai trattamenti effettuati 
dai soggetti iscritti nell’elenco dei pubblicisti o nel registro dei 
praticanti di cui agli articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 
69, nonché ai trattamenti temporanei finalizzati esclusivamente alla 
pubblicazione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del 
pensiero. | |
|  | |
| 36 Comma così sostituito dall'art. 12, comma 3, d.lg. 13 maggio 1998, n. 171. | |
| 37 Comma così modificato dall'art. 12, comma 4, d.lg. 13 maggio 1998, n. 171. | |
| 38 Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, d.lg. 9 maggio 1997, n. 123. | |
| 39 Comma aggiunto dall'art. 2, comma 2, d.lg. 9 maggio 1997, n. 123. | |
| Art. 26. Dati concernenti persone giuridiche | |
| 
1.
 Il trattamento nonché la cessazione del trattamento di dati concernenti
 persone giuridiche, enti o associazioni non sono soggetti a 
notificazione. 
2. Ai dati riguardanti persone giuridiche, enti o associazioni non si applicano le disposizioni dell'articolo 28. | |
| CAPO V - TRATTAMENTI SOGGETTI A REGIME SPECIALE | |
| Art. 27. Trattamento da parte di soggetti pubblici | |
| 
1.
 Salvo quanto previsto al comma 2, il trattamento di dati personali da 
parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è 
consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei
 limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti. 
2.
 La comunicazione e la diffusione a soggetti pubblici, esclusi gli enti 
pubblici economici, dei dati trattati sono ammesse quando siano previste
 da norme di legge o di regolamento, o risultino comunque necessarie per
 lo svolgimento delle funzioni istituzionali. In tale ultimo caso deve 
esserne data previa comunicazione nei modi di cui all’articolo 7, commi 2
 e 3 al Garante che vieta, con provvedimento motivato, la comunicazione o
 la diffusione se risultano violate le disposizioni della presente 
legge. 
3. La 
comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte di soggetti 
pubblici a privati o a enti pubblici economici sono ammesse solo se 
previste da norme di legge o di regolamento. 
4.
 I criteri di organizzazione delle amministrazioni pubbliche di cui 
all'articolo 5 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono 
attuati nel pieno rispetto delle disposizioni della presente legge. | |
| Art. 28. Trasferimento di dati personali all'estero | |
| 
1.40Il
 trasferimento anche temporaneo fuori del territorio nazionale, con 
qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento deve 
essere previamente notificato al Garante, qualora sia diretto verso un 
Paese non appartenente all’Unione europea e ricorra uno dei casi individuati ai sensi dell’articolo 7, comma 1. 
2.
 Il trasferimento può avvenire soltanto dopo quindici giorni dalla data 
della notificazione; il termine è di venti giorni qualora il 
trasferimento riguardi taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24. 
3.41Il
 trasferimento è vietato qualora l’ordinamento dello Stato di 
destinazione o di transito dei dati non assicuri un livello di tutela 
delle persone adeguato. Sono valutate anche le modalità del 
trasferimento e dei trattamenti previsti, le relative finalità, la 
natura dei dati e le misure di sicurezza. 
4. Il trasferimento è comunque consentito qualora: 
 
5.
 Contro il divieto di cui al comma 3 del presente articolo può essere 
proposta opposizione ai sensi dell'articolo 29, commi 6 e 7. 
6.
 Le disposizioni del presente articolo non si applicano al trasferimento
 di dati personali effettuato nell'esercizio della professione di 
giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità. 
7.
 La notificazione di cui al comma 1 del presente articolo è effettuata 
ai sensi dell'articolo 7 ed è annotata in apposita sezione del registro 
previsto dall'articolo 31, comma 1, lettera a). La notificazione può 
essere effettuata con un unico atto unitamente a quella prevista 
dall’articolo 7. | |
|  | |
| 40 Comma così modificato dall’art. 10, comma 1, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467. | |
| 41 Comma così modificato dall’art. 10, comma 2, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467, che ha soppresso in fine le parole “ovvero, se si tratta dei dati di cui agli articoli 22 e 24, di grado pari a quello assicurato dall'ordinamento italiano.” | |
| 42 Lettera così modificata dall’art. 10, comma 3, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467. | |
| 43 Lettera così modificata dall’art. 19, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467. | |
| 44 Lettera così modificata dall’art. 10, comma 4, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467. | |
| 45 Lettera inserita dall'art. 4, comma 3, d.lg. 30 luglio 1999, n. 281. | |
| CAPO VI - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE | |
| Art. 29. Tutela | |
| 
1.
