Regolamento dell’associazione
APPROVATO DAL COMITATO NAZIONALE DI COORDINAMENTO
IL 2 MAGGIO 2008
Art.1 All’As.Pe.I. (Associazione Pedagogica
Italiana) possono iscriversi i docenti delle scuole di ogni ordine e
grado, i docenti universitari, le persone o gli Enti che svolgono
attività nel campo sociale con funzioni educative o che abbiano
specifici interessi e / o competenze rispetto ai problemi
dell’educazione.
L’eccezione al requisito della cittadinanza italiana è consentita
soltanto per gli associati onorari, benemeriti e per le organizzazioni
aderenti.
Art. 2 Gli associati possono essere ordinari, onorari e benemeriti come previsto dall’art. 8 dello Statuto.
I consigli direttivi delle sezioni in cui si articola l’associazione,
possono avanzare proposte di nomina di associati onorari,alla
presidenza nazionale per l’opportuna deliberazione del Comitato
Nazionale di Coordinamento; è facoltà di detto comitato nominare
associati onorari gli associati compresi nella categoria dei benemeriti,
anche su proposta delle sezioni.
Art. 3 In ogni comune possono costituirsi più
sezioni, spontaneamente o su promozione di altra sezione; in ogni caso,
l’atto costitutivo (verbale) va trasmesso, per la sua approvazione, al
Presi-dente nazionale con le modalità previste dagli articoli 15 e 20
del presente regolamento.
Art. 4 L’ammissione di nuovi associati è decisa dal consiglio direttivo di ogni sezione.
Art. 5 E’ ammessa l’iscrizione in una sezione
diversa da quella del comune di residenza se que-sto può facilitare i
rapporti e le collaborazioni con l’Associazione.
Art. 6 Ogni sezione può adottare un proprio
regolamento che non potrà essere in contrasto con lo Statuto ed il
Regolamento generale dell’As.Pe.I. Il regolamento deve essere approvato
dall’assemblea degli associati della sezione.
Art. 7 L’Associazione organizza, di norma, un
congresso nazionale di pedagogia ogni triennio per approfondire uno o
più argomenti di particolare importanza; di esso il Comitato Nazionale
di Coordinamento stabilisce il tema anche in base ai suggerimenti delle
sezioni e sceglie la data e la località più opportune per lo svolgimento
dei lavori. Durante il congresso si procede agli adem-pimenti statutari
e al rinnovo degli organi di governo dell’Associazione.
Partecipano di diritto alle elezioni degli organi previsti dallo
statuto i delegati delle sezioni, in regola con il versamento delle
quote sociali ed operanti da almeno due anni compreso quello del
congresso, eletti dall’assemblea dei soci della sezione, nei limiti e
con le norme previsti dall’ articolo 20 dello Statuto. I delegati
dovranno essere muniti di delega scritta da esibire alla commissione per
la verifica dei poteri. Il numero dei delegati per ogni sezione si
ottiene considerando la media degli iscritti alla sezione stessa
nell’ultimo triennio. E’ previsto l’arrotondamento per difetto.
Art. 8 Al congresso possono partecipare i rappresentanti delle organizzazioni aderenti.
La partecipazione è ammessa , su esplicito invito, anche per le
persone professionalmente impe-gnate nelle scuole di ogni ordine e grado
o presenti in istituzioni educative interessate alla ricerca e allo
studio di problemi pedagogici nonché per gli stranieri particolarmente
interessati alle te-matiche congressuali.
L’As.Pe.I. , anche in sede congressuale, accoglie il pensiero e l’opinione di ogni tendenza ideo-logica e culturale.
Art. 9 Nell’organizzazione del congresso,
l’Associazione si avvale, anche per la raccolta dei fon-di necessari,
dell’opera del comitato organizzatore che agisce nell’ ambito regionale,
provinciale e comunale della località prescelta come sede congressuale.
