MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
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CONCORSO (scad.
7 novembre 2012)
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Indizione
dei concorsi a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al
reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria,
secondaria di I e II grado. (Decreto n. 82/2012). (GU n. 75 del
25-9-2012 )
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IL DIRETTORE GENERALE
per il personale scolastico
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove
norme in materia
di procedimento
amministrativo e di
diritto di accesso
ai
documenti
amministrativi, e successive
modifiche, nonche' il
decreto del
Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184,
regolamento
recante disciplina in materia di accesso ai documenti
amministrativi;
VISTA la legge 19
novembre 1990, n.
341, recante riforma
degli
ordinamenti
didattici universitari;
VISTA la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente
norme a favore dei
privi della
vista per l'ammissione ai concorsi;
VISTA la legge 5 febbraio 1992,
n. 104, e
successive modifiche,
recante la
legge quadro per l'assistenza, l'integrazione
sociale
e i diritti
delle persone handicappate;
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, e successive
modifiche,
con il quale e' stato approvato il testo
unico delle
disposizioni legislative
in materia di
istruzione, e in
particolare
gli articoli 399 e ss. concernenti il reclutamento di
personale
docente ed educativo nelle scuole di
ogni ordine e
grado;
VISTA la legge 15 maggio 1997 n. 127, e successive
modifiche, recante
misure
urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e
dei
procedimenti di decisione e di controllo;
VISTA la legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modifiche, e in
particolare
l'art. 40, comma 10, concernente i
concorsi per
titoli ed
esami a cattedre e posti
d'insegnamento nelle scuole
secondarie;
VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per
il diritto al
lavoro dei
disabili e il relativo regolamento
di esecuzione di
cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10
ottobre 2000,
n. 333;
VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante
disposizioni urgenti
per il
personale scolastico;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, recante norme
generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze
delle
amministrazioni pubbliche, e
successive modificazioni, e in
particolare l'articolo 35,
concernente il reclutamento
del
personale
nelle pubbliche amministrazioni nonche'
gli indirizzi
applicativi
di cui alla circolare ministeriale n. 12 del 2010 del
Dipartimento
della funzione pubblica;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, recante Codice
in materia
di protezione dei dati personali;
VISTI i decreti
legislativi 9 luglio
2003, nn. 215
e 216,
concernenti,
rispettivamente,
l'attuazione della direttiva
2000/43/CE per la
parita' di trattamento
tra le persone,
indipendentemente dalla razza
e dall'origine etnica,
e
l'attuazione della direttiva
2000/78/CE per la
parita' di
trattamento
tra le persone, senza distinzione
di religione, di
convinzioni
personali, di handicap, di eta' e
di orientamento
sessuale;
VISTO il decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, e
successive
modifiche,
recante il Codice dell'amministrazione digitale,;
VISTO il decreto legislativo 11 aprile
2006, n. 198,
recante il
Codice delle
pari opportunita' tra uomo e donna;
VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206,
attuativo della
direttiva
2005/36/CE relativa al riconoscimento delle
qualifiche
professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE sulla
libera
circolazione
delle persone;
VISTA la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante
disposizioni per lo
sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita' nonche'
in materia
di processo civile, e in particolare l'art. 32;
VISTO il decreto
legge 13 maggio
2011, n. 70,.
convertito con
modificazioni dalla legge
12 luglio 2011,
n. 106, recante
disposizioni
per lo sviluppo, e in
particolare l'articolo 9,
comma 21;
VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5,
convertito in legge
4
aprile 2012,
n. 35, recante disposizioni urgenti
in materia di
semplificazione e sviluppo;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio
1994, n.
487, e
successive modifiche, regolamento
recante norme
sull'accesso
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni
e le
modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme
di assunzione nei pubblici impieghi;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n.
445, recante
il testo unico delle
disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, e in
particolare
l'articolo 38;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 23 marzo
1995,
concernente la determinazione dei compensi da corrispondere
ai
componenti delle commissioni
esaminatrici e al
personale
addetto alla
sorveglianza di tutti i tipi di
concorso indetti
dalle
amministrazioni pubbliche;
VISTO il decreto interministeriale 10 marzo
1997, concernente, in
particolare,
la validita' permanente, ai fini dell'ammissione ai
concorsi
ordinari, dei titoli di studio di scuola e
di istituto
magistrale;
VISTO il decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della
ricerca 30 gennaio 1998, n. 39, recante il testo coordinato
delle
disposizioni impartite in materia
di ordinamento delle
classi di
concorso a cattedre
e a posti
di insegnamento
tecnico-pratico e di arte applicata nelle scuole ed istituti
di
istruzione
secondaria ed artistica;
VISTO il decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della
ricerca 26 maggio 1998, concernente criteri generali per la
disciplina
da parte delle universita' degli ordinamenti dei Corsi
di laurea in
scienze della formazione primaria e delle Scuole di
specializzazione all'insegnamento secondario;
VISTO il decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della
ricerca 10 agosto 1998, n. 354, riguardante la costituzione
di ambiti
disciplinari di aggregazione di
classi di concorso
finalizzata
allo snellimento delle procedure concorsuali ed altre
procedure
connesse, come modificato dai decreti ministeriali del
10 novembre
1998, n. 448 e del 21 dicembre 1998, n. 487;
VISTO il decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della
ricerca 24 novembre 1998, n. 460, recante norme transitorie
per il
passaggio al sistema
universitario di abilitazione
all'insegnamento
nelle scuole e istituti di istruzione secondaria
ed
artistica, emanato di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica e il
Ministro del tesoro,
del bilancio e
della
programmazione economica;
VISTO il decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della
ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, relativo all'attivazione di
corsi
abilitanti presso le accademie di belle arti;
VISTO il decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della
ricerca 9 febbraio 2005,
n. 22, relativo
alle lauree
specialistiche, e successive modificazioni;
VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione
7 dicembre
2006, n.
