L.R.
19 aprile 1995, n. 18.
Norme per il riconoscimento e per la promozione delle organizzazioni di
volontariato.
(B.U. n. 46 del 26 aprile 1995).
Art. 1. Finalità.
1. La Regione Calabria riconosce e valorizza le attività delle
organizzazioni di volontariato che realizzano, senza scopo di lucro e a
fini esclusivi di solidarietà, finalità di carattere sociale, civile e
culturale per:
a) contrastare l\'emarginazione;
b) prevenire e rimuovere le situazioni di bisogno;
c) accogliere la vita e migliorarne la qualità;
d) concorrere al perseguimento dei fini istituzionali del servizio
sanitario regionale;
e) concorrere alla predisposizione ed erogazione dei servizi
gratuiti a favore dei singoli o di gruppi di persone;
f) assicurare la fruizione del diritto allo studio per tutti i
cittadini, anche con particolari attività di formazione ed orientamento
per minori e giovani, nonché di attività di promozione culturale ed
educazione permanente per adulti;
g) promuovere attività di protezione e salvaguardia dell\'ambiente e
per interventi in situazioni di pubbliche calamità.
2. La Regione, attraverso gli strumenti di pianificazione, fissa
gli ulteriori obiettivi e le conseguenti attività da valorizzare anche
con incentivi di ordine economico.
3. La Regione promuove inoltre iniziative di studio inerenti al
volontariato sociale.
Art. 2. Attività di volontariato.
1. Ai fini della presente legge sono attività di volontariato
quelle svolte dalle organizzazioni di volontariato o da singoli
volontari esclusivamente per fini di solidarietà e senza remunerazione.
2. Ai volontari è possibile rimborsare le spese effettivamente
sostenute, entro i limiti previsti dalle organizzazioni di appartenenza.
3. Sono organizzazioni di volontariato gli organismi liberamente
costituiti, dotati o meno di personalità giuridica, le cui norme
statutarie o i cui ordinamenti interni prevedano espressamente
l\'esclusione di ogni fine di lucro e di remunerazione anche indiretti.
4. Le attività di volontariato devono essere prestate in aderenza
ai principi fissati dall\'art. 2 della legge 11 agosto 1991, n. 266.
5. La qualità di volontariato è incompatibile con qualsiasi forma
di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto
di contenuto patrimoniale con l\'organizzazione di cui fa parte, mentre è
compatibile con la qualità di dipendente pubblico, quando le
prestazioni hanno luogo fuori dall\'orario di lavoro in servizi pubblici
e privati diversi da quelli prestati come dipendente.
6. I funzionari di Enti locali preposti alla dirigenza di servizi
per il volontariato, non possono appartenere ad alcuna organizzazione di
volontariato in qualità di dirigenti.
7. La Regione Calabria favorisce inoltre, la qualificazione e
formazione delle organizzazioni di volontariato, nonché la realizzazione
di servizi innovativi e sperimentazioni particolarmente significative
da parte delle stesse all\'interno del territorio regionale.
8. I lavoratori di Enti pubblici o privati che facciano parte di
organizzazioni iscritte nell\'Albo di cui all\'art. 4 hanno diritto di
usufruire delle forme di flessibilità dell\'orario di lavoro e delle
turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi,
compatibilmente con l\'organizzazione aziendale e con le integrazioni di
cui all\'art. 17 della L. 266/91.
Art. 3. Organizzazioni di volontariato.
1. Le organizzazioni di volontariato devono costituirsi ai sensi
dell\'art. 3 della legge n. 266/1991 e secondo quanto previsto dalla
presente legge.
2. Le organizzazioni di cui al presente articolo, per garantire il
funzionamento della struttura, possono assumere lavoratori dipendenti
esclusivamente per finalità di supporto tecnico con esclusione di ogni
attività di solidarietà.
3. L\'utilizzazione di prestatori d\'opera autonoma e specializzata
deve avvenire nel rispetto del principio di cui al comma precedente.
