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Associazione Nazionale dei Pedagogisti Italiani
Aderente al CoLAP (Coordinamento delle Libere Associazioni Professionali)
Membro dell'Osservatorio Nazionale per l'Infanzia e l'Adolescenza - Ministero della Solidarietร Sociale
Delegazione italiana della Federazione Europea dei Professionisti della Pedagogia (FEPP)
Sede legale: Vicolo del Buon Consiglio 31 โ 00184 Roma โ http://www.anpe.it - e-mail anpe@anpe.it
CODICE DEONTOLOGICO DEL PEDAGOGISTA
Approvato dallโAssemblea dei Delegati il 01.04.2007
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INDICE
Titolo I Premessa
Titolo II Principi
Titolo III Il Pedagogista nello svolgimento della professione
Titolo IV La responsabilitร nei confronti della persona
ยท Capo I
Diritti della persona
ยท Capo II
Regole di comportamento del Pedagogista
ยท Capo III
Segreto professionale e riservatezza
Titolo V La responsabilitร nei confronti di colleghi ed altri professionisti
Titolo VI La responsabilitร nei confronti della organizzazione di appartenenza
Titolo VII La responsabilitร nei confronti della societร
Titolo VIII Disposizione finale
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TITOLO I
PREMESSA
1. Il Codice deontologico รจ l'insieme dei principi e delle regole a cui รจ tenuto il Pedagogista
nell'esercizio della professione e che orientano le scelte di comportamento nei diversi livelli di
responsabilitร in cui opera.
2. Il rispetto del Codice รจ vincolante per l'esercizio della professione per tutti gli iscritti.
3. Tutti i Pedagogisti sono impegnati per la sua conoscenza, la comprensione e la diffusione,
nonchรฉ nell'aiuto vicendevole per il suo uso nelle diverse forme di esercizio della professione.
4. L'inosservanza dei principi e delle norme del Codice, l'ignoranza delle medesime ed ogni azione
non consona al corretto esercizio della professione sono punibili con le procedure disciplinari e
le relative sanzioni previste nell'apposito Regolamento.
TITOLO II
PRINCIPI
1. Il pedagogista รจ lo specialista dei processi educativi e formativi che interviene, insieme ad altri professionisti ed Istituzioni, a tutela del diritto allโeducazione ed alla formazione dei cittadini.
2. Il Pedagogista considera ed accoglie ogni persona, famiglia, gruppo, comunitร o aggregazione sociale portatrice di una domanda di intervento come unica e distinta da altre situazioni analoghe collocandola entro il suo contesto ambientale, di vita e di relazione.
3. Il Pedagogista รจ responsabile dei propri atti professionali e delle loro prevedibili dirette
conseguenze.
4. La professione di Pedagogista si fonda sul valore, l'irripetibilitร , l'unicitร , la dignitร e il rispetto dei diritti delle persone nonchรฉ sull'affermazione della libertร , dell'uguaglianza, della socialitร , della solidarietร , della partecipazione valorizzando l'autonomia, la soggettivitร , le risorse proprie e l'assunzione di responsabilitร .
5. La professione di Pedagogista si pone al servizio delle persone, delle famiglie, dei gruppi, delle comunitร e delle molteplici aggregazioni sociali per contribuire al loro sviluppo.
6. Le condizioni di etร , sesso, stato civile, razza, nazionalitร , religione, condizione sociale,
ideologia politica, minorazione mentale o fisica o di qualsiasi altra differenza o caratteristica
personale non devono condizionare la professione di Pedagogista o nuocere all'impegno del
Pedagogista verso la persona
7. Nell'esercizio delle sue funzioni il Pedagogista non esprime giudizi di valore sulle persone in
base ai loro comportamenti ed รจ consapevole della responsabilitร sociale che, nell'esercizio della sua professione, puรฒ intervenire nella vita degli altri. Pertanto egli deve considerare e prestare
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attenzione ai fattori personali, sociali, organizzativi, finanziari e politici, al fine di evitare lโuso
inappropriato della sua influenza, e non utilizzare indebitamente la fiducia dei destinatari della
sua prestazione professionale.
8. Nellโesercizio della professione il Pedagogista rispetta la dignitร , il diritto alla riservatezza,
allโautodeterminazione ed allโautonomia di coloro che si avvalgono delle sue prestazioni
rispettandone opinioni e credenze.
9. La professione di Pedagogista si basa sull'autonomia tecnico-professionale, sulla indipendenza di giudizio, sulle conoscenze proprie della professione e sulla coscienza del singolo Pedagogista
che ha il dovere di difendere la propria autonomia professionale da condizionamenti e pressioni.
10. Il Pedagogista, in fase di "vacatio legis" contrasta l'esercizio abusivo della professione
segnalandone agli Organismi competenti dell'Associazione le diverse situazioni e, parimenti,
utilizza il proprio titolo professionale esclusivamente per attivitร ad esso pertinenti, non
avallando con esso attivitร ingannevoli o improprie.
TITOLO III
IL PEDAGOGISTA NELLO SVOLGIMENTO DELLA PROFESSIONE
1. Il Pedagogista nell'esercizio della professione opera in rapporto di dipendenza con Enti pubblici e privati o in forma libero professionale autonoma o associata. Il Pedagogista agisce secondo il principio di efficacia dellโintervento nel rispetto dellโautonomia della persona tenendo conto dellโuso appropriato delle risorse.
2. Il comportamento del Pedagogista deve essere consono alla dignitร professionale; in nessun caso abusa della sua posizione professionale e se riveste cariche pubbliche non puรฒ avvalersene a scopo di vantaggio professionale.
