Statuto
Denominazione – Sede – Scopo – Durata
1. E’ costituita una Associazione denominata “Associazione Pedagogica Italiana” (in sigla: “As.Pe.I.”).
Gli Associati saranno liberi di iscriversi direttamente alla sede
Nazionale – in Roma – o presso le sezioni più vicine. In quest’ultimo
caso non sarà necessario sottoscrivere il libro degli Associati perché
sarà cura delle sezioni comunicare alla sede Nazionale l’ingresso di un
nuovo associato.
2. L’Associazione ha sede in Roma.
3. L’Associazione persegue – senza fine di lucro –
scopi di natura culturale. Non ha carattere sindacale né collocazione
ideologica, politica, religiosa, ma si avvale del dialogo fra persone di
diverso orientamento culturale e valoriale per realizzare i propri
scopi.
In particolare si propone il miglioramento e il rinnovamento della
scuola e di ogni altra istituzione a carattere educativo, nonché la
valorizzazione, il potenziamento e lo sviluppo degli studi e delle
ricerche pedagogiche ed a tal fine organizza ogni triennio un Congresso
Nazionale di Pedagogia, teso ad approfondire una o più tematiche di
particolare rilievo ed attualità in campo educativo e pedagogico
La sua opera è rivolta, prevalentemente, alla realizzazione e alla
progettazione di attività quali la formazione, l’aggiornamento e la
qualificazione dei docenti e di quanti si impegnano nel settore
educativo.
4. L’Associazione durerà fino a quando gli Associati decideranno di decretarne lo scioglimento.
Patrimonio – Esercizio finanziario
5. Il patrimonio dell’Associazione è costituito
dagli apporti degli Associati, da eventuali fondi di riserva costituiti
con gli avanzi di gestione, dai beni mobili ed immobili che diverranno
di proprietà dell’Associazione e da eventuali erogazioni, donazioni e
lasciti.
6. L’esercizio finanziario si chiude al trentuno
dicembre di ciascun anno. Entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio il
Comitato Nazionale di Coordinamento redigerà il bilancio preventivo e
quello consuntivo che sottoporrà all’approvazione dell’Assemblea nei
successivi trenta giorni.
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di
gestione nonché fondi o riserve durante la vita dell’Associazione, salvo
che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Associati
7. Sono Associati i docenti delle Scuole di ogni
ordine e grado, i docenti universitari, le persone o enti che svolgono
attività nel campo sociale con funzioni educative o che abbiano
specifici interessi e/o competenze rispetto ai problemi dell’educazione,
la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio direttivo di
una sezione e trasmessa al Comitato Nazionale di Coordinamento che ha
diritto di veto.
All’atto dell’ammissione, ciascun associato verserà la quota di associazione stabilita dal Comitato Nazionale di Coordinamento.
8. Gli Associati si dividono in ordinari, onorari e benemeriti.
Ordinari sono gli Associati previsti dal precedente paragrafo 7.
Onorari, gli Associati che – a giudizio del Comitato Nazionale di
Coordinamento – avranno offerto contributi significativi a vantaggio
dell’Associazione.
Benemeriti, le persone e gli Enti che il Consiglio Direttivo nominerà
tali per aver offerto all’Associazione contributi finanziari di
notevole entità.
Potranno aderire all’Associazione anche Organizzazioni di carattere
educativo che operino nei settori para-scolastico ed extra-scolastico.
Non sono ammessi Associati per periodi di tempo limitati.
9. La qualità di Associato si perde per recesso,
morte, morosità o indegnità: la morosità e l’indegnità verranno
dichiarate dal Comitato Nazionale di Coordinamento e comporterà
l’esclusione immediata dall’Associazione.
10. Gli Associati che non avranno presentato per
iscritto la loro volontà di recedere dall’Associazione entro il trentuno
ottobre di ogni anno saranno considerati Associati anche per l’anno
successivo ed obbligati al versamento del contributo annuale di
Associazione.
Gli Associati receduti o che comunque abbiano cessato di far parte
dell’Associazione non possono ripetere i contributi versati né hanno
alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
11. Gli Associati sono obbligati a versare i
contributi annuali posti a loro carico dal Comitato Nazionale di
Coordinamento, con le modalità e nei tempi stabiliti dal Comitato
medesimo.
12. Lo status di Associato maggiore di età comporta
il diritto di partecipare ‑ con diritto di voto ‑ a tutte le Assemblee
di sezione e nazionali, ordinarie e straordinarie, ivi comprese quelle
per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali
regolamenti e per la nomina degli organi dell’Associazione, nella forma
prevista dagli articoli 18-22 del presente Statuto.