Il comitato organizzatore mantiene costante contatto, tramite il
proprio presidente, con gli organi centrali dell’associazione ai quali
risponde dei propri atti; alla conclusione del congresso redige una
relazione morale e finanziaria di cui assume la responsabilità e la
presenta al Comitato Na-zionale di Coordinamento per l’approvazione.
Art. 10 In sede congressuale, nel corso delle
operazioni di apertura, sono eletti i membri della presidenza e della
segreteria del congresso, i membri della commissione verifica poteri (da
tre a cinque) e della commissione elettorale (da tre a cinque) nonché
dell’eventuale commissione per l’elaborazione della mozione finale.
Per l’elezione dei membri del Comitato Nazionale di Coordinamento,
qualora si adotti il sistema della lista unica, il numero dei candidati
non può superare il doppio del numero degli eleggibili; qualora si
adotti il sistema a più liste, il numero dei candidati di ogni lista non
può superare il numero degli eleggibili.
Ogni elettore esprime il proprio voto indicando le preferenze in numero non superiore a 4.
Art. 11 Il Comitato Nazionale di Coordinamento,
eletto dal congresso, è investito dei poteri previsti dallo Statuto; ove
non abbia provveduto direttamente l’Assemblea degli Associati nella
prima seduta nomina il Presidente e il vice Presidente. Il presidente
distribuisce le deleghe e designa il segretario tra i membri del
Comitato.
Art. 12 Come previsto dall’art. 27 dello Statuto il
presidente nazionale, coadiuvato dal vice presidente che lo sostituisce
in caso di assenza o impedimento, presiede il Comitato Nazionale di
Coordinamento, l’Assemblea dei Presidenti di sezione e la Consulta dei
Docenti Universitari. Rappresenta l’associazione in ogni atto ed
eventualmente in giudizio, ne promuove l’attività e la coordina.
Art. 13 Chi aspira ad essere eletto dall’Assemblea
come membro del Comitato Nazionale di Coordinamento, nel momento in cui
presenta la sua candidatura dichiara quale di questi sette compiti
intende svolgere : 1- bilancio, contabilità, rapporti con la banca,
tesoriera; 2- sito web, posta elettronica, forum, newsletter on line ,
mailing list dei Soci; 3- redazione e stampa del Bollettino, rapporti
con la casa editrice che pubblica il Bollettino e gli Atti dei Convegni;
4- rapporti con altre Associazioni ed Enti pubblici o privati, aspetti
organizzativi e logistici delle riunioni nazionali degli organi, ricerca
di finanziamenti; 5- indirizzario elettronico dei Soci, tenuta libro
Soci, tessere, adempimenti elettorali; 6- rapporti con la sede legale
nazionale, con l’archivio dell’Associazione, con il Ministero della
Pubblica Istruzione per gli adempimenti quadrimestrali previsti per i
soggetti qualificati per la formazione del personale della scuola; 7-
cura e coordinamento delle attività culturali e scientifiche
dell’Associazione, rappresentanza legale, presidenza degli organi
statutari. Ogni membro del Comitato presenta annualmente all’Assemblea
Nazionale una relazione sul lavoro svolto.
Art. 14 All’inizio L’anno sociale inizia il 1°
gennaio e si conclude il 31 dicembre. Il Comitato Nazionale di
Coordinamento stabilisce l’ammontare della quota annuale che le sezioni
versano alla sede centrale per ogni iscritto; il versamento è
effettuato di norma entro il 31 dicembre; successivi versamenti possono
avvenire senza diritto all’aumento del numero dei delegati all’assemblea
nazionale. La quota sociale da diritto alla tessera, al ricevimento del
bollettino nonché alla partecipazione a tutte le attività e servizi
dell’Associazione.