 I diritti di cui all'articolo 13, comma 1, possono essere fatti valere 
dinanzi all'autorità giudiziaria o con ricorso al Garante. Il ricorso al
 Garante non può essere proposto qualora, per il medesimo oggetto e tra 
le stesse parti, sia stata già adita l'autorità giudiziaria. 
2.
 Salvi i casi in cui il decorso del termine esporrebbe taluno a 
pregiudizio imminente ed irreparabile, il ricorso al Garante può essere 
proposto solo dopo che siano decorsi cinque giorni dalla richiesta 
avanzata sul medesimo oggetto al responsabile. La presentazione del 
ricorso rende improponibile un'ulteriore domanda dinanzi all'autorità 
giudiziaria tra le stesse parti e per il medesimo oggetto. 
3.
 Nel procedimento dinanzi al Garante il titolare, il responsabile e 
l'interessato hanno diritto di essere sentiti, personalmente o a mezzo 
di procuratore speciale, e hanno facoltà di presentare memorie o 
documenti. Il Garante può disporre, anche d'ufficio, l'espletamento di 
perizie. 
4. 
Assunte le necessarie informazioni il Garante, se ritiene fondato il 
ricorso, ordina al titolare e al responsabile, con decisione motivata, 
la cessazione del comportamento illegittimo, indicando le misure 
necessarie a tutela dei diritti dell'interessato e assegnando un termine
 per la loro adozione. Il provvedimento è comunicato senza ritardo alle 
parti interessate, a cura dell'ufficio del Garante. La mancata pronuncia
 sul ricorso, decorsi trenta46giorni dalla data di presentazione, equivale a rigetto. 
5.
 Se la particolarità del caso lo richiede, il Garante può disporre in 
via provvisoria il blocco in tutto o in parte di taluno dei dati ovvero 
l'immediata sospensione di una o più operazioni del trattamento. Il 
provvedimento cessa di avere ogni effetto se, entro i successivi venti 
giorni, non è adottata la decisione di cui al comma 4 ed è impugnabile 
unitamente a tale decisione. 
6.
 Avverso il provvedimento espresso o il rigetto tacito di cui al comma 
4, il titolare o l'interessato possono proporre opposizione al tribunale
 del luogo ove risiede il titolare, entro il termine di trenta giorni 
dalla data di comunicazione del provvedimento o dalla data del rigetto 
tacito. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento.6-bis.47Il
 decorso dei termini previsti dai commi 4, 5 e 6 è sospeso di diritto 
dal 1° al 30 agosto di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine 
del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante tale 
periodo, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo medesimo. La 
sospensione non opera nei casi in cui sussista il pregiudizio di cui al 
comma 2 e non preclude l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 5. 
7.
 Il tribunale provvede nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del 
codice di procedura civile, anche in deroga al divieto di cui 
all'articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E), e può 
sospendere, a richiesta, l'esecuzione del provvedimento. Avverso il 
decreto del tribunale è ammesso unicamente il ricorso per cassazione. 
8.
 Tutte le controversie, ivi comprese quelle inerenti il rilascio 
dell'autorizzazione di cui all'articolo 22, comma 1, o che riguardano, 
comunque, l'applicazione della presente legge, sono di competenza 
dell'autorità giudiziaria ordinaria. 
9. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche nei casi di violazione dell'articolo 9. | |
|  | |
| 46 Parola così sostituita dall'art. 13, comma 1, lett. a), d.lg. 30 luglio 1999, n. 281 | |
| 47 Comma inserito dall'art. 13, comma 1, lett. b), d.lg. 30 luglio 1999, n. 281. | |
| CAPO VII - GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 48[Denominazione così modificata dall'art. 3, comma 1, d.lg. 9 maggio 1997, n. 123] | |
| Art. 30. Istituzione del Garante | |
| 
2. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione. 
3.
 Il Garante è organo collegiale costituito da quattro membri, eletti due
 dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto 
limitato. Essi eleggono nel loro ambito un presidente, il cui voto 
prevale in caso di parità. I membri sono scelti tra persone che 
assicurino indipendenza e che siano esperti di riconosciuta competenza 
delle materie del diritto o dell’informatica, garantendo la presenza di 
entrambe le qualificazioni. 
4.
 Il presidente e i membri durano in carica quattro anni e non possono 
essere confermati per più di una volta; per tutta la durata 
dell’incarico il presidente e i membri non possono esercitare, a pena di
 decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né essere 
amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire 
cariche elettive. 
5.
 All’atto dell’accettazione della nomina il presidente e i membri sono 
collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o 
magistrati in attività di servizio; se professori universitari di ruolo,
 sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell’articolo 13 
del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e 
successive modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o in 
aspettativa non può essere sostituito. 