13. La qualità di Associato viene comprovata
dall’iscrizione nel “libro degli Associati”, effettuata direttamente
alla sede nazionale – in Roma – o presso la sezione più vicina alla
propria residenza. In quest’ultimo caso non è necessario sottoscrivere
il libro degli Associati perché sarà cura dei Presidenti della sezioni
comunicare alla sede nazionale l’ingresso di ogni nuovo associato.
Pertanto sarà cura delle sezioni adottare un libro degli aderenti da far
sottoscrivere di volta in volta ai nuovi associati in segno di
accettazione.
Il Comitato Nazionale di Coordinamento, ove lo riterrà opportuno,
potrà istituire tessere, da distribuire agli Associati, per comprovare
l’appartenenza all’Associazione.
14. L’Associazione si articola sul territorio
nazionale in Sezioni che svolgono attività culturale autonoma,
nell’ambito delle finalità previste nel precedente paragrafo 3. di
questo statuto (conferenze, convegni, seminari, corsi di aggiornamento e
di qualificazione pedagogica e professionale, consulenze, ricerche,
pubblicazioni ecc.).
E’ consentita l’istituzione di una Sezione con almeno quaranta (40)
iscritti; ogni sezione ha diritto a esprimere un (1) delegato per
l’Assemblea Nazionale per ogni 40 soci iscritti.
15. Le Sezioni hanno l’obbligo di versare
annualmente all’Associazione una quota contributo per ogni iscritto,
nella misura stabilita dal Comitato Nazionale di Coordinamento e di
informare il medesimo Comitato circa le iniziative programmate e svolte.
L’iscrizione alla Sezione comporterà automaticamente l’iscrizione all’Associazione Pedagogica Italiana.
16. Ogni Sezione è retta da un Consiglio Direttivo
composto da tre o cinque membri, eletto ogni tre anni dall’Assemblea
degli iscritti alla Sezione medesima.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la
gestione ordinaria e straordinaria della Sezione senza limitazioni, ivi
compresa quella contabile e fiscale con assunzione di ogni
responsabilità. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci
preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all’Assemblea della
sezione, alla nomina di dipendenti e/o impiegati, determinandone la
retribuzione nei limiti delle disponibilità finanziarie della sezione;
all’accettazione delle richieste di adesione alla Sezione e quant’altro
necessario o utile per il buon funzionamento della Sezione medesima.
Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il
Vicepresidente e il Segretario, i quali non hanno diritto ad alcun
compenso per la carica.
Il Presidente o, in sua vece, il Vicepresidente, rappresenta legalmente la Sezione.
Organi nazionali dell’Associazione
17. Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea Nazionale
- il Comitato Nazionale di Coordinamento;
- il Presidente dell’Associazione;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- la Conferenza dei Presidenti di sezione;
- la Consulta dei Docenti Universitari.
Assemblee nazionali
18. Gli Associati sono convocati in Assemblea dal
Presidente dell’Associazione e dal Comitato Nazionale di Coordinamento
almeno una volta all’anno entro il trenta aprile, mediante comunicazione
scritta inviata – anche con il sistema della posta elettronica (e-mail)
– almeno otto giorni prima dell’adunanza e diretta ad ogni Presidente
di sezione e a ciascuno associato, contestualmente, mediante affissione
dell’avviso contenente l’ordine del giorno ‑ almeno quindici giorni
prima di quello fissato per l’adunanza ‑ nei locali dell’Associazione.
Tutte le Assemblee devono essere convocate con le medesime modalità,
ivi compresa quella prevista su domanda motivata e firmata da almeno un
decimo di tutti gli Associati.
L’Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede dell’Associazione, purché in Italia.
19. L’Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e
preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell’Associazione,
sulla nomina dei componenti del Comitato Nazionale di Coordinamento,
sulle modifiche dell’atto costitutivo e statuto, sull’approvazione di
eventuali regolamenti interni e su tutto quant’altro ad essa demandato
per legge o per statuto.
20. Hanno diritto ad intervenire alll’Assemblea
Nazionale tutti gli Associati in regola con il pagamento di Associazione
tramite un delegato per ogni sezione di 40 iscritti. Le sezioni con più
di 40 iscritti partecipano con un numero di delegati proporzionale al
numero di iscritti; il numero dei delegati di una sezione si ricava
dividendo per 40 il numero dei soci di quella sezione.
Gli Associati possono farsi rappresentare da altri Associati, purché
non siano membri del Comitato Nazionale di Coordinamento. Ogni Associato
può essere portatore di non più di due deleghe.
21. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del
Comitato Nazionale di Coordinamento e, in mancanza, dal Vice-presidente.
In mancanza di entrambi dal membro più anziano di età.
Il presidente dell’Assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene opportuno, due Scrutatori.
Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in genere, il diritto di intervento all’Assemblea.
Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal
Presidente e dal Segretario ed, eventualmente, dagli scrutatori.
Copia di tutte le deliberazioni, nonché dei bilanci o rendiconti,
saranno affissi, a cura del Comitato Nazionale di Coordinamento, nei
locali dell’Associazione nei trenta giorni successivi alle deliberazioni
medesime.
22. Ogni Associato Delegato ha diritto ad un voto e
le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze
previste dall’art. 21 c.c.
Comitato Nazionale di Coordinamento
23. L’Associazione è amministrata da un Comitato
Nazionale di Coordinamento eletto dall’Assemblea e composto da sette
membri scelti in maniera che siano rappresentati i diversi ordini e
gradi delle Istituzioni educative scolastiche ed extrascolastiche; dura
in carica un triennio ed i suoi membri possono essere rieletti. In caso
di dimissioni o decesso di un membro del Comitato, il Comitato medesimo,
alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione chiedendone
convalida alla prima Assemblea annuale.
24. Il Comitato Nazionale di Coordinamento nomina
nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario, ove a
tali nomine non abbia provveduto direttamente l’Assemblea degli
Associati.
Nessun compenso è dovuto ai membri del Comitato Nazionale di Coordinamento.
25. Il Comitato Nazionale di Coordinamento si
riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne
sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri e, comunque, almeno
due volte all’anno, rispettivamente, per deliberare in ordine al
consuntivo‑preventivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea
nazionale e all’ammontare della quota associativa.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva
della maggioranza dei membri del Comitato Nazionale di Coordinamento ed
il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità
prevale il voto di chi presiede.
Il Comitato Nazionale di Coordinamento è presieduto dal Presidente,
in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più
anziano di età.
Delle riunioni del Comitato Nazionale di Coordinamento verrà redatto
il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal
Segretario.
26. Il Comitato Nazionale di Coordinamento è
investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria
dell’Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla
compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro
presentazione all’Assemblea, alla nomina di dipendenti e/o impiegati nei
limiti della disponibilità finanziaria della sede nazionale,
determinandone la retribuzione, alla redazione del regolamento per il
funzionamento dell’Associazione da sottoporre all’Assemblea.
Presidente
27. Il Presidente ed in sua assenza il
Vicepresidente, rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei
terzi ed in giudizio; presiede la Conferenza dei Presidenti di Sezione e
la Consulta dei Docenti Universitari; cura l’esecuzione dei deliberati
dell’Assemblea e del Comitato Nazionale di Coordinamento; nei casi di
urgenza, può esercitare i poteri del Comitato Nazionale di
Coordinamento, salvo ratifica di questo alla prima riunione.
Collegio dei Revisori dei conti
28. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da
tre membri eletti dall’Assemblea anche tra non Associati; dura in
carica tre anni ed è rieleggibile.
Controlla annualmente la contabilità dell’Associazione e ne propone l’approvazione all’Assemblea Nazionale.
Conferenza dei Presidenti di Sezione
29. La conferenza dei Presidenti delle Sezioni ha
compito di indirizzo. E’ presieduta dal Presidente dell’Associazione; si
riunisce tutte le volte che questi lo ritenga necessario e, comunque,
almeno una volta all’anno.
Le proposte e le indicazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voto prevale il voto del Presidente.
Consulta
30. Gli Associati dell’Ordine Universitario di
Pedagogia e di Scienze dell’Educazione, iscritti all’Associazione,
costituiscono la Consulta.
Essa ha il compito di studiare i problemi concernenti la presenza e
lo sviluppo della Pedagogia nell’Università, nonché i problemi
strutturali connessi alla sperimentazione organizzativa e didattica
dell’Università.
La Consulta, nel quadro del programma del Comitato Nazionale di
Coordinamento dell’Associazione, elabora i progetti di ricerca nella
realizzazione dei quali l’Associazione intenda impegnarsi, anche in
collaborazione con le Sezioni, al fine di sintonizzare lo sviluppo della
professionalità dei Docenti con lo sviluppo della Pedagogia e delle
Scienze dell’Educazione.
Essa è presieduta dal Presidente dell’Associazione; si riunisce
quando ne facciano espressa richiesta almeno un terzo dei membri.
Scioglimento
31. In caso di scioglimento dell’Associazione per
qualsiasi causa, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente
-dopo aver sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma
190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione
imposta dalla legge ‑ ad altra Associazione con finalità identiche o,
comunque, a fini di pubblica utilità.
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato ai sensi dell’ultimo
comma dell’art. 21 c.c. dall’Assemblea, la quale provvederà alla nomina
di uno o più liquidatori, fissandone i poteri.
Rinvio
32. Per tutto quanto non previsto si rinvia alle norme del Codice Civile.
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