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venerdì 28 settembre 2012

ASPEI nazionale - REGOLAMENTO dell'Associazione

Regolamento dell’associazione

Scritto da admin il 1 marzo, 2011. Categoria Associazione

APPROVATO DAL COMITATO NAZIONALE DI COORDINAMENTO
IL 2 MAGGIO 2008
Art.1 All’As.Pe.I. (Associazione Pedagogica Italiana) possono iscriversi i docenti delle scuole di ogni ordine e grado, i docenti universitari, le persone o gli Enti che svolgono attività nel campo sociale con funzioni educative o che abbiano specifici interessi e / o competenze rispetto ai problemi dell’educazione.
L’eccezione al requisito della cittadinanza italiana è consentita soltanto per gli associati onorari,  benemeriti e per le organizzazioni aderenti.
Art. 2 Gli associati possono essere ordinari, onorari e benemeriti come previsto dall’art. 8 dello Statuto.
I consigli direttivi delle sezioni in cui si articola l’associazione, possono avanzare proposte di nomina di  associati onorari,alla presidenza nazionale per l’opportuna deliberazione del Comitato Nazionale di Coordinamento; è facoltà di detto comitato nominare associati onorari gli associati compresi nella categoria dei benemeriti, anche su proposta delle sezioni.
Art. 3 In ogni comune possono costituirsi più sezioni, spontaneamente o su promozione di altra sezione; in ogni caso, l’atto costitutivo (verbale) va trasmesso, per la sua approvazione, al Presi-dente nazionale con le modalità previste dagli articoli 15 e 20 del presente regolamento.
Art. 4 L’ammissione di nuovi associati è decisa dal consiglio direttivo di ogni sezione.
Art. 5 E’ ammessa l’iscrizione in una sezione diversa da quella del comune di residenza se que-sto può facilitare i rapporti e le collaborazioni con l’Associazione.
Art. 6 Ogni sezione può adottare  un proprio regolamento che non potrà essere in contrasto con lo Statuto ed il Regolamento generale dell’As.Pe.I. Il regolamento deve essere approvato dall’assemblea degli associati della sezione.
Art. 7 L’Associazione organizza, di norma, un congresso nazionale di pedagogia ogni triennio per approfondire uno o più argomenti di particolare importanza; di esso il Comitato Nazionale di Coordinamento stabilisce il tema anche in base ai suggerimenti delle sezioni e sceglie la data e la località più opportune per lo svolgimento dei lavori. Durante il congresso si procede agli adem-pimenti statutari e al rinnovo degli organi di governo dell’Associazione.
Partecipano di diritto alle elezioni degli organi previsti dallo statuto i delegati delle sezioni, in regola con il versamento delle quote sociali  ed operanti da almeno due anni compreso quello del congresso, eletti dall’assemblea dei soci della sezione, nei limiti e con le norme previsti dall’ articolo 20  dello Statuto. I delegati dovranno essere muniti di delega scritta da esibire alla commissione per la verifica dei poteri. Il numero dei delegati per ogni sezione si ottiene considerando la media degli iscritti alla sezione stessa nell’ultimo triennio. E’ previsto l’arrotondamento per difetto.
Art. 8 Al congresso possono partecipare i rappresentanti delle organizzazioni aderenti.
La partecipazione è ammessa , su esplicito invito, anche per le persone professionalmente impe-gnate nelle scuole di ogni ordine e grado o presenti in istituzioni educative interessate alla ricerca e allo studio di problemi pedagogici nonché per  gli stranieri particolarmente interessati alle te-matiche congressuali.
L’As.Pe.I. , anche in sede congressuale, accoglie il pensiero e l’opinione di ogni tendenza ideo-logica e culturale.
Art. 9 Nell’organizzazione del congresso, l’Associazione si avvale, anche per la raccolta dei fon-di necessari, dell’opera del comitato organizzatore che agisce nell’ ambito regionale, provinciale e comunale della località prescelta come sede congressuale.
Il comitato organizzatore mantiene costante contatto, tramite il proprio presidente, con gli organi centrali dell’associazione ai quali risponde dei propri atti; alla conclusione del congresso redige una relazione morale e finanziaria di cui assume la responsabilità e la presenta al Comitato Na-zionale di Coordinamento per l’approvazione.
Art. 10 In sede congressuale, nel corso delle operazioni di apertura, sono eletti i membri della presidenza e della segreteria del congresso, i membri della commissione verifica poteri (da tre a cinque) e della commissione elettorale (da tre a cinque) nonché dell’eventuale commissione per l’elaborazione della mozione finale.
Per l’elezione dei membri del Comitato Nazionale di Coordinamento, qualora si adotti il sistema della lista unica, il numero dei candidati non può superare il doppio del numero degli eleggibili; qualora si adotti il sistema a più liste, il numero dei candidati di ogni lista non può superare il numero degli eleggibili.
Ogni elettore esprime il proprio voto indicando le preferenze in numero non superiore a 4.
Art. 11 Il Comitato Nazionale di Coordinamento, eletto dal congresso, è investito dei poteri previsti dallo Statuto; ove non abbia provveduto direttamente l’Assemblea degli Associati nella prima seduta nomina il Presidente e il vice Presidente. Il presidente distribuisce le deleghe e designa il segretario tra i membri del Comitato.
Art. 12 Come previsto dall’art. 27 dello Statuto il presidente nazionale, coadiuvato dal vice presidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, presiede il Comitato Nazionale di Coordinamento, l’Assemblea dei Presidenti di sezione e la Consulta dei Docenti Universitari. Rappresenta l’associazione in ogni atto ed eventualmente in giudizio, ne promuove l’attività e la coordina.