3. Il Pedagogista deve utilizzare gli strumenti di lavoro in autonomia, nel rispetto delle norme e
degli obiettivi della professione e deve adoperarsi nei diversi livelli dell'esercizio professionale
per far conoscere i valori, le conoscenze e le metodologie della professione.
4. Il Pedagogista deve garantire la piรน ampia collaborazione e favorire la comunicazione tra tutti gli operatori coinvolti nellโintervento esercitando la piena autonomia professionale nel rispetto delle peculiari competenze professionali.
5. Nelle proprie attivitร professionali, nelle attivitร di ricerca e nelle comunicazioni dei risultati
delle stesse, nonchรฉ nelle attivitร didattiche, il Pedagogista valuta, anche in relazione al
contesto, il grado di validitร e di attendibilitร delle informazioni, dati e fonti su cui basa le
conclusioni raggiunte; espone, se necessario, le ipotesi alternative ed esplicita i limiti dei
risultati.
6. Il Pedagogista รจ tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione professionale e ad
aggiornarsi nella propria disciplina specificatamente nel settore in cui opera al fine di garantire
ai destinatari dellโintervento prestazioni adeguate e di qualitร che inducano:
ยท maturitร ed equilibrio per affrontare le complesse problematiche connesse alla
professione;
ยท consapevolezza delle proprie dinamiche personali nella relazione con il destinatario
dellโintervento;
ยท un alto livello di competenza teorico-pratica;
ยท impegno nella ricerca sul campo di intervento e nell'ambito didattico e scientifico;
nella promozione, sviluppo e divulgazione della propria esperienza.
7. Il Pedagogista accetta il mandato professionale esclusivamente nei limiti delle proprie
competenze e il rapporto professionale ha carattere contrattuale con reciproci diritti e doveri.
Allโinizio del rapporto professionale fornisce ai destinatari dellโintervento informazioni
adeguate e comprensibili circa le sue prestazioni, le finalitร e le modalitร delle stesse, nonchรฉ il grado ed i limiti giuridici della riservatezza e specifica la situazione aggiornata del proprio stato con riferimento all'appartenenza allโassociazione nelle more del riconoscimento dellโOrdine. Se la prestazione professionale ha carattere di continuitร dovrร esserne indicata la prevedibile durata.
8. Il Pedagogista riconosce i limiti della propria competenza ed usa solamente strumenti teoricopratici per i quali ha acquisito adeguata competenza. Inoltre impiega metodologie delle quali รจ in grado di indicare le fonti ed i riferimenti scientifici e non suscita, nelle attese del destinatario del suo intervento, aspettative infondate.
9. Nella libera professione il Pedagogista รจ tenuto a far conoscere preventivamente il proprio
onorario. La misura del compenso, fermo restando il principio dellโintesa diretta tra il
Pedagogista e destinatario dellโintervento e nel rispetto del decoro professionale, deve essere
commisurato alla difficoltร , alla complessitร ed alla qualitร della prestazione, tenendo conto
delle competenze e dei mezzi impegnati e non puรฒ essere condizionato allโesito o ai risultati
dellโintervento professionale.
10. Il Pedagogista deve attenersi al tariffario stabilito dall'Associazione e puรฒ, se lo ritiene, prestare la sua opera a titolo gratuito purchรฉ tale comportamento non costituisca concorrenza sleale o illecito accaparramento di clientela.
11. Il Pedagogista nellโesercizio della propria attivitร professionale e nelle circostanze in cui
rappresenta pubblicamente la professione, รจ tenuto ad uniformare la propria condotta ai principi del decoro e della dignitร professionale.
12. Nelle more della costituzione dellโOrdine o del riconoscimento dellโAssociazione, i Pedagogisti che esercitano la professione in forma societaria sono tenuti a notificare al Consiglio Direttivo Nazionale lโatto costitutivo della societร , costituita secondo la normativa vigente, lโeventuale statuto ed ogni successiva variazione statutaria ed organizzativa al fine della valutazione della conformitร ai principi di decoro, dignitร e indipendenza della professione.
13. Il Pedagogista che opera a qualsiasi titolo nellโambito di qualsivoglia forma societaria di
esercizio della professione:
- garantisce, sotto la sua responsabilitร , lโesclusivitร dellโoggetto sociale dellโattivitร
professionale relativamente allโAlbo di appartenenza nelle more della costituzione dellโAlbo
professionale;
- puรฒ detenere partecipazioni societarie nel rispetto delle normative di legge;
- รจ e resta responsabile dei propri atti e delle proprie decisioni professionali;
- non deve subire condizionamenti di qualsiasi natura della sua autonomia e indipendenza
professionale.
Nelle more della costituzione dellโOrdine o del riconoscimento associativo il Consiglio
Direttivo Nazionale, al fine di verificare il rispetto delle norme deontologiche, รจ tenuto,
nellโambito della normativa vigente, a iscrivere in apposito elenco i soci professionisti e le
societร costituite secondo la normativa vigente, anche in ambito interprofessionale.
TITOLO IV
LA RESPONSABILITA' NEI CONFRONTI DELLA PERSONA
Capo I
Diritti della persona
1. Il Pedagogista esplica la sua competenza professionale per promuovere l'autodeterminazione, l'autonomia e le potenzialitร personali della persona utente e cliente creando le condizioni per farli partecipare in modo consapevole alle fasi dell'intervento professionale
2. Nello svolgimento della professione il Pedagogista deve fornire ai propri destinatari
dellโintervento ampia informazione sui diritti, vantaggi e svantaggi, impegni, risorse, programmi
e strumenti professionali, e riceverne esplicito consenso direttamente o da chi li rappresenta
legalmente. Deve essere tutelato, in ogni caso, il diritto delle persone alla riservatezza, alla non
riconoscibilitร ed allโanonimato.