6.
 Al presidente compete una indennità di funzione non eccedente, nel 
massimo, la retribuzione spettante al primo presidente della Corte di 
cassazione. Ai membri compete un’indennità di funzione non eccedente, 
nel massimo, i due terzi di quella spettante al presidente. Le predette 
indennità di funzione sono determinate, con il regolamento di cui 
all’articolo 33, comma 3, in misura tale da poter essere corrisposte a 
carico degli ordinari stanziamenti. | |
|  | |
| 49 Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, d.lg. 9 maggio 1997, n. 123. | |
| Art. 31. Compiti del Garante | |
| 
1. Il Garante ha il compito di: 
 
2.
 Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun ministro consultano 
il Garante all’atto della predisposizione delle norme regolamentari e 
degli atti amministrativi suscettibili di incidere sulle materie 
disciplinate dalla presente legge. 
3.
 Il registro di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, è 
tenuto nei modi di cui all’articolo 33, comma 5. Entro il termine di un 
anno dalla data della sua istituzione, il Garante promuove opportune 
intese con le province ed eventualmente con altre pubbliche 
amministrazioni al fine di assicurare la consultazione del registro 
mediante almeno un terminale dislocato su base provinciale, 
preferibilmente nell’ambito dell’ufficio per le relazioni con il 
pubblico di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
 n. 29, e successive modificazioni. 
4.
 Contro il divieto di cui al comma 1, lettera l), del presente articolo,
 può essere proposta opposizione ai sensi dell’articolo 29, commi 6 e 7. 
5.
 Il Garante e l’Autorità per l’informatica nella pubblica 
amministrazione cooperano tra loro nello svolgimento dei rispettivi 
compiti; a tal fine, invitano il presidente o un suo delegato membro 
dell’altro organo a partecipare alle riunioni prendendo parte alla 
discussione di argomenti di comune interesse iscritti all’ordine del 
giorno; possono richiedere, altresì, la collaborazione di personale 
specializzato addetto all’altro organo. 
6.
 Le disposizioni del comma 5 si applicano anche nei rapporti tra il 
Garante e le autorità di vigilanza competenti per il settore creditizio,
 per le attività assicurative e per la radiodiffusione e l’editoria. | |
|  | |
| 50 Lettera così modificata dall’art. 11, comma 1, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467. | |
| 51 Lettera così modificata dall’art. 11, comma 2, d.lg28 dicembre 2001, n. 467. | |
| Art. 32. Accertamenti e controlli | |
| 
1.
 Per l’espletamento dei propri compiti il Garante può richiedere al 
responsabile, al titolare, all’interessato o anche a terzi di fornire 
informazioni e di esibire documenti. 
2.
 Il Garante, qualora ne ricorra la necessità ai fini del controllo del 
rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati 
personali, può disporre accessi alle banche di dati o altre ispezioni e 
verifiche nei luoghi ove si svolge il trattamento o nei quali occorre 
effettuare rilevazioni comunque utili al medesimo controllo, 
avvalendosi, ove necessario, della collaborazione di altri organi dello 
Stato. 
3. Gli
 accertamenti di cui al comma 2 sono disposti previa autorizzazione del 
presidente del tribunale competente per territorio in relazione al luogo
 dell’accertamento, il quale provvede senza ritardo sulla richiesta del 
Garante, con decreto motivato; le relative modalità di svolgimento sono 
individuate con il regolamento di cui all’articolo 33, comma 3. 
4. I soggetti interessati agli accertamenti sono tenuti a farli eseguire. 
5.
 Resta fermo quanto previsto dall’articolo 220 delle norme di 
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura 
penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. 
6.
 Per i trattamenti di cui agli articoli 4 e 14, comma 1, gli 
accertamenti sono effettuati per il tramite di un membro designato dal 
Garante. Se il trattamento non risulta conforme alle disposizioni di 
legge o di regolamento, il Garante indica al titolare o al responsabile 
le necessarie modificazioni ed integrazioni e ne verifica l’attuazione. 
Se l’accertamento è stato richiesto dall’interessato, a quest’ultimo è 
fornito in ogni caso un riscontro circa il relativo esito, salvo che 
ricorrano i motivi di cui all’articolo 10, comma 4, della legge 1° 
aprile 1981, n. 121, come sostituito dall’articolo 42, comma 1, della 
presente legge, o motivi di difesa o di sicurezza dello Stato. 
7.
