E' uno strumento previsto dalla legge che consente:
al giovane:
al giovane:
- di entrare in un ambiente di lavoro;
- di mettersi alla prova;
- di orientare o verificare le sue scelte professionali;
- di acquisire un'esperienza pratica certificata che potrà arricchire il suo curriculum;
- all'azienda:
- di conoscere potenziali collaboratori da inserire in futuro nel proprio organico;
- di formarli in modo specifico secondo le proprie
esigenze;
Il rapporto che si costituisce tra azienda e tirocinante non è un rapporto di lavoro subordinato e non comporta pertanto il sorgere di obblighi retributivi e previdenziali e non obbliga l'azienda ad assumere il tirocinante al termine dell'esperienza.
Durante il tirocinio è garantita la copertura assicurativa INAIL e RCT.
La partecipazione non comporta spese per il tirocinante.
A discrezione dell'azienda può anche essere previsto un rimborso spese.
Ogni tirocinio è supportato da un progetto individuale inserito nella convenzione che l'azienda deve sottoscrivere.
Durante il progetto il tirocinante è costantemente seguito da un tutor aziendale e da un tutor del soggetto promotore.
ATTENZIONE
La serietà del tirocinio è garantita unicamente dalla presenza di un soggetto promotore e di un tutor esterno all'azienda come prescritto tassativamente dalla legge.
La serietà del tirocinio è garantita unicamente dalla presenza di un soggetto promotore e di un tutor esterno all'azienda come prescritto tassativamente dalla legge.
CHI PUO' FARE UN TIROCINIO?
- Studenti che frequentano la Scuola Secondaria (durata massima
4 mesi);
- Disoccupati, compresi gli iscritti nelle liste
di mobilità (6 mesi);
- Studenti universitari, compresi coloro che frequentano
corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca e scuole o
corsi di perfezionamento e specializzazione nonché coloro
che frequentano scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione
post-secondari. Il tirocinio è possibile anche nei diciotto
mesi successivi al termine degli studi (12 mesi);
- Allievi degli Istituti Professionali di Stato, di corsi di Formazione Professionale, studenti frequentanti attività formative post-diploma o post-laurea, anche nei diciotto mesi successivi al completamento della formazione (6 mesi);
CHI PUO' OSPITARE UN TIROCINANTE
I datori di lavoro possono ospitare tirocinanti
in relazione all’attività dell’azienda, nei
limiti di seguito indicati: a) aziende con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato, un tirocinante;
b) con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove, non più di due tirocinanti contemporaneamente;
c) con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente.
CHI PUO' PROMUOVERE UN TIROCINIO
- Centri per l’Impiego delle Provincie;
- provveditorati agli studi;
- istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli
di studio con valore legale, anche nell’ambito dei piani
di studio previsti dal vigente ordinamento;
- centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale
e/o orientamento nonché centri operanti in regime di convenzione
con la regione o la provincia competente, ovvero accreditati ai
sensi dell’art. 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196;
- comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali
purchè iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti;
- servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti
pubblici delegati dalla regione.
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