3. Il Pedagogista nella sua attivitร di ricerca informa adeguatamente i destinatari coinvolti al fine di ottenerne il consenso informato relativamente al nome, allo status scientifico e professionale del ricercatore ed alla sua eventuale istituzione di appartenenza. Egli deve altresรฌ garantire la piena libertร di concedere, rifiutare ovvero di ritirare il consenso stesso.
4. Il Pedagogista deve avere il consenso del destinatario se altre persone sono presenti durante l'intervento o informarli per motivi di studio, formazione e ricerca.
5. Le prestazioni professionali a persone minorenni o interdette sono subordinate al consenso di chi esercita la potestร genitoriale o di tutela. Sono fatti salvi i casi in cui le prestazioni
professionali avvengano su ordine dell'Autoritร legalmente competente o in strutture legislativamente preposte.
6. Il Pedagogista che nell'esercizio della sua professione venga a conoscenza di situazioni
oggettive di sfruttamento e di violenza su minori o di persone in situazioni di impedimento
fisico o mentale deve contrastarle anche quando le persone appaiono consenzienti.
7. Il Pedagogista adotta condotte non lesive per i destinatari del suo intervento e non utilizza il
proprio ruolo ed i propri strumenti professionali per assicurare a sรฉ o ad altri indebiti vantaggi.
8. Nel caso di interventi commissionati da terzi il Pedagogista informa circa la natura del suo
intervento professionale e non utilizza, se non nei limiti del mandato ricevuto, le notizie apprese
che possano recare ad essi pregiudizio.
Capo II
Regole di comportamento del Pedagogista
1. Il Pedagogista si impegna a favorire il rapporto professionale solo finchรฉ la situazione lo
richieda o finchรฉ si renda necessario.
2. Il Pedagogista, quando esistono condizioni obiettive, puรฒ avvalersi di altre consulenze
specialistiche concordando modalitร e contenuti con i destinatari dellโintervento.
3. Il Pedagogista rispetterร rigorosamente opinioni, valori, modi di essere del destinatario anche se
non condivisi e l'intervento professionale deve essere svolto nel pieno rispetto della persona
tenendo conto del suo stato psicofisico senza valutazioni e menomazioni dei suoi diritti.
4. Il Pedagogista, investito dalla magistratura o in adempimento di funzioni di tutela e controllo,
deve informare gli interessati delle implicazioni delle sue funzioni e di quanto sarร relazionato.
5. Il Pedagogista investito di funzioni peritali deve esercitarle con imparzialitร ed indipendenza
attenendosi specificatamente a quanto richiesto.
6. Il Pedagogista non puรฒ utilizzare la relazione con il destinatario per interessi o vantaggi propri, non instaura relazioni significative nel corso del rapporto professionale ed evita commistioni tra ruolo professionale e vita privata che possano interferire con lโattivitร professionale o comunque arrecare danno allโimmagine sociale della professione.
Capo III
Segreto professionale e riservatezza
1. Il Pedagogista รจ tenuto al segreto professionale e lo esige da coloro con i quali collabora e che possono avere accesso, di fatto e di diritto, alle informazioni private e riservate.
2. Il Pedagogista non deve rendere al Giudice testimonianza su fatti e circostanze inerenti il
segreto professionale. La rivelazione del segreto professionale รจ consentita solo per gli obblighi di legge o per i seguenti motivi:
ยท rischio di grave danno allo stesso utente e cliente o a terze persone;
ยท richiesta scritta e motivata dell'interessato o del suo legale rappresentante
ยท autorizzazione dell'interessato o del suo legale rappresentante resi edotti delle
conseguenze della rivelazione;
purchรฉ ciรฒ non violi la riservatezza di altri.
3. La trasmissione ad altri Enti o colleghi di documentazione relativa ai destinatari dellโintervento comporta la conseguente trasmissione di ufficio del segreto professionale.
4. Il Pedagogista deve avere cura del materiale riferito al destinatario salvaguardandolo da ogni indiscrezione e deve consentire a loro stessi, o ai legali rappresentanti, l'accesso a tutta la documentazione che li riguarda. Nel caso di comunicazioni e pubblicazioni tutelerร l'anonimato.
Per i videotape, le registrazioni e le immagini dovrร acquisire la firma dell'utente e del cliente o
del loro legale rappresentante. Tutta la documentazione dovrร essere conservata per almeno i
cinque anni successivi alla conclusione del rapporto professionale, fatto salvo quanto previsto
da norme specifiche. Il Pedagogista deve provvedere perchรฉ, in caso di sua morte o di
impedimento, tale protezione sia affidata ad un suo collega.
5. Nel caso di collaborazione con altri soggetti parimenti tenuti al segreto professionale, il
Pedagogista condivide solamente le informazioni strettamente necessarie in relazione al tipo di collaborazione
6. Il Pedagogista, nei rapporti con la stampa e con altri mezzi d'informazione e di diffusione, deve essere adeguato al ruolo ricoperto nel rilasciare dichiarazioni o interviste e deve attenersi alla riservatezza, all'equilibrio e al rispetto del segreto professionale.
7. Il Pedagogista non puรฒ collaborare alla costituzione di banche dati ove non esistono garanzie di tutela alla riservatezza, della sicurezza e della vita privata della persona.
TITOLO V
LA RESPONSABILITA' NEI CONFRONTI DI COLLEGHI ED ALTRI PROFESSIONISTI
1. Il Pedagogista รจ tenuto ad una collaborazione leale, corretta e fiduciosa con i colleghi e gli altri professionisti e promuove un sistema di rete integrato fra gli interventi per dare risposte
adeguate, salvaguardare la globalitร della persona e realizzare una buona comunicazione
interpersonale.