305, recante il regolamento sul trattamento
dei dati
sensibili e giudiziari;
VISTO il decreto del Ministro della pubblica
istruzione 28 settembre
2007, n.
137, relativo all'attivazione del biennio
di secondo
livello per
la formazione dei docenti nella classe di concorso di
educazione
musicale e di strumento musicale;
VISTO il decreto Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della
ricerca 9
luglio 2009, emanato di concerto con il Ministro per la
pubblica
amministrazione e l'innovazione, recante l'equiparazione
tra diplomi di
laurea del vecchio
ordinamento (DL), lauree
specialistiche (LS) ex decreto del
Ministro dell'universita' e
della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 e
lauree
magistrali (LM) ex decreto del
Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca n. 22 ottobre 2004, n. 270,
ai
fini della
partecipazione ai pubblici concorsi;
VISTO il decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della
ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante il
regolamento
concernente
la definizione della disciplina dei requisiti e della
formazione
iniziale degli insegnanti della scuola
dell'infanzia,
della scuola
primaria e della
scuola secondaria di
primo e
secondo
grado;
VISTO il decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della
ricerca 5 settembre 2012,
prot. 17826, concernente
la
costituzione
di un Comitato tecnico scientifico
incaricato di
fornire supporto all'amministrazione nell'ambito
dell'attualizzazione dei programmi di esame relativi alle classi
di concorso
e ai posti di scuola dell'infanzia e primaria messi a
bando,
nonche' per ogni altra esigenza
correlata alle medesime
procedure
concorsuali;
VISTO il decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della
ricerca 21 settembre 2012, n.80, concernente prove di esame
e relativi
programmi;
VISTO il decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della
ricerca 21 settembre 2012, n. 81, recante
l'approvazione
della
tabella di ripartizione del punteggio dei titoli valutabili
nei concorsi
per esami e titoli
per l'accesso ai
ruoli del
personale
docente delle scuole
dell'infanzia e del
primo e
secondo
ciclo di istruzione;
VISTO il
decreto del Presidente
del Consiglio dei
Ministri 12
settembre
2012, registrato alla Corte dei Conti il
24 settembre
2012,
registro n. 8, fg. 271, con il quale
si autorizzano le
procedure
per il reclutamento di
11.542 unita' di
personale
docente;
VISTO il vigente
Contratto collettivo nazionale
di lavoro del
personale
docente ed educativo del comparto
Scuola sottoscritto
il 29
novembre 2007;
VISTO il parere del Consiglio nazionale della
pubblica istruzione,
reso
nell'adunanza del 21 settembre 2012;
INFORMATE le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative;
CONSIDERATO altresi', che per i
due anni scolastici
2013/2014 e
2014/15 e'
stata accertata, in base ai dati rilevati dal
sistema
informativo
di questo Ministero,
la previsione di
effettiva
disponibilita' di cattedre e posti
da destinare al
presente
concorso per
un totale di 11.542 unita';
DECRETA
Art. 1
Concorso: posti, cattedre e organizzazione
1. Sono indetti, su base regionale, concorsi
per titoli ed esami
finalizzati alla copertura di 11.542 posti e cattedre di
personale
docente nelle scuole dell'infanzia, primaria,
secondaria di I e II
grado, nonche' di posti di sostegno, risultanti
vacanti e disponibili
in ciascuna regione negli anni
scolastici 2013/2014 e
2014/2015,
secondo
l'Allegato n. 1, che costituisce
parte integrante del
presente decreto.
2. I direttori generali dei competenti Uffici
scolastici regionali
sono responsabili dello svolgimento dell'intera
procedura concorsuale
e dell'individuazione dei vincitori,
ai sensi dell'articolo
400,
comma 02, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297.
Art. 2
Requisiti di ammissione
1. Ai concorsi sono ammessi a partecipare i candidati in possesso del
titolo di abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia o
primaria o secondaria di I e II grado, conseguito entro la data di
scadenza del termine per la presentazione della domanda, ivi compresi
i titoli di abilitazione conseguiti all'estero purche' riconosciuti
con apposito decreto del Ministero.
2. Sono altresi' ammessi a partecipare, ai sensi dell'articolo 2,
comma 1 del decreto interministeriale 10 marzo 1997:
a) per i posti della scuola primaria, i candidati in possesso del
titolo di studio comunque conseguito entro l'anno scolastico
2001-2002, ovvero al termine dei corsi quadriennali e quinquennali
sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno
scolastico 1997-1998;
b) per i posti della scuola dell'infanzia, i candidati in possesso
del titolo di studio comunque conseguito entro l'anno scolastico
2001-2002, al termine dei corsi triennali e quinquennali
sperimentali della scuola magistrale, ovvero dei corsi
quadriennale o quinquennale sperimentale dell'istituto magistrale,
iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998.