4. E\' riconosciuto alle organizzazioni di volontariato ed ai
singoli volontari il diritto di:
- accedere alle strutture e ai servizi pubblici, ove ciò sia
richiesto per l\'attuazione del servizio; inserirsi per integrare e
collaborare con i servizi nell\'ambito dell\'attività proprie degli
stessi senza sostituire personale dipendente;
- partecipare alle attività di formazione e di aggiornamento
organizzate dagli Enti locali o da terzi in rapporto al servizio
convenuto;
- partecipare alle attività di programmazione secondo quanto
stabilito dalla normativa regionale vigente nei campi di applicazione
della presente legge e della L. 5/87;
- accedere alle informazioni e agli atti amministrativi concernenti
i campi di applicazione della presente legge di competenza del
Consiglio e della Giunta regionale e degli Enti locali;
- partecipare nell\'ambito dei piani e delle finalità proprie degli
Enti pubblici e delle Leggi Sanitarie e Sociali alla programmazione per
le finalità sociali di cui all\'art. 1 di interventi pubblici con
parere consultivo.
5. Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri
aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e
le malattie connessi allo svolgimento dell\'attività stessa, nonché per
la responsabilità civile verso i terzi, secondo le norme del Decreto del
Ministero dell\'Industria e del Commercio del 14/2/1992.
Art. 4. Registro regionale delle organizzazioni di volontariato.
1. E\' istituito, presso la Giunta regionale, il Registro regionale
delle organizzazioni di volontariato (1) che può essere articolato in
sezioni.
2. Le organizzazioni, riconosciute o meno ai sensi dell\'art. 12
del Codice Civile, che intendono chiedere l\'iscrizione, devono operare
nel territorio regionale e presentare domanda al Presidente della Giunta
regionale, corredata da:
a) atto costitutivo o statuto o accordi degli aderenti;
b) ordinamento interno, con l\'indicazione della persona cui è
conferita la presidenza o la direzione;
c) relazione degli interventi già attuati e programma di quelli che
si intendono attivare specificando, per entrambi, le metodologie di
intervento e la qualificazione dei volontari impiegati.
3. La Giunta regionale, entro il termine di sessanta giorni dal
ricevimento della domanda, sulla base dei criteri individuati
dall\'Osservatorio regionale sul volontariato di cui all\'articolo 5,
lettera d), decide sull\'iscrizione dell\'organizzazione all\'Albo
dandone comunicazione al Comune territorialmente competente.
4. I soggetti interessati devono richiedere, pena la cancellazione
automatica dall\'Albo, la conferma dell\'iscrizione ogni tre anni, con
la rinnovazione della documentazione di cui alla lettera c) del comma 2
e, qualora siano intervenute modificazioni, anche della documentazione
di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma.
5. La Giunta regionale verifica la permanenza dei requisiti
ritenuti idonei all\'iscrizione e procede a saltuari accertamenti sulla
regolarità della gestione delle organizzazioni di volontariato iscritte
all\'Albo.
6. L\'iscrizione all\'Albo è condizione necessaria per poter fruire
dei contributi eventualmente concessi da qualsiasi ente pubblico
operante nel territorio regionale.
7. La perdita dei requisiti previsti dalla presente legge comporta
l\'immediata cancellazione dall\'Albo. La cancellazione è disposta con
deliberazione della Giunta regionale.
8. Ai fini dell\'applicazione del comma 5 dell\'articolo 6 della
legge n. 266 del 1991, la Giunta regionale comunica alle organizzazioni
di volontariato interessate le motivazioni dell\'eventuale rifiuto della
iscrizione e della cancellazione dall\'Albo.
Art. 5. Osservatorio regionale sul volontariato.
1. E\' istituito l\'osservatorio regionale sul volontariato.
2. L\'osservatorio è composto:
a) dal Presidente della Giunta regionale o da un assessore suo
delegato che lo presiede;
b) da un rappresentante delle Province calabresi, designato
dall\'Unione regionale delle province;
c) da tre rappresentanti dai Comuni calabresi, designati dalla
sezione regionale dell\'ANCI;
d) da un rappresentante delle Comunità montane della Calabria,
designato dall\'UNCEM calabrese;
e) dal dirigente del dipartimento per i servizi sociali;
f) dal dirigente del dipartimento per i servizi sanitari;
g) dal dirigente del dipartimento piani e programmi;
h) dal dirigente del dipartimento per la formazione professionale;
i) da tre rappresentanti delle organizzazioni di volontariato
iscritte all\'Albo di cui all\'art. 4, presenti ed operanti in almeno
tre province della regione, indicati dalle organizzazioni medesime;
l) da cinque rappresentanti - uno per provincia e con un massimo di
due rappresentanti in totale appartenenti alla stessa organizzazione -
delle organizzazioni di volontariato iscritte all\'Albo di cui all\'art.