2. Il Pedagogista appoggia e sostiene i colleghi che nellโambito della propria attivitร vedano
compromessa la loro autonomia ed il rispetto delle norme deontologiche.
3. Il Pedagogista si adopera per la soluzione di contrasti professionali con lealtร e correttezza.
4. Il Pedagogista รจ tenuto a fornire ai colleghi con cui collabora informazioni sulle specifiche
competenze e sulla metodologia applicata e chiede il rispetto delle norme etiche e deontologiche che sottendono la professione
5. Nel presentare proprie ricerche o documentazioni il Pedagogista รจ tenuto ad indicare la fonte dei contributi altrui e si impegna a promuovere lo sviluppo delle discipline pedagogiche ed a comunicare i progressi delle sue conoscenze e delle sue tecniche alla comunitร professionale anche al fine di favorirne la diffusione per scopi di crescita umana e sociale.
6. Il Pedagogista si astiene dal dare pubblicamente giudizi lesivi del decoro e della reputazione a colleghi anche in ordine alla loro formazione e competenza professionale soprattutto se tali giudizi sono espressi per sottrarre la clientela ai colleghi.
7. Il Pedagogista, nel caso di mancanza di competenza o di violazione dell'etica professionale di un collega, deve innanzitutto curare l'interesse ed il benessere dell'utente ed ha l'obbligo di
segnalare la situazione ed esprimere critiche attraverso i canali appropriati della categoria
professionale.
TITOLO VI
LA RESPONSABILITA' NEI CONFRONTI
DELL'ORGANIZZAZIONE DI APPARTENENZA
1. Il Pedagogista deve rifuggire da condizioni di lavoro che potrebbero comportare incompatibilitร con i principi e le norme del Codice che potrebbero non garantire rispetto e riservatezza dei destinatari e compromettere pesantemente la qualitร degli interventi professionali.
2. Il Pedagogista deve esigere il rispetto del suo profilo professionale e delle sue competenze nelle funzioni professionali nonchรฉ la garanzia del rispetto del segreto di ufficio.
3. Il Pedagogista deve impegnarsi per contribuire al miglioramento della politica e delle procedure dell'Ente in cui presta la sua professionalitร con un rapporto leale verso l'organizzazione usando i canali appropriati e collaborando alle azioni di pianificazione e programmazione per attivarne di nuovi.
4. Il Pedagogista deve tendere a sviluppare l'attivitร professionale a livelli funzionali diversi per
consentire la massima efficacia dell'intervento e deve avanzare opportunitร di aggiornamento e
formazione.
5. In ogni contesto professionale il Pedagogista deve adoperarsi affinchรฉ, da parte del cittadino, sia rispettata il piรน possibile la libertร di scelta del professionista a cui rivolgersi.
6. Il pedagogista, in contesti di selezione e valutazione, รจ tenuto a rispettare i criteri della specifica competenza, qualificazione o preparazione e non avalla decisioni contrarie a tali principi; in contesti didattici e di formazione stimola negli allievi o tirocinanti lโinteresse per i principi deontologici anche ispirando ad essi la propria condotta professionale.
7. Il Pedagogista deve esigere da parte dellโorganizzazione in cui opera ogni garanzia affinchรฉ le modalitร del suo impegno non incidano negativamente sulla qualitร e lโequitร delle prestazioni, nonchรฉ sul rispetto delle norme deontologiche. Il Pedagogista deve altresรฌ esigere che gli ambienti di lavoro siano decorosi ed adeguatamente attrezzati nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa compresi quelli di sicurezza ambientale. Il Pedagogista non deve assumere impegni professionali che comportino eccessi di prestazioni tali da pregiudicare la qualitร della sua opera professionale.
TITOLO VII
LA RESPONSABILITA' NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA'
1. Il Pedagogista deve contribuire allo sviluppo di politiche sociali per lo sviluppo ed il
miglioramento della qualitร della vita di persone, famiglie, gruppi, comunitร superando la logica assistenziale, differenziando le risposte ai bisogni e favorendo la prevenzione, la cittadinanza attiva, la sussidiarietร .
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2. Il Pedagogista deve impegnare la propria competenza professionale allo sviluppo di programmi utili a migliorare la qualitร della vita
3. Il Pedagogista deve predisporre ricerche e progetti a favore del benessere della collettivitร
agendo in modo da ampliare le opportunitร ti tutte le persone e con particolare attenzione alle
persone in situazioni di svantaggio.
4. Il Pedagogista deve rendersi interprete dei bisogni, individuali e di gruppo dei cittadini, creando consapevolezza e favorendo il processo di accrescimento e sviluppo della collettivitร .
5. Qualsiasi forma di pubblicitร concernente l'attivitร professionale deve essere ispirata ai principi di decoro, serietร tecnico-scientifica e tutela dell'immagine della professione evitando
comportamenti scorretti e finalizzati al procacciamento della clientela.
6. Per consentire ai cittadini una scelta libera e consapevole puรฒ essere svolta pubblicitร
informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto,
nonchรฉ il prezzo ed i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e
veridicitร del messaggio corredata da dati oggettivi e controllabili il cui rispetto รจ verificato,
nelle more della costituzione dellโOrdine o del riconoscimento, dal Consiglio Direttivo
Nazionale dellโAssociazione. La mancata richiesta di nulla osta per la pubblicitร e la mancanza
di trasparenza e veridicitร del messaggio pubblicizzato costituiscono violazione deontologica.
La pubblicitร promozionale e comparativa รจ vietata.
7. Il Pedagogista che partecipa, collabora od offre patrocinio o testimonianza alla informazione
pedagogica non deve mai venir meno a principi di rigore scientifico, di onestร intellettuale e di
prudenza, escludendo qualsiasi forma anche indiretta di pubblicitร commerciale personale o a
favore di altri.