 Gli accertamenti di cui al comma 6 non sono delegabili. Qualora risulti
 necessario in ragione della specificità della verifica, il membro 
designato può farsi assistere da personale specializzato che è tenuto al
 segreto ai sensi dell’articolo 33, comma 6. Gli atti e i documenti 
acquisiti sono custoditi secondo modalità tali da assicurarne la 
segretezza e sono conoscibili dal presidente e dai membri del Garante e,
 se necessario per lo svolgimento delle funzioni dell’organo, da un 
numero delimitato di addetti al relativo ufficio individuati dal Garante
 sulla base di criteri definiti dal regolamento di cui all’articolo 33, 
comma 3. Per gli accertamenti relativi agli organismi e ai dati di cui 
all’articolo 4, comma 1, lettera b), il membro designato prende visione 
degli atti e dei documenti rilevanti e riferisce oralmente nelle 
riunioni del Garante. | |
| Art. 33. Ufficio del Garante | |
| 
1. Alle dipendenze del Garante è posto un ufficio composto, in sede di prima applicazione della presente legge,52da
 dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, collocati 
fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui 
servizio presso il medesimo ufficio è equiparato ad ogni effetto di 
legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza.
 Il relativo contingente è determinato, in misura non superiore a 
quarantacinque unità, su proposta del Garante medesimo, con decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del 
tesoro e per la funzione pubblica, entro novanta giorni dalla data di 
elezione del Garante. Il segretario generale può essere scelto anche tra magistrati ordinari o amministrativi.53 
1-bis.54E’
 istituito il ruolo organico del personale dipendente del Garante. Con 
proprio regolamento il Garante definisce: a) l’ordinamento delle 
carriere e le modalità del reclutamento secondo le procedure previste 
dall’articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e 
successive modificazioni; b) le modalità dell’inquadramento in ruolo del
 personale in servizio alla data dell’entrata in vigore del regolamento;
 c) il trattamento giuridico ed economico del personale secondo i 
criteri previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e, per gli 
incarichi di funzioni dirigenziali, dall’articolo 19, comma 6, del 
citato decreto legislativo n. 29, come sostituito dall’articolo 13 del 
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, tenuto conto delle specifiche 
esigenze funzionali e organizzative. Il regolamento è pubblicato nella 
Gazzetta ufficiale. Nelle more della più generale razionalizzazione del 
trattamento economico delle autorità amministrative indipendenti, al 
personale è attribuito l’ottanta per cento del trattamento economico del
 personale dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Per il 
periodo intercorrente tra l’8 maggio 1997 e la data di entrata in vigore
 del regolamento, resta ferma l’indennità di cui all’articolo 41 del 
decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 231, 
corrisposta al personale in servizio. Dal 1° gennaio 1998 e fino alla 
data di entrata in vigore del medesimo regolamento, è inoltre 
corrisposta la differenza tra il nuovo trattamento e la retribuzione già
 in godimento maggiorata della predetta indennità di funzione.1-ter.54  L’ufficio
 può avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti dello Stato o di 
altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati in 
posizione di fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi 
ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi dell’articolo 13 del decreto
 del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive 
modificazioni, in numero non superiore, complessivamente, a venti unità e
 per non oltre il venti per cento delle qualifiche dirigenziali, 
lasciando non coperto un corrispondente numero di posti di ruolo. Al 
personale di cui al presente comma è corrisposta una indennità pari alla
 eventuale differenza tra il trattamento erogato dall’amministrazione o 
dall’ente di provenienza e quello spettante al corrispondente personale 
di ruolo, e comunque non inferiore alla indennità di cui all’articolo 41
 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 231. 1-quater.55Con proprio regolamento il Garante ripartisce l'organico, fissato nel limite di cento unità, tra il personale dei diversi livelli e quello delle qualifiche dirigenziali e disciplina l’organizzazione, il funzionamento dell’ufficio, la riscossione e la utilizzazione dei diritti di segreteria, ivi compresi quelli corrisposti dall'8 maggio 1997, e la gestione delle spese, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato. Il regolamento è pubblicato nella Gazzetta ufficiale. 
1-quinquies.55In
 aggiunta al personale di ruolo, l’ufficio può assumere direttamente 
dipendenti con contratto a tempo determinato disciplinato dalle norme di
 diritto privato, in numero non superiore a venti unità, ivi compresi i consulenti assunti con contratto a tempo determinato ai sensi del comma 4. 
1-sexies.55All’ufficio
 del Garante, al fine di garantire la responsabilità e l’autonomia ai 
sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e 
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive 
modificazioni, si applicano i principi riguardanti l’individuazione e le
 funzioni del responsabile del procedimento, nonché quelli relativi alla
 distinzione fra le funzioni di indirizzo e di controllo, attribuite 
agli organi di vertice, e quelli concernenti le funzioni di gestione 
attribuite ai dirigenti. 
2.