3. Sono inoltre ammessi a partecipare, per i posti di scuola
secondaria di I e II grado, ai sensi dell'articolo 2 del decreto
interministeriale 24 novembre 1998, n. 460, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999:
a) i candidati che alla data del 22 giugno 1999 (data di entrata in
vigore del citato decreto interministeriale) erano gia' in
possesso di un titolo di laurea ovvero di un titolo di diploma
conseguito presso le accademie di belle arti e gli istituti
superiori per le industrie artistiche, i conservatori e gli
istituti musicali pareggiati, gli ISEF, che alla stessa data
consentivano l'ammissione ai concorsi per titoli ed esami per il
reclutamento del personale docente;
b) i candidati che abbiano conseguito i titoli di cui alla precedente
lettera a) entro l'anno accademico 2001-2002, se si tratta di
corso di studi quadriennale o inferiore; entro l'anno accademico
2002-2003, se si tratta di corso di studi quinquennale, nonche' i
candidati che abbiano conseguito i diplomi di cui alla lettera a)
entro l'anno in cui si sia concluso il periodo prescritto dal
relativo piano di studi a decorrere dall'anno accademico
1998-1999;
4. Per i posti di insegnante tecnico-pratico, sono ammessi a
partecipare i candidati in possesso del titolo di studio di cui al
decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39.
5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono altresi' applicabili
ai candidati in possesso dei titoli di studio conseguiti all'estero
entro i termini indicati dai medesimi commi e riconosciuti
equivalenti attraverso apposito decreto di equipollenza.
6. Non possono partecipare ai concorsi coloro che alla data di
pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, 4^ Serie Speciale, Concorsi ed Esami, prestano
servizio su posti e cattedre con contratto individuale di lavoro a
tempo indeterminato nelle scuole statali.
7. I candidati devono altresi' possedere i requisiti generali di
accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni richiesti dal
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
8. I candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento
del possesso dei requisiti di ammissione dichiarati nella domanda,
adempimento che l'Ufficio scolastico regionale competente espletera'
solo dopo lo svolgimento della prova di preselezione di cui
all'articolo 5, limitatamente ai candidati che l'hanno superata. In
caso di carenza dei requisiti di ammissione, l'Ufficio scolastico
regionale dispone l'esclusione immediata dei candidati, in qualsiasi
momento della procedura concorsuale.
Art. 3
Domanda di ammissione: termine e modalita' di presentazione
1. La domanda di partecipazione al concorso, a pena di esclusione,
deve essere presentata in una sola regione.
2. I candidati in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 2
possono concorrere per uno o piu' posti ovvero per una o piu' classi
di concorso. In tal caso sono tenuti a presentare, nella regione
prescelta ai sensi del comma 1, un'unica domanda con l'indicazione
dei posti ovvero delle classi di concorso per cui si intende
concorrere.
3. I candidati presentano la domanda di partecipazione al concorso
esclusivamente attraverso istanza on line, ai sensi del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le
domande presentate con modalita' diverse da quella telematica non
sono prese in considerazione, fatto salvo quanto previsto dal comma
5.
4. Ai fini del comma 3, i candidati utilizzano la procedura
informatica POLIS presente nel sistema informativo del Ministero
seguendo le istruzioni riportate nell'Allegato n. 2, che costituisce
parte integrante del presente decreto. I candidati possono accedere
alla suddetta procedura e utilizzarla a partire dal 6 ottobre 2012 e
fino alle ore 14.00 del 7 novembre 2012.
5. I candidati residenti all'estero, o ivi stabilmente domiciliati,
qualora non siano gia' registrati, effettuano la fase del
riconoscimento prevista dalla procedura informatica POLIS presso la
sede dell'Autorita' Consolare Italiana, secondo le apposite
istruzioni riportate nel citato Allegato n. 2. Quest'ultima Autorita'
attesta la veridicita' dei dati anagrafici dandone comunicazione al
competente Ufficio scolastico regionale, che provvede alla
registrazione dei candidati nel sistema POLIS. Ultimata la
registrazione, i candidati ricevono dal medesimo Ufficio scolastico
regionale, per il tramite della predetta Autorita' Consolare
Italiana, i codici di accesso per l'acquisizione telematica della
domanda nella successiva fase della procedura POLIS. E' comunque
ammessa la possibilita' di presentare domanda di partecipazione al
concorso tramite delega ad altra persona residente nel territorio
italiano, seguendo le istruzioni riportate nel citato Allegato n. 2.