8. Il Pedagogista singolo o componente di associazioni scientifiche o professionali non deve
concedere avallo o patrocinio a iniziative o forme di pubblicitร o comunque promozionali a
favorire aziende o istituzioni relativamente a prodotti commerciabili.
9. Al Pedagogista รจ vietata qualsiasi attivitร che, in ragione del rapporto professionale, possa
produrre in lui indebiti vantaggi diretti o indiretti di carattere patrimoniale o non patrimoniale ad
esclusione del compenso concordato. Il conflitto di interesse si puรฒ manifestare nella ricerca
scientifica, nella formazione e nellโaggiornamento professionale, nei rapporti individuali e di
gruppo con Enti, organizzazioni ed Istituzioni, nonchรฉ con la Pubblica Amministrazione. Il
Pedagogista deve:
- essere consapevole del possibile verificarsi di un conflitto di interesse e valutarne
lโimportanza e gli eventuali rischi;
- prevenire ogni situazione che possa essere evitata;
- dichiarare in maniera esplicita il tipo di rapporto che potrebbe influenzare le sue scelte
consentendo al destinatario dellโintervento una valutazione critica consapevole.
10. Il Pedagogista non sfrutta la posizione professionale che assume nei confronti dei colleghi
subordinati per fini estranei al rapporto professionale e non deve in alcun modo subordinare il
proprio comportamento prescrittivi ad accordi economici o di altra natura per trarne indebito
profitto per sรฉ e per altri.
11. Nellโesercizio della sua professione รจ vietata ogni forma di comparaggio e qualsiasi forma di compenso che non costituisca il corrispettivo professionale.
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TITOLO VIII
DISPOSIZIONE FINALE
Nelle more della costituzione dellโOrdine o del riconoscimento il Consiglio Direttivo Nazionale รจ tenuto a garantirne il rispetto delle norme, a consegnare ufficialmente alle sedi regionali ed ai
singoli soci il Codice Deontologico nonchรฉ a tenerne periodicamente corsi di aggiornamento e di approfondimento in materia deontologica.
Le presenti norme saranno oggetto di costante monitoraggio da parte del Consiglio Direttivo
Nazionale, nelle more della costituzione del Comitato Etico, al fine di garantirne lโeventuale
aggiornamento.
Associazione Nazionale dei Pedagogisti Italiani
Aderente al CoLAP (Coordinamento delle Libere Associazioni Professionali)
Membro dell'Osservatorio Nazionale per l'Infanzia e l'Adolescenza - Ministero della Solidarietร Sociale
Delegazione italiana della Federazione Europea dei Professionisti della Pedagogia (FEPP)
Sede legale: Vicolo del Buon Consiglio 31 โ 00184 Roma โ http://www.anpe.it - e-mail anpe@anpe.it
CODICE DEONTOLOGICO DEL PEDAGOGISTA
Approvato dallโAssemblea dei Delegati il 01.04.2007
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INDICE
Titolo I Premessa
Titolo II Principi
Titolo III Il Pedagogista nello svolgimento della professione
Titolo IV La responsabilitร nei confronti della persona
ยท Capo I
Diritti della persona
ยท Capo II
Regole di comportamento del Pedagogista
ยท Capo III
Segreto professionale e riservatezza
Titolo V La responsabilitร nei confronti di colleghi ed altri professionisti
Titolo VI La responsabilitร nei confronti della organizzazione di appartenenza
Titolo VII La responsabilitร nei confronti della societร
Titolo VIII Disposizione finale
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TITOLO I
PREMESSA
1. Il Codice deontologico รจ l'insieme dei principi e delle regole a cui รจ tenuto il Pedagogista
nell'esercizio della professione e che orientano le scelte di comportamento nei diversi livelli di
responsabilitร in cui opera.
2. Il rispetto del Codice รจ vincolante per l'esercizio della professione per tutti gli iscritti.
3. Tutti i Pedagogisti sono impegnati per la sua conoscenza, la comprensione e la diffusione,
nonchรฉ nell'aiuto vicendevole per il suo uso nelle diverse forme di esercizio della professione.
4. L'inosservanza dei principi e delle norme del Codice, l'ignoranza delle medesime ed ogni azione
non consona al corretto esercizio della professione sono punibili con le procedure disciplinari e
le relative sanzioni previste nell'apposito Regolamento.
TITOLO II
PRINCIPI
1. Il pedagogista รจ lo specialista dei processi educativi e formativi che interviene, insieme ad altri professionisti ed Istituzioni, a tutela del diritto allโeducazione ed alla formazione dei cittadini.
2. Il Pedagogista considera ed accoglie ogni persona, famiglia, gruppo, comunitร o aggregazione sociale portatrice di una domanda di intervento come unica e distinta da altre situazioni analoghe collocandola entro il suo contesto ambientale, di vita e di relazione.
3. Il Pedagogista รจ responsabile dei propri atti professionali e delle loro prevedibili dirette
conseguenze.
4. La professione di Pedagogista si fonda sul valore, l'irripetibilitร , l'unicitร , la dignitร e il rispetto dei diritti delle persone nonchรฉ sull'affermazione della libertร , dell'uguaglianza, della socialitร , della solidarietร , della partecipazione valorizzando l'autonomia, la soggettivitร , le risorse proprie e l'assunzione di responsabilitร .
5. La professione di Pedagogista si pone al servizio delle persone, delle famiglie, dei gruppi, delle comunitร e delle molteplici aggregazioni sociali per contribuire al loro sviluppo.