 Le spese di funzionamento dell’ufficio del Garante sono poste a carico 
di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto 
in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro.
 Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della 
Corte dei conti. 
3.56In sede di prima applicazione della presente legge,
 le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell’ufficio 
del Garante, nonché quelle dirette a disciplinare la riscossione dei 
diritti di segreteria e la gestione delle spese, anche in deroga alle 
disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono adottate con 
regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, entro 
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa 
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato,
 su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i
 Ministri del tesoro, di grazia e giustizia e dell’interno, e su parere 
conforme del Garante stesso. Nel medesimo regolamento sono determinate le indennità di cui all'articolo 30, comma 6, e altresì
 previste le norme concernenti il procedimento dinanzi al Garante di cui
 all’articolo 29, commi da 1 a 5, secondo modalità tali da assicurare, 
nella speditezza del procedimento medesimo, il pieno rispetto del 
contraddittorio tra le parti interessate, nonché le norme volte a 
precisare le modalità per l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 
13, nonché della notificazione di cui all’articolo 7, per via telematica
 o mediante supporto magnetico o lettera raccomandata con avviso di 
ricevimento o altro idoneo sistema. Il parere del Consiglio di Stato 
sullo schema di regolamento è reso entro trenta giorni dalla ricezione 
della richiesta; decorso tale termine il regolamento può comunque essere
 emanato.573-bis.58Con
 effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma
 1-quater, cessano di avere vigore le norme adottate ai sensi del comma 
3, primo periodo. 
4.59Nei
 casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei problemi lo 
richiedano, il Garante può avvalersi dell’opera di consulenti, i quali 
sono remunerati in base alle vigenti tariffe professionali ovvero 
sono assunti con contratti a tempo determinato, di durata non superiore a
 due anni, che possono essere rinnovati per non più di due volte. 
5.
 Per l’espletamento dei propri compiti, l’ufficio del Garante può 
avvalersi di sistemi automatizzati ad elaborazione informatica e di 
strumenti telematici propri ovvero, salvaguardando le garanzie previste 
dalla presente legge, appartenenti all’Autorità per l’informatica nella 
pubblica amministrazione o, in caso di indisponibilità, ad enti pubblici
 convenzionati. 
6.
 Il personale addetto all’ufficio del Garante ed i consulenti sono 
tenuti al segreto su tutto ciò di cui siano venuti a conoscenza, 
nell’esercizio delle proprie funzioni, in ordine a banche di dati e ad 
operazioni di trattamento. 
6-bis.60Il
 personale dell'ufficio del Garante addetto agli accertamenti di cui 
all'articolo 32 riveste, in numero non superiore a cinque unità, nei 
limiti del servizio cui è destinato e secondo le rispettive attribuzioni, la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria. | |
|  | |
| 52 Parole inserite dall'art. 1, comma 1, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 51. | |
| 53 Parole aggiunte dall'art. 3, comma 2, d.lg. 9 maggio 1997, n. 123. | |
| 54 Commi aggiunti dall'art. 1, comma 2, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 51. | |
| 55 Commi aggiunti dall'art. 2, comma 1, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 51. | |
| 56 Comma così modificato dall'art. 2, comma 2, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 51. | |
| 57 L’art. 5, comma 3, del decreto legislativo 9 maggio 1997, n. 123, prevede che “Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, per la gestione delle spese dell’ufficio del Garante per la protezione dei dati personali si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel regolamento per la gestione delle spese occorrenti per il funzionamento dell’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione, approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 ottobre 1994, n. 769, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 2 aprile 1995.” | |
| 58 Comma inserito dall'art. 2, comma 3, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 51. | |
| 59 Comma così modificato dall'art. 2, comma 4, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 51. | |
| 60 Comma aggiunto dall'art. 2, comma 5, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 51. | |
| CAPO VIII -SANZIONI | |
| Art. 34. Omessa o incompleta notificazione61 | |
| 
1.61bisChiunque,
 essendovi tenuto, non provvede tempestivamente alle notificazioni in 
conformità a quanto previsto dagli articoli 7, 16, comma 1, e 28, ovvero
 indica in esse notizie incomplete, è punito con la sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire 
sessanta milioni e con la sanzione amministrativa accessoria della 
pubblicazione dell’ordinanza-ingiunzione. | |
|  | |
| 61 Articolo così sostituito dall’art. 12, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467. | |
| 61bis In relazione al presente articolo, si rammenta il disposto dell'art. 12, comma 2, d. lg. 28 dicembre 2001, n. 467: "Alle violazioni dell’articolo 34 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, commesse prima dell’entrata in vigore del presente decreto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 100, 101 e 102 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507." | |
| Art. 35. Trattamento illecito di dati personali | |
| 
1.
 Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di 
trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, 
procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto 
disposto dagli articoli 11, 20 e 27, è punito con la reclusione sino a 
due anni o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con 
la reclusione da tre mesi a due anni. 
2.62Salvo
 che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne 
per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 21, 22, 23, 24 e 24-bis, ovvero del divieto di cui all’articolo 28, comma 3, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni. 
3. Se dai fatti di cui ai commi 1 e 2 deriva nocumento, la reclusione è da uno a tre anni. | |
|  | |
| 62 Comma così modificato dall’art. 13, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467. | |
| Art. 36. Omessa adozione di misure necessarie alla sicurezza dei dati63 | |
| 
1. Chiunque,
 essendovi tenuto, omette di adottare le misure necessarie a garantire 
la sicurezza dei dati personali, in violazione delle disposizioni dei 
regolamenti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 15, è punito con 
l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da lire dieci milioni a lire 
ottanta milioni. 
2. All’autore
 del reato, all’atto dell’accertamento o, nei casi complessi, anche con 
successivo atto del Garante, è impartita una prescrizione fissando un 
termine per la regolarizzazione non eccedente il periodo di tempo 
tecnicamente necessario, prorogabile in caso di particolare complessità o
 per l’oggettiva difficoltà dell’adempimento e comunque non superiore a 
sei mesi. Nei sessanta giorni successivi allo scadere del termine, se 
risulta l’adempimento alla prescrizione, l'autore del reato è ammesso 
dal Garante a pagare una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda 
stabilita per la contravvenzione. L'adempimento e il pagamento 
estinguono il reato. L’organo che impartisce la prescrizione e il 
pubblico ministero provvedono nei modi di cui agli articoli 21, 22, 23 e
 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, in quanto 
applicabili. | |
|  | |
| 63 Articolo così sostituito dall’art. 14, comma 1, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467. L’art. 14, comma 2, di quest’ultimo d.lg. prevede, inoltre, che “Per i procedimenti penali per il reato di cui all’articolo 36 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 in corso, entro quaranta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto l’autore del reato può fare richiesta all’autorità giudiziaria di essere ammesso alla procedura indicata all’articolo 36, comma 2, della medesima legge n. 675 del 1996, come sostituito dal presente decreto. L’Autorità giudiziaria dispone la sospensione del procedimento e trasmette gli atti al Garante per la protezione dei dati personali che provvede ai sensi del medesimo articolo 36, comma 2”. | |
| Art. 37. Inosservanza dei provvedimenti del Garante | |
| 
1.64Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal Garante ai sensi dell’articolo 22, comma 2, o degli articoli 29, commi 4 e 5, e 31, comma 1, lettera l), è punito con la reclusione da tre mesi a due anni. | |
|  | |
| 64 Comma così modificato dall’art. 15, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467. | |
| Art. 37-bis Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante65 | |
| 
1.
 Chiunque, nelle notificazioni di cui agli articoli 7, 16, comma 1, e 28
 o in atti, documenti o dichiarazioni resi o esibiti in un procedimento 
dinanzi al Garante o nel corso di accertamenti, dichiara o attesta 
falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi, è 
punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la 
reclusione da sei mesi a tre anni. | |
|  | |
| 65 Articolo inserito dall’art. 16, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467. | |
| Art. 38. Pena accessoria | |
| 
1. La condanna per uno dei delitti previsti dalla presente legge importa la pubblicazione della sentenza. | |
| Art. 39. Sanzioni amministrative | |
| 
1.66Chiunque
 omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti 
dal Garante ai sensi degli articoli 29, comma 4, e 32, comma 1, è punito
 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquemilioni a lire trentamilioni. 
2.67La
 violazione delle disposizioni di cui all’articolo 10 è punita con la 
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a
 lire diciotto milioni o, nei casi di cui agli articoli 22, 24 e 24-bis 
o, comunque, di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o più 
interessati, da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La somma può 
essere aumentata sino al triplo quando essa risulti inefficace in 
ragione delle condizioni economiche del contravventore. La violazione 
della disposizione di cui all’articolo 23, comma 2, è punita con la 
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 
cinquecentomila a lire tre milioni. 
3.68L’organo competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni di cui al presente capo69è
 il Garante. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della 
legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. I 
proventi, nella misura del cinquanta per cento del totale annuo, sono 
riassegnati al fondo di cui all'articolo 33, comma 2, e sono utilizzati 
unicamente per l'esercizio dei compiti di cui agli articoli 31, comma 1,
 lettera i) e 32. | |
|  | |
| 66 Comma così modificato dall’art. 17, comma 1, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467. | |
| 67 Comma così sostituito dall’art. 14, comma 2, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467. | |
| 68 Comma così modificato dall'art. 14, d.lg. 30 luglio 1999, n. 281. | |
| 69 Parole così sostituite dall’art. 14, comma 3, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467. | |
| CAPO IX - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI ED ABROGAZIONI | |
| Art. 40. Comunicazioni al Garante | |
| 
1.