6. Nella domanda, nella quale deve essere chiaramente indicato
l'Ufficio scolastico regionale responsabile della procedura per la
quale si intende concorrere, a pena di esclusione, i candidati devono
dichiarare, sotto la loro responsabilita' e consapevoli delle
conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo
76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, il possesso dei requisiti generali e dei titoli di preferenza
previsti dal citato dPR n. 487 del 1994, dei titoli specifici di
ammissione alla presente procedura concorsuale di cui all'articolo 2,
nonche' dei titoli valutabili ai sensi dell'articolo 12. In
particolare, i candidati devono dichiarare:
a) il cognome ed il nome (le coniugate indicheranno solo il cognome
di nascita);
b) la data, il luogo di nascita, la residenza e il codice fiscale;
c) il possesso della cittadinanza italiana ovvero della cittadinanza
di uno degli stati membri dell'Unione Europea;
d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi
della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
e) di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni
proprie del docente;
f) le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati
concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) e gli
eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia e all'estero;
tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa, pena
l'esclusione dal concorso;
g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego
statale ai sensi della normativa vigente, per aver conseguito
l'impiego mediante produzione di documenti falsi e, comunque, con
mezzi fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto
individuale di lavoro a seguito della presentazione di documenti
falsi; in caso contrario il candidato deve indicare la causa di
risoluzione del rapporto d'impiego;
h) il possesso di titoli previsti dall'articolo 5, commi 4 e 5, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,
che, a parita' di merito o a parita' di merito e titoli, danno
luogo a preferenza; i titoli devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine di presentazione della domanda;
i) l'indirizzo di posta elettronica o, se in possesso, l'indirizzo di
posta elettronica certificata, presso cui chiede di ricevere le
comunicazioni relative al concorso, con l'impegno di far conoscere
tempestivamente le variazioni; l'Amministrazione non assume
responsabilita' per la dispersione di comunicazioni dipendente da
mancate o inesatte indicazioni dell'indirizzo e-mail da parte del
concorrente;
j) se disabili ovvero affetti da disturbi specifici di apprendimento,
la loro condizione, specificando ausili e tempi aggiuntivi
eventualmente necessari per lo svolgimento delle prove come
risultanti da certificazione rilasciata da una competente
struttura sanitaria da inviare, almeno 10 giorni prima dell'inizio
della prova, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo
di posta elettronica certificata del competente Ufficio scolastico
regionale oppure a mezzo di raccomandata postale con avviso di
ricevimento indirizza al medesimo Ufficio scolastico regionale. La
certificazione puo' essere inviata anche a mezzo fax e le
modalita' di svolgimento della prova possono essere concordate
telefonicamente. Dell'accordo raggiunto il competente Ufficio
scolastico regionale redige un sintetico verbale che invia
all'interessato;
k) di non prestare servizio in qualita' di insegnante con contratto
individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali.
l) la procedura ovvero, avendone i titoli, le procedure concorsuali
alle quali intendono partecipare nella regione prescelta;
m) il titolo di abilitazione posseduto o altro titolo di ammissione
ai sensi dell'articolo 2, con l'esatta indicazione
dell'istituzione che l'ha rilasciato, dell'anno scolastico ovvero
accademico in cui e' stato conseguito, del voto riportato; qualora
il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, devono
essere altresi' indicati gli estremi del provvedimento di
riconoscimento dell'equipollenza del titolo medesimo;
n) i titoli valutabili ai sensi dell'articolo 12, previsti dal
decreto del Ministro dell'istruzione 21 settembre 2012, n. 81;
o) il titolo di specializzazione all'insegnamento sul sostegno, se
posseduto, con l'indicazione dell'istituzione che l'ha rilasciato
e dell'anno scolastico ovvero accademico in cui e' stato
conseguito;
p) ai fini della prova di preselezione, la lingua straniera prescelta
tra le seguenti: inglese, francese, tedesco e spagnolo, fermo
restando quanto previsto dagli articoli 7 e 10 per la scuola
primaria;
q) il consenso al trattamento dei dati personali per le finalita' e
con le modalita' di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, e successive modificazioni.
7. Non si tiene conto delle domande che non contengono tutte le
indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per
l'ammissione al concorso e le dichiarazioni prescritte.
Art.4
Commissioni giudicatrici
1. Le commissioni giudicatrici sono nominate con decreti dei
direttori generali dei competenti Uffici scolastici regionali,
secondo le modalita' stabilite ai sensi dell'art. 404 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
2. Le commissioni di cui al comma 1 sono integrate, ove necessario,
con membri esperti in lingue straniere e nelle tecnologie
dell'informazione e comunicazione per la valutazione delle relative
competenze.
Art. 5
Prova di preselezione
1. Ai fini dell'ammissione alle prove scritte i candidati devono
superare una prova di preselezione computer-based, unica per tutti i
posti e le classi di concorso e per tutto il territorio nazionale,
volta all'accertamento delle capacita' logiche, di comprensione del
testo, delle competenze digitali nonche' delle competenze
linguistiche in una delle seguenti lingue comunitarie a scelta del
candidato: inglese, francese, tedesco e spagnolo. La prova si svolge
in piu' sessioni secondo il calendario reso noto con le modalita' di
cui al successivo comma 7.
2. I candidati ammessi a ciascuna sessione hanno a disposizione una
postazione informatica alla quale accedono tramite un codice di
identificazione personale che sara' fornito il giorno della prova.
Per ciascun candidato il sistema genera casualmente una prova
costituita da 50 quesiti a risposta multipla con quattro opzioni di
risposta, di cui una sola corretta, cosi' ripartiti:
- capacita' logiche 18 domande;
- capacita' di comprensione del testo 18 domande;
- competenze digitali 7 domande;
- conoscenza della lingua straniera 7 domande.
3. I quesiti di cui al comma 2 sono estratti da una banca dati resa
nota tramite pubblicazione sul sito del Ministero (www.istruzione.it)
20 giorni prima dell'avvio delle sessioni di preselezione.