Art. 15 L’elezione del consiglio direttivo di ogni
sezione avviene ogni tre anni nella prima as-semblea degli associati
successiva al congresso nazionale elettivo. Copia del verbale delle
ope-razioni di voto è inviata al Presidente Nazionale dell’associazione;
in esso sono riportati i risultati della votazione, i nominativi degli
eletti con l’indicazione delle cariche assegnate, il recapito per-sonale
dei medesimi nonché quello della sede della sezione.
Art. 16 Il consiglio direttivo della sezione si
riunisce, di regola, entro il mese di ottobre per la programmazione
delle attività del successivo anno, per la determina-zione della quota
locale, delle modalità di iscrizione e per quant’altro si ritenga di
presentare all’assemblea degli associati.
Art. 17 L’Assemblea degli associati della sezione si
riunisce ordinariamente una volta all’anno per l’approvazione del conto
consuntivo dell’esercizio precedente e del preventivo per l’esercizio
corrente; si riunisce straordinariamente quando il presidente o il
consiglio direttivo lo ritengano opportuno o quando sia richiesto da
almeno 1/5 degli associati.
Art. 18 Il verbale dell’assemblea di sezione per la
designazione dei delegati al congresso nazio-nale elettivo deve essere
inviato in copia, almeno 10 giorni prima della data del congresso, al
Presidente Nazionale unitamente all’elenco, controfirmato, dei
partecipanti alla votazio-ne.
Art. 19 L’avviso di convocazione, sia per le
assemblee e i consigli direttivi di sezione, sia per gli organi
nazionali dell’associazione deve contenere l’ordine del giorno, la data,
l’ora e il luogo di riunione e deve essere inviato almeno una settimana
prima della data fissata.
Art. 20 Con posta elettronica e utilizzando
esclusivamente il modulo scaricabile dal sito www.aspei.it Ogni sezione è
tenuta a comunicare annualmente entro il 31 gennaio al Presidente
Na-zionale, unitamente alla copia del versamento delle quote, l’elenco
completo degli iscritti e l’indicazione, per ogni associato,
dell’indirizzo postale e della professione educativa svolta.
Art. 21 Ogni sezione può svolgere la propria
attività sui temi e con le modalità rispondenti alle potenzialità ed ai
motivi di interesse del proprio ambiente. I programmi devono essere
comunica-ti quadrimestralmente con posta elettronica e utilizzando
esclusivamente il modulo scaricabile dal sito aspei.it.al Presidente
Nazionale ed essere coerenti con il programma nazionale.
Art. 22 Le cariche sociali elettive, attribuite a qualunque titolo in seno all’associazione, si inten-dono accettate a titolo gratuito.
Sono ammessi compensi a carattere forfetario non continuativo nei
casi riconosciuti dal Comitato Nazionale di Coordinamento o dal
consiglio di sezione compatibilmente con i rispettivi bilanci.
Eventuali incarichi di missione con relative spese di viaggio e
soggiorno sono rimborsati su pre-sentazione della relativa
documentazione delle spese. Per far fronte alle spese necessarie per
l’impegno burocratico amministrativo, il Comitato Nazionale di
Coordinamento assegna al se-gretario e al presidente nazionale una
somma annua forfetaria stabilita all’inizio di ogni esercizio.
Art. 23 Sono cespiti dell’associazione: le quote
annuali degli iscritti; le oblazioni volontarie dei singoli associati o
delle sezioni; i proventi per prestazioni di beni o servizi o per
pubblicazioni; le sovvenzioni o i contributi elargiti a qualunque titolo
dal M.I.U.R. o da altri Enti e Amministra-zioni Pubbliche e private; le
rendite da eventuali attività patrimoniali.
Art. 24 Le sezioni, nell’ambito della propria
autonomia amministrativa, hanno l’obbligo di rego-larizzare la posizione
fiscale qualora esista l’obbligo di legge.
Art. 25 Per quanto non previsto nel presente
regolamento le sezioni fanno riferimento al proprio regolamento, alle
consuetudini e alle norme giuridico-amministrative relative alla vita
delle asso-ciazioni a carattere scientifico e culturale.
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