6. Le condizioni di etร , sesso, stato civile, razza, nazionalitร , religione, condizione sociale,
ideologia politica, minorazione mentale o fisica o di qualsiasi altra differenza o caratteristica
personale non devono condizionare la professione di Pedagogista o nuocere all'impegno del
Pedagogista verso la persona
7. Nell'esercizio delle sue funzioni il Pedagogista non esprime giudizi di valore sulle persone in
base ai loro comportamenti ed รจ consapevole della responsabilitร sociale che, nell'esercizio della sua professione, puรฒ intervenire nella vita degli altri. Pertanto egli deve considerare e prestare
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attenzione ai fattori personali, sociali, organizzativi, finanziari e politici, al fine di evitare lโuso
inappropriato della sua influenza, e non utilizzare indebitamente la fiducia dei destinatari della
sua prestazione professionale.
8. Nellโesercizio della professione il Pedagogista rispetta la dignitร , il diritto alla riservatezza,
allโautodeterminazione ed allโautonomia di coloro che si avvalgono delle sue prestazioni
rispettandone opinioni e credenze.
9. La professione di Pedagogista si basa sull'autonomia tecnico-professionale, sulla indipendenza di giudizio, sulle conoscenze proprie della professione e sulla coscienza del singolo Pedagogista
che ha il dovere di difendere la propria autonomia professionale da condizionamenti e pressioni.
10. Il Pedagogista, in fase di "vacatio legis" contrasta l'esercizio abusivo della professione
segnalandone agli Organismi competenti dell'Associazione le diverse situazioni e, parimenti,
utilizza il proprio titolo professionale esclusivamente per attivitร ad esso pertinenti, non
avallando con esso attivitร ingannevoli o improprie.
TITOLO III
IL PEDAGOGISTA NELLO SVOLGIMENTO DELLA PROFESSIONE
1. Il Pedagogista nell'esercizio della professione opera in rapporto di dipendenza con Enti pubblici e privati o in forma libero professionale autonoma o associata. Il Pedagogista agisce secondo il principio di efficacia dellโintervento nel rispetto dellโautonomia della persona tenendo conto dellโuso appropriato delle risorse.
2. Il comportamento del Pedagogista deve essere consono alla dignitร professionale; in nessun caso abusa della sua posizione professionale e se riveste cariche pubbliche non puรฒ avvalersene a scopo di vantaggio professionale.
3. Il Pedagogista deve utilizzare gli strumenti di lavoro in autonomia, nel rispetto delle norme e
degli obiettivi della professione e deve adoperarsi nei diversi livelli dell'esercizio professionale
per far conoscere i valori, le conoscenze e le metodologie della professione.
4. Il Pedagogista deve garantire la piรน ampia collaborazione e favorire la comunicazione tra tutti gli operatori coinvolti nellโintervento esercitando la piena autonomia professionale nel rispetto delle peculiari competenze professionali.
5. Nelle proprie attivitร professionali, nelle attivitร di ricerca e nelle comunicazioni dei risultati
delle stesse, nonchรฉ nelle attivitร didattiche, il Pedagogista valuta, anche in relazione al
contesto, il grado di validitร e di attendibilitร delle informazioni, dati e fonti su cui basa le
conclusioni raggiunte; espone, se necessario, le ipotesi alternative ed esplicita i limiti dei
risultati.
6. Il Pedagogista รจ tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione professionale e ad
aggiornarsi nella propria disciplina specificatamente nel settore in cui opera al fine di garantire
ai destinatari dellโintervento prestazioni adeguate e di qualitร che inducano:
ยท maturitร ed equilibrio per affrontare le complesse problematiche connesse alla
professione;
ยท consapevolezza delle proprie dinamiche personali nella relazione con il destinatario
dellโintervento;
ยท un alto livello di competenza teorico-pratica;
ยท impegno nella ricerca sul campo di intervento e nell'ambito didattico e scientifico;
nella promozione, sviluppo e divulgazione della propria esperienza.
7. Il Pedagogista accetta il mandato professionale esclusivamente nei limiti delle proprie
competenze e il rapporto professionale ha carattere contrattuale con reciproci diritti e doveri.
Allโinizio del rapporto professionale fornisce ai destinatari dellโintervento informazioni
adeguate e comprensibili circa le sue prestazioni, le finalitร e le modalitร delle stesse, nonchรฉ il grado ed i limiti giuridici della riservatezza e specifica la situazione aggiornata del proprio stato con riferimento all'appartenenza allโassociazione nelle more del riconoscimento dellโOrdine. Se la prestazione professionale ha carattere di continuitร dovrร esserne indicata la prevedibile durata.
8. Il Pedagogista riconosce i limiti della propria competenza ed usa solamente strumenti teoricopratici per i quali ha acquisito adeguata competenza. Inoltre impiega metodologie delle quali รจ in grado di indicare le fonti ed i riferimenti scientifici e non suscita, nelle attese del destinatario del suo intervento, aspettative infondate.
9. Nella libera professione il Pedagogista รจ tenuto a far conoscere preventivamente il proprio
onorario. La misura del compenso, fermo restando il principio dellโintesa diretta tra il
Pedagogista e destinatario dellโintervento e nel rispetto del decoro professionale, deve essere
commisurato alla difficoltร , alla complessitร ed alla qualitร della prestazione, tenendo conto
delle competenze e dei mezzi impegnati e non puรฒ essere condizionato allโesito o ai risultati
dellโintervento professionale.
10. Il Pedagogista deve attenersi al tariffario stabilito dall'Associazione e puรฒ, se lo ritiene, prestare la sua opera a titolo gratuito purchรฉ tale comportamento non costituisca concorrenza sleale o illecito accaparramento di clientela.