4. La prova ha la durata di 50 minuti, al termine dei quali il
sistema interrompe la procedura e acquisisce definitivamente le
risposte fornite dal candidato fino a quel momento. Fino
all'acquisizione definitiva il candidato puo' correggere le risposte
gia' date.
5. La risposta corretta vale 1 punto, la risposta non data vale 0
punti e la risposta errata vale - 0,5 punti. Il risultato della prova
e' immediatamente visualizzato sulla postazione del candidato.
6. Sono ammessi alla prova scritta i candidati che hanno conseguito
un punteggio non inferiore a 35/50. Il non superamento della prova
comporta l'esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale. Il
punteggio della prova non concorre alla formazione del voto finale
nella graduatoria di merito.
7. Con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, 4^ Serie Speciale, Concorsi ed Esami, del 23 novembre 2012,
sulla rete intranet e sul sito del Ministero(www.istruzione.it),
nonche' sui siti internet degli Uffici scolastici regionali
competenti a gestire la procedura, sono resi noti il calendario, le
sedi e le ulteriori modalita' di svolgimento della prova
preselettiva. Nello stesso avviso e' data comunicazione in merito
alla pubblicazione dell'archivio da cui sono estratti i quesiti di
cui al comma 2 nonche' delle modalita' di restituzione al candidato
di copia della prova svolta, se richiesta.
8. L'avviso di cui al comma 7 ha valore di notifica a tutti gli
effetti. I candidati che non ricevono comunicazione di esclusione dal
concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova di
preselezione secondo le indicazioni contenute nel predetto avviso,
muniti di un documento di riconoscimento in corso di validita' e del
codice fiscale. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede
stabiliti, comunque giustificata ed a qualsiasi causa dovuta,
comporta l'esclusione dal concorso. Qualora, per cause di forza
maggiore sopravvenute, non sia possibile l'espletamento di una o piu'
sessioni della prova preselettiva nelle giornate programmate, ne
viene stabilito il rinvio con comunicazione, anche in forma orale, ai
candidati presenti.
9. Durante lo svolgimento della prova i candidati non possono
introdurre nella sede di esame carta da scrivere, appunti
manoscritti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni,
strumenti di calcolo, telefoni portatili e strumenti idonei alla
memorizzazione o alla trasmissione di dati, ne' possono comunicare
tra loro. In caso di violazione e' disposta l'immediata esclusione
dal concorso.
Articolo 6
Prove di esame
1. Le prove di esame e i relativi programmi, di cui al decreto
ministeriale del 21 settembre 2012, n. 80, sono riportati
nell'Allegato n. 3, che costituisce parte integrante del presente
decreto.
Articolo 7
Prove scritte ovvero scritto-grafiche
1. I candidati che superano la prova di cui all'articolo 5 sono
ammessi, con decreto del direttore generale dell'Ufficio scolastico
regionale competente, a sostenere una o piu' prove nazionali scritte
ovvero scritto-grafiche relative alle discipline oggetto di
insegnamento per ciascun posto o classe di concorso.
2. Le prove di cui al comma 1 consistono in una serie di quesiti a
risposta aperta e sono finalizzate a valutare la padronanza delle
competenze professionali nonche' delle discipline oggetto di
insegnamento.
3. La prova scritta della scuola primaria comprende anche
l'accertamento della conoscenza della lingua inglese.
4. La commissione assegna alle prove di cui al comma 1 un punteggio
complessivo di 40 punti. Nel caso di due o piu' prove, il punteggio
e' ottenuto dalla media aritmetica delle singole prove, a ciascuna
delle quali e' assegnato un punteggio massimo di 40 punti. La prova
e' superata dai candidati che conseguono nella prova ovvero in
ciascuna delle singole prove un punteggio non inferiore a 28 punti.
5. Ai candidati che devono sostenere anche la prova di cui
all'articolo 9 la commissione assegna, per la prova ovvero per le
prove di cui al comma 1, un punteggio complessivo massimo di 30
punti. Nel caso di due o piu' prove, il punteggio e' ottenuto dalla
media aritmetica delle singole prove, a ciascuna delle quali e'
assegnato un punteggio massimo di 30 punti. La prova e' superata dai
candidati che conseguono nella prova ovvero in ciascuna delle singole
prove un punteggio non inferiore a 21 punti. Al suddetto punteggio si
somma quello conseguito nella prova di cui all'articolo 9. Il
punteggio finale e' di conseguenza espresso in quarantesimi e
costituisce il punteggio di ammissione alla prova orale di cui
all'articolo 10.
Articolo 8
Articolazione delle prove scritte per classi di concorso comprese in
ambiti disciplinari
1. Secondo il vigente ordinamento, per gli ambiti disciplinari 1, 2,
4 e 5 e' prevista una prova scritta obbligatoria e comune, il cui
mancato superamento comporta l'esclusione dall'unica prova orale
obbligatoria e comune.
2. Per gli ambiti disciplinari 7, 8 e 9 le prove sono cosi'
articolate:
A.D. 7 - (cl. 36/A e 37/A). Il candidato deve sostenere la prova
scritta obbligatoria e comune di Filosofia. Il superamento di tale
prova consente la valutazione delle prove aggiuntive di Psicologia,
Sociologia e Scienza dell'educazione, per la classe 36/A, o di Storia
per la classe 37/A, ovvero di entrambe le prove per entrambe le
classi. Il superamento delle prove aggiuntive consente di sostenere
le rispettive prove orali. Il mancato superamento di una delle prove
aggiuntive non preclude la possibilita' di sostenere la prova orale
per l'altra classe di concorso per la quale sia stata superata la
relativa prova aggiuntiva. Vengono compilate due distinte
graduatorie, una per la classe 36/A ed una per la classe 37/A.