Art. 13 Chi aspira ad essere eletto dall’Assemblea  come membro del Comitato Nazionale di Coordinamento, nel momento in cui presenta la sua candidatura dichiara quale di questi sette compiti intende svolgere : 1- bilancio, contabilità, rapporti con la banca, tesoriera; 2- sito web, posta elettronica, forum, newsletter on line , mailing list dei Soci; 3- redazione e stampa del Bollettino, rapporti con la casa editrice che pubblica il Bollettino e gli Atti dei Convegni; 4- rapporti con altre Associazioni ed Enti pubblici o privati, aspetti organizzativi e logistici delle riunioni nazionali degli organi, ricerca di finanziamenti; 5- indirizzario elettronico dei Soci, tenuta libro Soci, tessere, adempimenti elettorali; 6- rapporti con la sede legale nazionale,  con l’archivio dell’Associazione, con il Ministero della  Pubblica Istruzione per gli adempimenti quadrimestrali previsti per i soggetti qualificati per la formazione del personale della scuola; 7- cura e coordinamento delle attività culturali e scientifiche dell’Associazione, rappresentanza legale, presidenza degli organi statutari. Ogni membro del Comitato presenta annualmente all’Assemblea Nazionale una relazione sul lavoro svolto.
Art. 14 All’inizio L’anno sociale inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre. Il Comitato Nazionale di Coordinamento stabilisce l’ammontare della quota annuale che le sezioni versano alla sede centrale per ogni  iscritto; il versamento è effettuato di norma entro il 31 dicembre; successivi versamenti possono avvenire senza diritto all’aumento del numero dei delegati all’assemblea nazionale. La quota sociale da diritto alla tessera, al ricevimento del bollettino nonché alla partecipazione a tutte le attività e servizi dell’Associazione.
Art. 15 L’elezione del consiglio direttivo di ogni sezione avviene ogni tre anni  nella prima as-semblea degli associati  successiva al congresso nazionale elettivo. Copia del verbale delle ope-razioni di voto è inviata al Presidente Nazionale dell’associazione; in esso sono riportati i risultati della votazione, i nominativi degli eletti con l’indicazione delle cariche assegnate, il recapito per-sonale dei medesimi nonché quello della sede della sezione.
Art. 16 Il consiglio direttivo della sezione si riunisce, di regola, entro il mese di ottobre per la programmazione delle attività del successivo anno, per la determina-zione della quota locale, delle modalità di iscrizione e per quant’altro si ritenga di presentare all’assemblea degli associati.
Art. 17 L’Assemblea degli associati della sezione si riunisce ordinariamente una volta all’anno per l’approvazione del conto consuntivo dell’esercizio precedente e del preventivo per l’esercizio corrente; si riunisce straordinariamente quando il presidente o il consiglio direttivo lo ritengano opportuno o quando sia richiesto da almeno 1/5 degli associati.
Art. 18 Il verbale dell’assemblea di sezione per la designazione dei delegati al congresso nazio-nale elettivo deve essere inviato in copia, almeno 10 giorni prima della data del congresso, al Presidente Nazionale unitamente all’elenco, controfirmato, dei partecipanti alla votazio-ne.
Art. 19 L’avviso di convocazione, sia per le assemblee e i  consigli direttivi di sezione,  sia per gli organi nazionali dell’associazione deve contenere l’ordine del giorno, la data, l’ora e il luogo di riunione e deve essere inviato almeno una settimana prima della data fissata.
Art. 20 Con posta elettronica e utilizzando esclusivamente il modulo scaricabile dal sito www.aspei.it Ogni sezione è tenuta a comunicare annualmente entro il 31 gennaio al Presidente Na-zionale, unitamente alla copia del versamento delle quote, l’elenco completo degli iscritti e l’indicazione, per ogni associato, dell’indirizzo postale e della professione educativa svolta.
Art. 21 Ogni sezione può svolgere la propria attività sui temi e con le modalità rispondenti alle potenzialità ed ai motivi di interesse del proprio ambiente. I programmi devono essere comunica-ti quadrimestralmente con posta elettronica e utilizzando esclusivamente il modulo scaricabile dal sito aspei.it.al Presidente Nazionale ed essere coerenti con il programma nazionale.
Art. 22 Le cariche sociali elettive, attribuite a qualunque titolo in seno all’associazione, si inten-dono accettate a titolo gratuito.
Sono ammessi compensi a carattere forfetario non continuativo nei casi riconosciuti dal Comitato Nazionale di Coordinamento o dal consiglio di sezione compatibilmente con i rispettivi bilanci.
Eventuali incarichi di missione con relative spese di viaggio e soggiorno sono rimborsati su pre-sentazione della relativa documentazione delle spese. Per far fronte alle spese necessarie per l’impegno burocratico amministrativo, il Comitato Nazionale di Coordinamento  assegna al se-gretario e al presidente nazionale una somma annua forfetaria stabilita all’inizio di ogni esercizio.
Art. 23 Sono cespiti dell’associazione: le quote annuali degli iscritti; le oblazioni volontarie dei singoli associati o delle sezioni; i proventi per prestazioni di beni o servizi o per pubblicazioni; le sovvenzioni o i contributi elargiti a qualunque titolo dal M.I.U.R. o da altri Enti e Amministra-zioni Pubbliche e private; le rendite da eventuali attività patrimoniali.
Art. 24 Le sezioni, nell’ambito della propria autonomia amministrativa, hanno l’obbligo di rego-larizzare la posizione fiscale qualora esista l’obbligo di legge.
Art. 25 Per quanto non previsto nel presente regolamento le sezioni fanno riferimento al proprio regolamento, alle consuetudini e alle norme giuridico-amministrative relative alla vita delle asso-ciazioni a carattere scientifico e culturale.

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