 Copia dei provvedimenti emessi dall’autorità giudiziaria in relazione a
 quanto previsto dalla presente legge e dalla legge 23 dicembre 1993, n.
 547, è trasmessa, a cura della cancelleria, al Garante. | |
| Art. 41. Disposizioni transitorie | |
| 
1.70Fermo
 restando l’esercizio dei diritti di cui agli articoli 13 e 29, le 
disposizioni della presente legge che prescrivono il consenso 
dell’interessato non si applicano in riferimento ai dati personali 
raccolti precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 
stessa, o il cui trattamento sia iniziato prima di tale data. Resta 
salva l’applicazione delle disposizioni relative alla comunicazione e 
alla diffusione dei dati previste dalla presente legge. Le disposizioni del presente comma restano in vigore sino alla data del 30 giugno 2003.2.71Per
 i trattamenti di dati personali iniziati prima del 1 gennaio 1998, le 
notificazioni prescritte dagli articoli 7 e 28 sono effettuate dal 1 
gennaio 1998 al 31 marzo 1998 ovvero, per i trattamenti di cui 
all’articolo 5 riguardanti dati diversi da quelli di cui agli articoli 
22 e 24, nonché per quelli di cui all’articolo 4, comma 1, lettere c), 
d) ed e), dal 1 aprile 1998 al 30 giugno 1998. 
3.
 Le misure minime di sicurezza di cui all’articolo 15, comma 2, devono 
essere adottate entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in 
vigore del regolamento ivi previsto. Fino al decorso di tale termine, i 
dati personali devono essere custoditi in maniera tale da evitare un 
incremento dei rischi di cui all’articolo 15, comma 1. 
4.
 Le misure di cui all’articolo 15, comma 3, devono essere adottate entro
 il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore dei regolamenti 
ivi previsti. 
5.72Nei ventiquattro mesi
 successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, i 
trattamenti dei dati di cui all’articolo 22, comma 3, ad opera di 
soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, e all’articolo 
24, possono essere proseguiti anche in assenza delle disposizioni di 
legge ivi indicate, previa comunicazione al Garante. 
6.
 In sede di prima applicazione della presente legge, fino alla elezione 
del Garante ai sensi dell’articolo 30, le funzioni del Garante sono 
svolte dal presidente dell’Autorità per l’informatica nella pubblica 
amministrazione, fatta eccezione per l’esame dei ricorsi di cui 
all’articolo 29.7.73Le
 disposizioni della presente legge che prevedono un’autorizzazione del 
Garante si applicano limitatamente alla medesima autorizzazione e fatta 
eccezione per la disposizione di cui all’articolo 28, comma 4, lettera 
g), a decorrere dal 30 novembre 1997. Le medesime disposizioni possono 
essere applicate dal Garante anche mediante il rilascio di 
autorizzazioni relative a determinate categorie di titolari o di 
trattamenti. 7-bis.74In sede di prima applicazione della presente legge, le informative e le comunicazioni di cui agli articoli 10, comma 3, e 27, comma 2, possono essere date entro il 30 novembre 1997. | |
|  | |
| 70 Comma così modificato dall’art. 18, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467. | |
| 71 Comma così sostituito dall'art. 2, d.lg. 28 luglio 1997, n. 255. | |
| 72 Comma da ultimo così modificato dall'art. 1, comma 1, d.lg. 6 novembre 1998, n. 389. | |
| 73 Comma così sostituito dall'art. 4, comma 1, d.lg. 9 maggio 1997, n. 123. | |
| 74 Comma aggiunto dall'art. 4, comma 2, d.lg. 9 maggio 1997, n. 123. | |
| Art. 42. Modifiche a disposizioni vigenti | |
| 
1. L’articolo 10 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è sostituito dal seguente: 
 
2.
 Il comma 1 dell’articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.
 39, è sostituito dal seguente: "1. E’ istituita l’Autorità per 
l’informatica nella pubblica amministrazione, denominata Autorità ai 
fini del presente decreto; tale Autorità opera in piena autonomia e con 
indipendenza di giudizio e di valutazione.". 
3.
 Il comma 1 dell’articolo 5 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.