11. Il Pedagogista nellโesercizio della propria attivitร professionale e nelle circostanze in cui
rappresenta pubblicamente la professione, รจ tenuto ad uniformare la propria condotta ai principi del decoro e della dignitร professionale.
12. Nelle more della costituzione dellโOrdine o del riconoscimento dellโAssociazione, i Pedagogisti che esercitano la professione in forma societaria sono tenuti a notificare al Consiglio Direttivo Nazionale lโatto costitutivo della societร , costituita secondo la normativa vigente, lโeventuale statuto ed ogni successiva variazione statutaria ed organizzativa al fine della valutazione della conformitร ai principi di decoro, dignitร e indipendenza della professione.
13. Il Pedagogista che opera a qualsiasi titolo nellโambito di qualsivoglia forma societaria di
esercizio della professione:
- garantisce, sotto la sua responsabilitร , lโesclusivitร dellโoggetto sociale dellโattivitร
professionale relativamente allโAlbo di appartenenza nelle more della costituzione dellโAlbo
professionale;
- puรฒ detenere partecipazioni societarie nel rispetto delle normative di legge;
- รจ e resta responsabile dei propri atti e delle proprie decisioni professionali;
- non deve subire condizionamenti di qualsiasi natura della sua autonomia e indipendenza
professionale.
Nelle more della costituzione dellโOrdine o del riconoscimento associativo il Consiglio
Direttivo Nazionale, al fine di verificare il rispetto delle norme deontologiche, รจ tenuto,
nellโambito della normativa vigente, a iscrivere in apposito elenco i soci professionisti e le
societร costituite secondo la normativa vigente, anche in ambito interprofessionale.
TITOLO IV
LA RESPONSABILITA' NEI CONFRONTI DELLA PERSONA
Capo I
Diritti della persona
1. Il Pedagogista esplica la sua competenza professionale per promuovere l'autodeterminazione, l'autonomia e le potenzialitร personali della persona utente e cliente creando le condizioni per farli partecipare in modo consapevole alle fasi dell'intervento professionale
2. Nello svolgimento della professione il Pedagogista deve fornire ai propri destinatari
dellโintervento ampia informazione sui diritti, vantaggi e svantaggi, impegni, risorse, programmi
e strumenti professionali, e riceverne esplicito consenso direttamente o da chi li rappresenta
legalmente. Deve essere tutelato, in ogni caso, il diritto delle persone alla riservatezza, alla non
riconoscibilitร ed allโanonimato.
3. Il Pedagogista nella sua attivitร di ricerca informa adeguatamente i destinatari coinvolti al fine di ottenerne il consenso informato relativamente al nome, allo status scientifico e professionale del ricercatore ed alla sua eventuale istituzione di appartenenza. Egli deve altresรฌ garantire la piena libertร di concedere, rifiutare ovvero di ritirare il consenso stesso.
4. Il Pedagogista deve avere il consenso del destinatario se altre persone sono presenti durante l'intervento o informarli per motivi di studio, formazione e ricerca.
5. Le prestazioni professionali a persone minorenni o interdette sono subordinate al consenso di chi esercita la potestร genitoriale o di tutela. Sono fatti salvi i casi in cui le prestazioni
professionali avvengano su ordine dell'Autoritร legalmente competente o in strutture legislativamente preposte.
6. Il Pedagogista che nell'esercizio della sua professione venga a conoscenza di situazioni
oggettive di sfruttamento e di violenza su minori o di persone in situazioni di impedimento
fisico o mentale deve contrastarle anche quando le persone appaiono consenzienti.
7. Il Pedagogista adotta condotte non lesive per i destinatari del suo intervento e non utilizza il
proprio ruolo ed i propri strumenti professionali per assicurare a sรฉ o ad altri indebiti vantaggi.
8. Nel caso di interventi commissionati da terzi il Pedagogista informa circa la natura del suo
intervento professionale e non utilizza, se non nei limiti del mandato ricevuto, le notizie apprese
che possano recare ad essi pregiudizio.
Capo II
Regole di comportamento del Pedagogista
1. Il Pedagogista si impegna a favorire il rapporto professionale solo finchรฉ la situazione lo
richieda o finchรฉ si renda necessario.
2. Il Pedagogista, quando esistono condizioni obiettive, puรฒ avvalersi di altre consulenze
specialistiche concordando modalitร e contenuti con i destinatari dellโintervento.
3. Il Pedagogista rispetterร rigorosamente opinioni, valori, modi di essere del destinatario anche se
non condivisi e l'intervento professionale deve essere svolto nel pieno rispetto della persona
tenendo conto del suo stato psicofisico senza valutazioni e menomazioni dei suoi diritti.
4. Il Pedagogista, investito dalla magistratura o in adempimento di funzioni di tutela e controllo,
deve informare gli interessati delle implicazioni delle sue funzioni e di quanto sarร relazionato.
5. Il Pedagogista investito di funzioni peritali deve esercitarle con imparzialitร ed indipendenza
attenendosi specificatamente a quanto richiesto.
6. Il Pedagogista non puรฒ utilizzare la relazione con il destinatario per interessi o vantaggi propri, non instaura relazioni significative nel corso del rapporto professionale ed evita commistioni tra ruolo professionale e vita privata che possano interferire con lโattivitร professionale o comunque arrecare danno allโimmagine sociale della professione.
Capo III
Segreto professionale e riservatezza
1. Il Pedagogista รจ tenuto al segreto professionale e lo esige da coloro con i quali collabora e che possono avere accesso, di fatto e di diritto, alle informazioni private e riservate.