A.D. 8 - (cl. 38/A - 47/A - 49/A). Il candidato deve sostenere la
prova scritta obbligatoria di Matematica per la classe 47/A o di
Fisica per la classe 38/A, ovvero entrambe le medesime prove,
obbligatorie e comuni, di Matematica e di Fisica per la classe 49/A.
Il superamento delle prove obbligatorie consente di sostenere
l'eventuale prova pratica e le rispettive prove orali. Il superamento
di tutte le prove relative alle classi 38/A e 47/A comporta
l'inserimento nella graduatoria anche per la classe 49/A.
AA.DD. 4 e 9 (cl. 43/A / 50/A - 51/A - 52/A). Il candidato deve
sostenere la prova scritta obbligatoria e comune di Italiano. Il
mancato superamento di detta prova comporta l'esclusione dalla
valutazione delle prove successive. Il superamento della prova
scritta di Italiano ammette alla prova orale di Italiano, Storia,
Educazione civica e Geografia. Il superamento di detta prova orale
consente l'inserimento del candidato, con il medesimo punteggio,
nelle distinte graduatorie relative alle classi di concorso comprese
nell'ambito disciplinare n. 4 (cl. 43/A - 50/A). Al candidato avente
titolo, che abbia superato la prova scritta di Italiano, e' valutata
la prova scritta aggiuntiva di Latino. Al candidato avente titolo che
abbia superato le prove scritte di Italiano e Latino e' valutata la
prova aggiuntiva di Greco. In caso di valutazione positiva delle
prove scritte aggiuntive di Latino e Greco, il candidato e' ammesso a
sostenere distinte prove orali per Latino e Greco, il cui superamento
consente di essere inserito nelle rispettive graduatorie per la
classe 51/A e 52/A.
Articolo 9
Prove di laboratorio e pratiche
1. I candidati all'insegnamento di discipline scientifiche e
tecnico-pratiche che contemplano attivita' in laboratorio svolgono,
dopo l'espletamento e il superamento della prova di cui all'articolo
7, una prova di laboratorio stabilita dalla commissione giudicatrice.
2. I candidati all'insegnamento di discipline artistiche svolgono,
dopo l'espletamento e il superamento della prova di cui all'articolo
7, una prova pratica stabilita dalla commissione giudicatrice.
3. Le prove di cui ai commi 1 e 2 sono superate se il candidato
consegue un punteggio non inferiore a 7/10.
Articolo 10
Prova orale
1. Accedono alla prova orale i candidati che hanno superato la prova
ovvero le prove di cui agli articoli 7 e 9.
2. La prova orale, distinta per ciascun posto o classe di concorso,
ha per oggetto le discipline di insegnamento e valuta la padronanza
delle medesime nonche' la capacita' di trasmissione delle stesse e la
capacita' di progettazione didattica, anche con riferimento alle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC). La prova
orale valuta altresi' la capacita' di conversazione nella lingua
straniera prescelta dal candidato. Per l'ambito disciplinare n. 5
(Inglese e Francese) la prova orale si svolge interamente nella
lingua straniera.
3. La prova orale consiste:
a) in una lezione simulata, della durata di 30 minuti, su una traccia
estratta dal candidato 24 ore prima della data programmata per la
sua prova orale. A tal fine la commissione predispone un numero di
tracce pari a tre volte il numero dei candidati. Le tracce
estratte sono escluse dai successivi sorteggi;
b) in un colloquio immediatamente successivo, della durata massima di
30 minuti, nel corso del quale sono approfonditi i contenuti, le
scelte didattiche e metodologiche della lezione di cui alla
lettera a).
4. La prova orale della scuola primaria comprende anche
l'accertamento della conoscenza della lingua inglese.
5. La commissione assegna alla prova un punteggio massimo di 40 punti
ed e' superata dai candidati che conseguono un punteggio non
inferiore a 28 punti.
Art. 11
Diario e sede di svolgimento delle prove d'esame
1. L'avviso relativo al calendario delle prove di cui all'articolo 7
e' pubblicato dal Ministero nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
- 4a serie speciale - Concorsi ed Esami, del 15 gennaio 2013.
Qualora, in ragione dell'esiguo numero dei candidati, il Ministero
disponga l'aggregazione territoriale dei concorsi, ai sensi
dell'articolo 400 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con
il medesimo avviso viene reso noto anche l'Ufficio scolastico
regionale che deve curare l'espletamento dei concorsi cosi'
accorpati. Della pubblicazione del suddetto avviso e' data
comunicazione anche sulla rete intranet e sul sito del Ministero
(www.istruzione.it), nonche' sui siti degli Uffici scolastici
regionali. L'elenco delle sedi d'esame, con la loro esatta ubicazione
e con l'indicazione della destinazione dei candidati distribuiti in
ordine alfabetico, e' comunicato dagli Uffici scolastici regionali
competenti almeno quindici giorni prima della data di svolgimento
delle prove tramite avviso pubblicato nei rispettivi albi e siti
internet, nonche' sulla rete intranet e sul sito internet del
Ministero (www.istruzione.it). Detto avviso ha valore di notifica a
tutti gli effetti.