4 che abbiano il maggior numero di aderenti, indicati dalle
organizzazioni medesime;
m) da tre rappresentanti di enti o istituzioni maggiormente
rappresentativi che promuovono attività o cultura di volontariato,
indicati dagli stessi.
3. Il Vice Presidente dell\'Osservatorio è eletto nella prima
riunione tra i componenti indicati dalle organizzazioni di volontariato.
4. I componenti dell\'Osservatorio possono farsi sostituire di
volta in volta da altro rappresentante a tal fine delegato.
5. In relazione alle materie trattate, il Presidente
dell\'Osservatorio può invitare altri dipendenti regionali o studiosi o
tecnici.
6. L\'Osservatorio è organo consultivo della Giunta regionale e,
tra l\'altro, provvede a:
a) esprimere parere sui programmi annuali di competenza della
Giunta regionale;
b) avanzare proposte alla Giunta regionale sulle materie oggetto
delle attività delle organizzazioni di volontariato;
c) esprimere parere sui disegni di legge e sulle materie che
interessano i campi di intervento delle organizzazioni di volontariato
di competenza della Giunta regionale;
d) determinare i criteri e le modalità per la gestione e la tenuta
dell\'Albo di cui all\'articolo 4;
e) esprimere parere sulla tenuta e sulla gestione dell\'Albo di cui
all\'articolo 4;
f) esprimere parere sulla istituzione dei Centri di servizio
regionali di cui all\'articolo 16;
g) esprimere parere su progetti elaborati anche in collaborazione
con gli Enti locali da organizzazioni di volontariato iscritte all\'Albo
di cui all\'art. 4;
h) promuovere e sostenere iniziative di formazione e di
aggiornamento del personale volontario per la prestazione di servizi;
i) promuovere ricerche e studi;
l) fornire ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo del
volontariato;
m) diffondere la conoscenza delle attività svolte dalle
organizzazioni di volontariato e dalle loro federazioni;
n) pubblicare un rapporto regionale sull\'andamento del fenomeno
del volontariato nella regione.
7. Alla costituzione della segreteria dell\'Osservatorio provvede
la Giunta regionale.
Art. 6. Funzionamento dell\'Osservatorio regionale sul
volontariato.
1. L\'Osservatorio regionale sul volontariato è nominato dalla
Giunta regionale, previa verificare dei requisiti posseduti dai
rappresentanti indicati dalle rispettive organizzazioni, e resta in
carica per la durata di tre anni.
2. Si procede alla nomina dell\'Osservatorio anche sulla base di
una designazione pari almeno alla maggioranza dei componenti
dell\'organo medesimo.
3. Le designazioni relative all\'articolo 5, comma 2, lettere b),
c), d), i), l) ed m), devono essere effettuate entro sessanta giorni
dall\'entrata in vigore della presente legge. Le designazioni di cui
alle lettere i), l) ed m) dell\'articolo 5, comma 2, devono essere
effettuate da tutte le organizzazioni interessate.
4. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma precedente
provvede alla nomina la Giunta regionale, previa assegnazione di
ulteriore termine di giorni 30.
5. Per la validità delle adunanze dell\'Osservatorio è necessaria
la presenza di almeno la metà dei componenti. Le deliberazioni si
prendono a maggioranza e, in caso di parità, decide il voto del
Presidente.
6. La partecipazione alle riunioni è gratuita ed è ammesso il solo
rimborso delle spese effettivamente sostenute per la partecipazione.
7. Nelle sedute di seconda convocazione, per la validità della
seduta è sufficiente la presenza di un terzo dei componenti.
Art. 7. Conferenza generale.
1. Il Presidente della Giunta regionale d\'intesa con
l\'Osservatorio regionale sul volontariato indice una volta l\'anno la
Conferenza generale delle organizzazioni di volontariato iscritte
all\'Albo di cui all\'art. 4.
2. La Conferenza è presieduta e convocata dal Presidente della
Giunta regionale o da un assessore suo delegato.
3. La Conferenza generale esprime pareri sugli strumenti generali
della programmazione regionale relativi alle attività di volontariato.
Art. 8. Convenzione.
