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venerdì 9 ottobre 2015

Ordinanza del Giudice delegato al registro della stampa periodica del Tribunale di Salerno del 13 marzo 2001

A seguito di questa ordinanza tutti gli articoli pubblicati sul giornale telematico www.oltresalerno.it nella rubrica "quelli dell'équipe" hanno validità di pubblicazioni scientifiche.
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IL GIUDICE DELEGATO
al registro della stampa periodica
Vista l'istanza a firma di <F. R.> e <S. S.>, dep. in cancelleria in data 28.2.01;attesa la regolarità della documentazione allegata, con l'integrazione di una relazione illustrativa dep. in cancelleria in data 13.03.01;
rilevato che questo stesso giudice, con decreto reso in data 18.1.01 su identica istanza degli stessi soggetti, aveva dichiarato inammissibile, in quanto non prevista dall'invocata normativa di cui all'art. 5 della L. 8.2.48 n. 47, la richiesta di registrazione di un giornale esclusivamente telematico;
rilevato che, come spiegato nella relazione illustrativa dep. in data 13.3.01, si intendono ora - in più rispetto a quanto dichiarato per la precedente istanza - adottare modalità di accesso e di trasmissione dei dati che ovviano alle perplessità, evidenziate nel decreto 18.1.01, sulla sicurezza, sulla genuinità e sull'autenticità dei dati stessi come attinti dal singolo utente; rilevato che i richiedenti dichiarano di volervi provvedere mediante fornitura di un codice di accesso agli utenti e mediante procedure di sicurezza analiticamente descritte nella ripetuta relazione integrativa;
considerato, soprattutto, che il Senato della Repubblica ha approvato - in data 21.2.01 - definitivamente il disegno di legge Atto n. 4985, in testo identico a quello della Camera e quindi destinato ad essere promulgato e pubblicato al più presto sulla Gazzetta Ufficiale, recante "nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416";rilevato che tale normativa prevede, al suo articolo 1 (Definizioni e disciplina del prodotto editoriale), quanto segue:
1. Per "prodotto editoriale", ai fini della presente legge, si intende il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici.
2. Non costituiscono prodotto editoriale i supporti che riproducono esclusivamente suoni e voci, le opere filmiche ed i prodotti destinati esclusivamente all'informazione aziendale sia ad uso interno sia presso il pubblico. Per "opera filmica" si intende lo spettacolo, con contenuto narrativo o documentaristico, realizzato su supporto di qualsiasi natura, purché costituente opera dell'ingegno ai sensi della disciplina sul diritto d'autore, destinato originariamente, dal titolare dei diritti di utilizzazione economica, alla programmazione nelle sale cinematografiche ovvero alla diffusione al pubblico attraverso i mezzi audiovisivi.
3. Al prodotto editoriale si applicano le disposizioni di cui all' articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Il prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata, costituente elemento identificativo del prodotto, è sottoposto, altresì, agli obblighi previsti dall'articolo 5 della medesima legge n. 47 del 1948.
Considerato che allora la legislazione intervenuta nel frattempo - e comunque successiva alla pronuncia del precedente decreto - innova sensibilmente rispetto al passato, imponendo espressamente gli obblighi di cui all'art. 5 della L. 47/48 anche per il prodotto editoriale - quindi anche su supporto informatico, come prescrive il primo comma dello stesso art. 1 - diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata (che costituisca elemento identificativo del prodotto stesso); rilevato che soltanto adesso sussiste l'obbligo suddetto, prima inesistente in ossequio all'art. 21 Cost.: mentre le argomentazioni svolte dalla ricorrente nella sua relazione integrativa, in ordine alla possibilità di applicazione analogia o estensiva della normativa della L. 47/48 vanno comunque disattese, non ptendo la libertà fondamentale tutelata da quella norma costituzionale essere limitata in via di interpretazione; escluso di potere in questa sede - anche in considerazione della libera determinazione dell'istante di assoggettarsi ad una limitazione prima non prevista - sollevare questioni di illegittimità costituzionale della normativa suddetta, pure in astratto configurabili alla lice della compressione della libertà di manifestazione del pensiero che quella normativa comporta quanto meno con riferimento alla sua diffusione per via telematica, in ragione della ontologica differenza tra divulgazione con mezzo informatico o telematico e diffusione a mezzo stampa (di cui al precedente decreto 18.1.01, già ricordato, di questo giudice) e con conseguente assoluta necessità di totale libertà della prima;
ORDINA
l'iscrizione nel registro della stampa periodica della pubblicazione sotto descritta:
titolo: " WWW.OLTRESALERNO.IT ";
sede da presumersi coincidente con il luogo di pubblicazione e la sede di stampa: Salerno, via Paolo Grisignano 7;
natura: giornale telematico; periodicità: settimanale:proprietario, con il quale deve presumersi coincidere l'editore: Fiore Rossella , n. Salerno 12.3.73, res. Montecorvino R. (SA), via G. Maratea;
direttore responsabile: Sica Salvatore, nato Salerno 28.1.61 ed ivi res. corso Vittorio Emanuele 174.Salerno, 16.3.2001

Il Giudice delegato (Dr. Franco De Stefano) 
Oltrenews.it - via R. Zammarrelli, 12 - 84127 Salerno - tel/fax: +39.089.75.01.80
Numero 191 - edizione del 19.1.2005

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