2. Con le stesse modalita' previste dal comma 1, ultimo periodo, gli
Uffici scolastici regionali competenti comunicano, tramite avviso,
almeno 15 giorni prima del loro svolgimento il calendario delle prove
di cui all'articolo 9, nonche' l'elenco delle sedi di esame, con la
loro esatta ubicazione e con l'indicazione della destinazione dei
candidati distribuiti in ordine alfabetico. Detto avviso ha valore di
notifica a tutti gli effetti.
3. I candidati si devono presentare nelle rispettive sedi di esame in
tempo utile, tenendo conto che le operazioni di appello e di
identificazione hanno inizio alle ore 8.00. E' escluso dal concorso
il concorrente che non si presenta nel giorno, luogo e ora stabiliti.
4. La vigilanza durante le prove di cui agli articoli 7 e 9 e'
affidata dall'Ufficio scolastico regionale agli stessi membri della
commissione esaminatrice, cui possono essere aggregati, ove
necessario, commissari di vigilanza scelti dal medesimo Ufficio
scolastico regionale. Anche per la scelta dei commissari di vigilanza
valgono le cause di incompatibilita' previsti per i componenti della
commissione giudicatrice. Qualora le prove abbiano luogo in piu'
edifici, collocati anche in regioni diverse e aggregate ai sensi del
comma 1, si istituisce per ciascun edificio un comitato di vigilanza,
formato secondo l'articolo 9, comma 7, del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
5. In caso di assenza di uno o piu' componenti della commissione
giudicatrice, le prove di cui agli articoli 7 e 9 si svolgono alla
presenza del comitato di vigilanza.
6. I candidati ammessi alla prova orale ne ricevono comunicazione a
mezzo di posta elettronica all'indirizzo comunicato nella domanda di
partecipazione al concorso, con l'indicazione delle votazioni
riportate in ciascuna delle prove di cui agli articoli 7 e 9, della
sede, della data e dell'ora di svolgimento della loro prova orale. La
mail e' trasmessa ai candidati almeno venti giorni prima della data
in cui essi devono sostenere la prova orale.
7. Le prove del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi
ne', ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di
festivita' religiose ebraiche, nonche' nei giorni di festivita'
religiose valdesi.
9. Per essere ammessi a sostenere tutte le prove d'esame i
concorrenti dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento
in corso di validita'.
Art. 12
Dichiarazione, presentazione e valutazione dei titoli
1. I titoli valutabili sono quelli previsti dal decreto ministeriale
21 settembre 2012, n.81, la cui tabella con la relativa ripartizione
dei punteggi e' riportata nell'Allegato n. 4, che costituisce parte
integrante del presente decreto. I suddetti titoli devono essere
conseguiti entro la data di scadenza del termine previsto per la
presentazione della domanda di ammissione.
2. La commissione giudicatrice valutera' esclusivamente i titoli
dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Ai fini del comma 2, il candidato che ha ricevuto dall'Ufficio
scolastico regionale competente comunicazione del superamento della
prova orale presenta al direttore generale del medesimo Ufficio i
titoli dichiarati nella domanda di partecipazione non documentabili
con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art.
15 della legge 12 novembre 2011, n. 183. La presentazione deve essere
effettuata entro e non oltre quindici giorni dalla predetta
comunicazione.
4. L'Ufficio scolastico regionale si riserva di effettuare idonei
controlli sul contenuto della dichiarazione di cui al comma 2, ai
sensi dell'art. 71 del citato dPR n. 445 del 2000. Le eventuali
dichiarazioni presentate in modo incompleto o parziale possono essere
successivamente regolarizzate entro i termini stabiliti dal
competente Ufficio scolastico regionale. Qualora dal controllo emerga
la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante
decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle
dichiarazioni non veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono perseguite
a norma di legge.
5. Ai titoli, indicati nel citato Allegato n. 4, si attribuisce un
punteggio complessivo non superiore a 20 punti. L'allegato indica
anche il punteggio massimo attribuibile singolarmente a ciascun
titolo.
Art. 13
Adempimenti finali
1. La commissione giudicatrice provvede alla compilazione di una
graduatoria di merito in cui sono inclusi i candidati che hanno
superato la prova orale, attribuendo a ciascuno di essi un punteggio
finale espresso in centesimi corrispondente alla somma dei punteggi
ottenuti nella valutazione delle prove di cui agli articoli 7, 9 e 10
e dei titoli di cui all'articolo 12.
2. Il direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale competente
approva la predetta graduatoria e con proprio decreto individua i
vincitori pari al numero dei posti messi a concorso, dandone massima
pubblicita'.
3. La vincita del concorso e la conseguente assunzione a tempo
indeterminato conferiscono ai candidati in possesso dei requisiti di
ammissione di cui all'articolo 2, commi 2, 3 e 4 il titolo di
abilitazione all'insegnamento.
Art. 14
Assunzione in servizio
1. Il vincitore del concorso, che risulti in regola con la prescritta
documentazione, ha titolo ad essere assunto con contratto individuale
di lavoro a tempo indeterminato ai sensi del vigente C.c.n.l.. del
comparto scuola.
2. Coloro che risultano vincitori in piu' procedure concorsuali
esercitano il diritto di opzione nei modi e nei termini previsti
dalle disposizioni vigenti.
