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domenica 15 luglio 2012

CHE COS'E' UN TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO?

E' uno strumento previsto dalla legge che consente:
al giovane:
  1. di entrare in un ambiente di lavoro;
  2. di mettersi alla prova;
  3. di orientare o  verificare le sue scelte professionali;
  4. di acquisire un'esperienza pratica certificata che potrà arricchire il suo curriculum;
  • all'azienda:
  1. di conoscere potenziali collaboratori da inserire in futuro nel proprio organico;
  2. di formarli in modo specifico secondo le proprie esigenze;
    Il rapporto che si costituisce tra azienda e tirocinante non è un rapporto di lavoro subordinato e non comporta pertanto il sorgere di obblighi retributivi e previdenziali e non obbliga l'azienda ad assumere il tirocinante al  termine dell'esperienza.
    Durante il tirocinio è garantita la copertura assicurativa INAIL e RCT.
    La partecipazione non comporta spese per il tirocinante.
    A discrezione dell'azienda può anche essere previsto un rimborso spese.
    Ogni tirocinio è supportato da un progetto individuale inserito nella convenzione che l'azienda deve sottoscrivere.
    Durante il progetto il tirocinante è costantemente seguito da un tutor aziendale e da un tutor del soggetto promotore.
ATTENZIONE
La serietà del tirocinio è garantita unicamente dalla presenza di un soggetto promotore e di un tutor esterno all'azienda come prescritto tassativamente dalla legge.
CHI PUO' FARE UN TIROCINIO?
  1. Studenti che frequentano la Scuola Secondaria (durata massima 4 mesi);
  2. Disoccupati, compresi gli iscritti nelle liste di mobilità (6 mesi);
  3. Studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione nonché coloro che frequentano scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione post-secondari. Il tirocinio è possibile anche nei  diciotto mesi successivi al termine degli studi (12 mesi);
  4. Allievi degli Istituti Professionali di Stato, di corsi di Formazione Professionale, studenti frequentanti attività formative post-diploma o post-laurea, anche nei diciotto mesi successivi al completamento della formazione (6 mesi);
 CHI PUO' OSPITARE UN TIROCINANTE
I datori di lavoro possono ospitare tirocinanti in relazione all’attività dell’azienda, nei limiti di seguito indicati:
a) aziende con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato, un tirocinante;
b) con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove, non più di due tirocinanti contemporaneamente;
c) con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente. 
 
CHI PUO' PROMUOVERE UN TIROCINIO
  • Centri per l’Impiego delle Provincie;
  • provveditorati agli studi;
  • istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale, anche nell’ambito dei piani di studio previsti dal vigente ordinamento;
  • centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento nonché centri operanti in regime di convenzione con la regione o la provincia competente, ovvero accreditati ai sensi dell’art. 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196;
  • comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purchè iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti;
  • servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione.
I tirocini possono essere promossi anche da istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione, fatta salva la possibilità di revoca, della regione.
Ministero del Lavoro -Direzione generale impiego Circolare 15 luglio 1998 n. 92.
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE UFFICIO CENTRALE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI LAVORATORI Divisione VI CIRCOLARE N. 52/99
Decreto Legislativo del
10 settembre 2003, n° 276
 

 
 

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