1. Per la realizzazione di programmi relativi ai campi di
applicazione della presente legge che consentano l\'apporto continuativo
delle organizzazioni di volontariato, la Giunta regionale può stipulare
apposite convenzioni secondo i criteri di cui all\'art. 9.
Art. 9. Contenuti della convenzione.
1. La convenzione di cui all\'art. 8 è stipulata con le
organizzazioni di volontariato che dimostrino attitudine e capacità
operativa e che siano iscritte da almeno sei mesi all\'Albo di cui
all\'articolo 4 o che siano iscritte ai sensi dell\'articolo 16, comma
2, per eguale periodo.
2. La convenzione, su cui deve esprimere parere l\'Osservatorio
regionale sul volontariato di cui all\'art. 5, deve tra l\'altro
indicare:
a) l\'attività che è oggetto di essa e le modalità di svolgimento,
anche al fine di garantire il raccordo con i programmi e le norme di
funzionamento del settore;
b) la durata del rapporto convenzionale;
c) l\'entità delle prestazioni del personale volontario necessario
allo svolgimento dell\'attività in modo continuativo;
d) l\'entità del contributo assegnato all\'organizzazione per i
costi di gestione e per le spese eventualmente sostenute e documentate
dagli associati;
e) l\'impegno a svolgere con continuità le prestazioni
convenzionate;
f) le forme di verifica delle prestazioni e di controllo delle loro
qualità;
g) le cause e le modalità di risoluzione della convenzione e di
revoca dei contributi;
h) le modalità di corresponsione dei contributi e di
rendicontazione;
i) l\'obbligo di fornire periodicamente alla Giunta regionale, su
richiesta della stessa, dati conoscitivi inerenti l\'attività svolta;
l) l\'obbligo alla copertura assicurativa per responsabilità civile
verso terzi e contro gli infortuni e le malattie connesse allo
svolgimento delle attività;
m) le eventuali prestazioni specializzate fornite da terzi e
retribuite;
n) l\'obbligo del rispetto della dignità e dei diritti degli
utenti.
3. La convenzione deve riservare alla Giunta regionale un potere di
sorveglianza sulla permanenza delle condizioni di idoneità
dell\'organizzazioni, sotto il profilo delle persone e dei mezzi, allo
svolgimento dell\'attività.
4. La Giunta regionale, previo parere dell\'Osservatorio regionale
sul volontariato di cui all\'articolo 5, dichiara la risoluzione della
convenzione quando sia constatata l\'inadempienza delle principali
clausole contrattuali o l\'inidoneità dell\'organizzazione ai sensi del
comma 3.
5. Qualora la convenzione abbia durata pluriennale i contributi
previsti nella convenzione vengono rideterminati annualmente dalla
Giunta regionale.
Art. 10. Prestazioni di volontariato e strutture pubbliche.
1. Le attività di volontariato all\'interno di strutture pubbliche o
convenzionate con la Regione devono essere prestate da organizzazioni
iscritte all\'Albo di cui all\'articolo 4.
2. Le prestazioni devono essere oggetto di convenzioni che possono
essere stipulate direttamente dall\'ente pubblico titolare della
struttura.
Art. 11. Formazione ed aggiornamento dei volontari.
1. La Giunta regionale, nell\'ambito del programma di formazione
professionale, sulla base di proposte inoltrate dall\'Osservatorio,
dagli Enti locali e dalle organizzazioni di volontariato ed anche su
richiesta delle organizzazioni medesime, è autorizzata a promuovere
iniziative di formazione e di aggiornamento del personale volontario,
predisponendo a tal fine un piano di corsi intesi ad offrire la
conoscenza di nozioni e tecniche utili all\'esercizio delle attività di
volontariato.
2. Le organizzazioni di volontariato possono partecipare
gratuitamente ai corsi di formazione ed aggiornamento professionale
organizzati dalla Regione attraverso le proprie strutture.
Art. 12. Destinatari dei contributi.
1. Possono usufruire dei contributi previsti dalla presente legge
le organizzazioni di volontariato, iscritte all\'Albo di cui
all\'articolo 4, che svolgono attività previste dalla presente legge e
che intendono realizzare progetti finalizzati da eseguire anche mediante
apposite convenzioni. Viene riconosciuta priorità ai progetti che siano
realizzati attraverso le prestazioni di più di una organizzazione.
2. I fondi sono ripartiti dalla Giunta regionale previo parere
dell\'Osservatorio regionale sul volontariato.