2. I docenti assunti in servizio sono soggetti al periodo di prova
disciplinato dal Contratto collettivo nazionale di cui al comma 1 e
sono tenuti alla permanenza in servizio nell'ambito provinciale per
un periodo di 5 anni, ai sensi dell'articolo 9, comma 21, del decreto
legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge
12 luglio 2011, n. 106.
3. La costituzione del rapporto di lavoro e', comunque, subordinata
all'autorizzazione all'assunzione da parte della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 39 della legge 27
dicembre 1997 n. 449.
Art. 15
Presentazione dei documenti di rito.
1. I concorrenti vincitori sono tenuti a presentare i documenti di
rito richiesti per la stipula del contratto a tempo indeterminato. Ai
sensi dell'art. 15 della Legge 12 novembre 2011, n. 183, i
certificati e gli atti di notorieta' rilasciati dalle Pubbliche
Amministrazioni sono sostituiti dalle dichiarazioni previste dagli
articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.
2. I concorrenti vincitori devono altresi' produrre al competente
Ufficio scolastico regionale, entro il termine di 30 giorni dalla
stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato, a pena di
decadenza dall'impiego, la certificazione sanitaria, rilasciata ai
sensi delle disposizioni vigenti, da cui dovra' risultare l'idoneita'
fisica all'assolvimento della specifica funzione cui si accede.
L'Ufficio scolastico regionale ha in ogni caso la facolta' di
sottoporre i vincitori alla visita di una commissione medica e, in
base all'esito di detta visita, e' tenuto a disporre la decadenza da
ogni diritto conseguente alla vincita del concorso nei confronti dei
candidati che risultino fisicamente non idonei alla funzione da
svolgere.
3. Sono confermate le eccezioni e le deroghe in materia di
presentazione dei documenti di rito, previste dalle disposizioni
vigenti a favore di particolari categorie.
Art. 16
Decadenza dal diritto di stipula del contratto individuale di lavoro
1. Il rifiuto dell'assunzione o la mancata presentazione senza
giustificato motivo nel giorno indicato per la stipula del contratto
individuale di lavoro implica la decadenza dal relativo diritto con
esclusione dalla graduatoria.
2. Nel caso di rinuncia o decadenza dalla nomina di candidati
vincitori il competente Ufficio scolastico regionale puo' procedere
ad altrettante assunzioni di candidati secondo l'ordine della
graduatoria concorsuale.
Art. 17
Ricorsi
1. Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura
concorsuale e' ammesso, per i soli vizi di legittimita', ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni,
oppure ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo
Regionale, entro 60 giorni, dalla data di pubblicazione o di notifica
all'interessato ovvero dalla piena conoscenza dei provvedimenti
stessi.
Art. 18
Informativa sul trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell'art 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, si informano i candidati che il trattamento dei dati personali
da essi forniti in sede di partecipazione al concorso o comunque
acquisiti a tale scopo dall'Amministrazione e' finalizzato unicamente
all'espletamento del concorso medesimo e avverra' con l'utilizzo
anche delle procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari
per perseguire le predette finalita', anche in caso di comunicazione
a terzi. I dati, resi anonimi, potranno, inoltre, essere utilizzati
ai fini di elaborazioni statistiche.
2. Il conferimento di tali dati e' necessario per valutare i
requisiti di partecipazione al concorso e il possesso dei titoli,
pena rispettivamente l'esclusione dal concorso e/o la mancata
valutazione dei titoli stessi.
3. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del
citato decreto legislativo n. 196 del 2003, in particolare il diritto
di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica,
l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti
in violazione della legge, nonche' di opporsi al loro trattamento per
motivi legittimi rivolgendo le richieste al competente Ufficio
scolastico regionale, titolare del trattamento dei dati.
4. Il responsabile del trattamento dei dati personali e' il dirigente
individuato dall'Ufficio Scolastico Regionale competente.
Art. 19
Norme di salvaguardia
1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le
disposizioni di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e
quelle generali sullo svolgimento dei concorsi ordinari per l'accesso
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, in quanto compatibili,
nonche' le disposizioni previste dal vigente C.C.N.L. del personale
docente ed educativo del comparto scuola.
2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - IV serie speciale - "Concorsi ed Esami". Dal giorno
della pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative
(120 giorni per il ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica e 60 giorni per il ricorso giurisdizionale al T.A.R.
competente). E' inoltre pubblicato sul sito internet
(www.istruzione.it) e sulla rete intranet del Ministero, nonche' sui
siti internet dei competenti Uffici scolastici regionali.
Roma, 24 settembre 2012
Il direttore generale: Luciano Chiappetta
1. Ripartizione per ciascuna regione dei posti di scuola
dell'infanzia e primaria, delle cattedre delle scuole superiori di
I e II grado e dei posti di sostegno;
2. Istruzioni per l'utilizzo della procedura informatica POLIS
(acquisizione domande di partecipazione);
3. Prove di esame e relativi programmi (estratto del decreto
ministeriale 21 settembre 2012, n. 80);
4. Tabella titoli valutabili e relativa ripartizione dei punteggi
(estratto dal decreto ministeriale 21 settembre 2012, n. 81).
Allegato 1
POSTI E CATTEDRE PER REGIONE
Parte di provvedimento in formato grafico
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