 39, è sostituito dal seguente: "1. Le norme concernenti 
l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità, l’istituzione del 
ruolo del personale, il relativo trattamento giuridico ed economico e 
l’ordinamento delle carriere, nonché la gestione delle spese nei limiti 
previsti dal presente decreto, anche in deroga alle disposizioni sulla 
contabilità generale dello Stato, sono adottate con regolamento emanato 
con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del 
Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del 
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del 
tesoro e su parere conforme dell’Autorità medesima. Il parere del 
Consiglio di Stato sullo schema di regolamento è reso entro trenta 
giorni dalla ricezione della richiesta, decorsi i quali il regolamento 
può comunque essere emanato. Si applica il trattamento economico 
previsto per il personale del Garante per l’editoria e la 
radiodiffusione ovvero dell’organismo che dovesse subentrare nelle 
relative funzioni, fermo restando il limite massimo complessivo di 
centocinquanta unità. Restano altresì fermi gli stanziamenti dei 
capitoli di cui al comma 2, così come determinati per il 1995 e tenendo 
conto dei limiti di incremento previsti per la categoria IV per il 
triennio 1996-1998.". 
4.75Negli
 articoli 9, comma 2 e 10, comma 2, della legge 30 settembre 1993, n. 
388, le parole: "Garante per la protezione dei dati" sono sostituite 
dalle seguenti: "Garante per la protezione dei dati personali". | |
|  | |
| 75 Commi così modificati dall'art. 5, comma 1, d.lg. 9 maggio 1997, n. 123. | |
| Art. 43. Abrogazioni | |
| 
1.
 Sono abrogate le disposizioni di legge o di regolamento incompatibili 
con la presente legge e, in particolare, il quarto comma dell’articolo 8
 ed il quarto comma dell’articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121. 
Entro sei mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all’articolo 
33, comma 1, della presente legge, il Ministro dell’interno trasferisce 
all’ufficio del Garante il materiale informativo raccolto a tale data in
 attuazione del citato articolo 8 della legge n. 121 del 1981. 
2.
 Restano ferme le disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300, e 
successive modificazioni, nonché, in quanto compatibili, le disposizioni
 della legge 5 giugno 1990, n. 135, e successive modificazioni, del 
decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, nonché le vigenti norme in
 materia di accesso ai documenti amministrativi ed agli archivi di 
Stato. Restano altresì ferme le disposizioni di legge che stabiliscono 
divieti o limiti più restrittivi in materia di trattamento di taluni 
dati personali. 
3.
 Per i trattamenti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera e), della 
presente legge, resta fermo l’obbligo di conferimento di dati ed 
informazioni di cui all’articolo 6, primo comma, lettera a), della legge
 1° aprile 1981, n. 121. | |
| CAPO X - COPERTURA FINANZIARIA ED ENTRATA IN VIGORE | |
| Art. 44. Copertura finanziaria | |
| 
1.
 All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in 
lire 8.029 milioni per il 1997 ed in lire 12.045 milioni a decorrere dal
 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento 
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1997, 
all’uopo utilizzando per il 1997, quanto a lire 4.553 milioni, 
l’accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri e, quanto a
 lire 3.476 milioni, l’accantonamento riguardante la Presidenza del 
Consiglio dei ministri e, per gli anni 1998 e 1999, quanto a lire 6.830 
milioni, le proiezioni per gli stessi anni dell’accantonamento 
riguardante il Ministero degli affari esteri e, quanto a lire 5.215 
milioni, le proiezioni per gli stessi anni dell’accantonamento 
riguardante la Presidenza del Consiglio dei ministri. 
2.Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. | |
| Art. 45. Entrata in vigore | |
| 
1. La presente legge entra in vigore centoventi giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 Per i trattamenti svolti senza l’ausilio di mezzi elettronici o 
comunque automatizzati che non riguardano taluno dei dati di cui agli 
articoli 22 e 24, le disposizioni della presente legge si applicano a 
decorrere dal 1° gennaio 1998. Fermo restando quanto previsto 
dall’articolo 9, comma 2, della legge 30 settembre 1993, n. 388, la 
presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, limitatamente ai 
trattamenti di dati effettuati in esecuzione dell’accordo di cui 
all’articolo 4, comma 1, lettera a) e alla nomina del Garante. | |
| Testo aggiornato in base ai seguenti decreti legislativi | |
| 
n. 467 del 28 dicembre 2001 n. 282 del 30 luglio 1999 n. 281 del 30 luglio 1999 n. 135 dell'11 maggio 1999 n. 51 del 26 febbraio 1999 n. 389 del 06 novembre 1998 n. 171 del 13 maggio 1998 n. 135 dello 08 maggio 1998 n. 255 del 28 luglio 1997 n. 123 del 09 maggio 1997 | |

 