3. I contributi previsti dalla presente legge possono essere
assegnati anche ad organizzazioni che usufruiscono di altri benefici
regionali, purché questi ultimi siano concessi per attività non previste
dalla presente legge.
4. Lo stesso progetto o la stessa iniziativa convenzionata può
essere finanziata dalla Regione e da altri enti pubblici, purché i
contributi complessivamente non superino l\'80 per cento della spesa
sostenuta.
Art. 13. Presentazione delle domande.
1. Le domande, rivolte ad ottenere i contributi previsti dalla
presente legge, vanno presentate unitamente ad un progetto delle spese
necessarie alla Giunta regionale, entro il 30 ottobre di ogni anno.
Trascorso tale termine le domande presentate vengono prese in
considerazione nell\'esercizio successivo. Le organizzazioni di
volontariato sono tenute a trasmettere copia delle domande al Comune in
cui hanno sede o svolgono la loro attività principale.
Art. 14. Erogazione dei contributi.
1. La Giunta regionale, in relazione alle priorità fissate dai
documenti generali di programmazione, approva, entro il 28 febbraio di
ogni anno, il piano di riparto dei contributi relativi all\'esercizio
successivo, previo parere dell\'Osservatorio regionale sul volontariato.
2. Il contributo regionale può essere erogato anche con
anticipazioni non superiori alla misura complessiva del 50 per cento. Il
saldo è erogato soltanto dopo la presentazione del rendiconto.
3. Per impegni inferiori a tre milioni di lire la rendicontazione
può essere sostituita da una dichiarazione sottoscritta dal responsabile
della organizzazione di volontariato.
Art. 15. Centri di servizio regionali.
1. I Comuni capoluogo di provincia istituiscono, entro sei mesi
dalla entrata in vigore della presente legge, Centri di servizio
regionali da mettere a disposizione delle organizzazioni di
volontariato.
2. I Centri di servizio regionali sono gestiti da organizzazioni di
volontariato che siano operanti nel Comune e che appartengano ad
organismi presenti, al medesimo titolo, in almeno tre province della
regione.
3. La gestione del Centro di servizio regionale deve risultare da
apposita convenzione stipulata con il Comune competente per territorio.
Art. 16. Norma transitoria.
1. Entro 30 giorni dall\'entrata in vigore della presente legge, le
organizzazioni di volontariato iscritte all\'Albo di cui alla legge
regionale 5 maggio 1990, n. 46 devono chiedere conferma dell\'iscrizione
allegando la documentazione prevista dall\'articolo 4 della presente
legge.
2. La Giunta regionale, sulla base della procedura di cui all\'art.
4, comma 3, decide nei successivi trenta giorni sull\'iscrizione
all\'Albo. Le organizzazioni le cui domande risultano accolte vengono
iscritte all\'Albo con decorrenza dalla data di iscrizione all\'Albo di
cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 46.
3. Trascorso il termine di cui al comma 1, la domanda eventualmente
presentata viene considerata come domanda di nuova iscrizione.
4. Il periodo di due anni previsto dall\'articolo 8 della legge n.
266 del 1991, concernente le agevolazioni fiscali, per le organizzazioni
di volontariato iscritte all\'Albo ai sensi del comma 2 del presente
articolo decorre dall\'entrata in vigore della predetta legge n. 266 del
1991.
5. All\'entrata in vigore della presente legge le convenzioni di
cui all\'art. 8, in attesa dell\'operatività dell\'Albo previsto
all\'art. 4, possono essere stipulate con le organizzazioni di
volontariato iscritte da più di sei mesi nell\'Albo di cui alla legge
regionale 5 maggio 1990, n. 46.
Art. 17. Abrogazioni.
1. La legge regionale 5 maggio 1990, n. 46 ed ogni altra
disposizione legislativa in contrasto con la presente legge sono
abrogate.
Art. 18. Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con i
fondi di cui all\'articolo 16 della legge finanziaria 1995, per gli anni
successivi, la corrispondente spesa sarà determinata in ciascuno
esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio della
Regione e con l\'apposita legge finanziaria che l\'accompagna.
Art. 19. Dichiarazione d\'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il
giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
Calabria.
_____________________
(1) Espressione così modificata dall\'art. unico della L.R. 17
maggio 1996, n. 10.
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