2. Il Pedagogista non deve rendere al Giudice testimonianza su fatti e circostanze inerenti il
segreto professionale. La rivelazione del segreto professionale รจ consentita solo per gli obblighi di legge o per i seguenti motivi:
ยท rischio di grave danno allo stesso utente e cliente o a terze persone;
ยท richiesta scritta e motivata dell'interessato o del suo legale rappresentante
ยท autorizzazione dell'interessato o del suo legale rappresentante resi edotti delle
conseguenze della rivelazione;
purchรฉ ciรฒ non violi la riservatezza di altri.
3. La trasmissione ad altri Enti o colleghi di documentazione relativa ai destinatari dellโintervento comporta la conseguente trasmissione di ufficio del segreto professionale.
4. Il Pedagogista deve avere cura del materiale riferito al destinatario salvaguardandolo da ogni indiscrezione e deve consentire a loro stessi, o ai legali rappresentanti, l'accesso a tutta la documentazione che li riguarda. Nel caso di comunicazioni e pubblicazioni tutelerร l'anonimato.
Per i videotape, le registrazioni e le immagini dovrร acquisire la firma dell'utente e del cliente o
del loro legale rappresentante. Tutta la documentazione dovrร essere conservata per almeno i
cinque anni successivi alla conclusione del rapporto professionale, fatto salvo quanto previsto
da norme specifiche. Il Pedagogista deve provvedere perchรฉ, in caso di sua morte o di
impedimento, tale protezione sia affidata ad un suo collega.
5. Nel caso di collaborazione con altri soggetti parimenti tenuti al segreto professionale, il
Pedagogista condivide solamente le informazioni strettamente necessarie in relazione al tipo di collaborazione
6. Il Pedagogista, nei rapporti con la stampa e con altri mezzi d'informazione e di diffusione, deve essere adeguato al ruolo ricoperto nel rilasciare dichiarazioni o interviste e deve attenersi alla riservatezza, all'equilibrio e al rispetto del segreto professionale.
7. Il Pedagogista non puรฒ collaborare alla costituzione di banche dati ove non esistono garanzie di tutela alla riservatezza, della sicurezza e della vita privata della persona.
TITOLO V
LA RESPONSABILITA' NEI CONFRONTI DI COLLEGHI ED ALTRI PROFESSIONISTI
1. Il Pedagogista รจ tenuto ad una collaborazione leale, corretta e fiduciosa con i colleghi e gli altri professionisti e promuove un sistema di rete integrato fra gli interventi per dare risposte
adeguate, salvaguardare la globalitร della persona e realizzare una buona comunicazione
interpersonale.
2. Il Pedagogista appoggia e sostiene i colleghi che nellโambito della propria attivitร vedano
compromessa la loro autonomia ed il rispetto delle norme deontologiche.
3. Il Pedagogista si adopera per la soluzione di contrasti professionali con lealtร e correttezza.
4. Il Pedagogista รจ tenuto a fornire ai colleghi con cui collabora informazioni sulle specifiche
competenze e sulla metodologia applicata e chiede il rispetto delle norme etiche e deontologiche che sottendono la professione
5. Nel presentare proprie ricerche o documentazioni il Pedagogista รจ tenuto ad indicare la fonte dei contributi altrui e si impegna a promuovere lo sviluppo delle discipline pedagogiche ed a comunicare i progressi delle sue conoscenze e delle sue tecniche alla comunitร professionale anche al fine di favorirne la diffusione per scopi di crescita umana e sociale.
6. Il Pedagogista si astiene dal dare pubblicamente giudizi lesivi del decoro e della reputazione a colleghi anche in ordine alla loro formazione e competenza professionale soprattutto se tali giudizi sono espressi per sottrarre la clientela ai colleghi.
7. Il Pedagogista, nel caso di mancanza di competenza o di violazione dell'etica professionale di un collega, deve innanzitutto curare l'interesse ed il benessere dell'utente ed ha l'obbligo di
segnalare la situazione ed esprimere critiche attraverso i canali appropriati della categoria
professionale.
TITOLO VI
LA RESPONSABILITA' NEI CONFRONTI
DELL'ORGANIZZAZIONE DI APPARTENENZA
1. Il Pedagogista deve rifuggire da condizioni di lavoro che potrebbero comportare incompatibilitร con i principi e le norme del Codice che potrebbero non garantire rispetto e riservatezza dei destinatari e compromettere pesantemente la qualitร degli interventi professionali.
2. Il Pedagogista deve esigere il rispetto del suo profilo professionale e delle sue competenze nelle funzioni professionali nonchรฉ la garanzia del rispetto del segreto di ufficio.
3. Il Pedagogista deve impegnarsi per contribuire al miglioramento della politica e delle procedure dell'Ente in cui presta la sua professionalitร con un rapporto leale verso l'organizzazione usando i canali appropriati e collaborando alle azioni di pianificazione e programmazione per attivarne di nuovi.
4. Il Pedagogista deve tendere a sviluppare l'attivitร professionale a livelli funzionali diversi per
consentire la massima efficacia dell'intervento e deve avanzare opportunitร di aggiornamento e
formazione.
5. In ogni contesto professionale il Pedagogista deve adoperarsi affinchรฉ, da parte del cittadino, sia rispettata il piรน possibile la libertร di scelta del professionista a cui rivolgersi.
6. Il pedagogista, in contesti di selezione e valutazione, รจ tenuto a rispettare i criteri della specifica competenza, qualificazione o preparazione e non avalla decisioni contrarie a tali principi; in contesti didattici e di formazione stimola negli allievi o tirocinanti lโinteresse per i principi deontologici anche ispirando ad essi la propria condotta professionale.
7. Il Pedagogista deve esigere da parte dellโorganizzazione in cui opera ogni garanzia affinchรฉ le modalitร del suo impegno non incidano negativamente sulla qualitร e lโequitร delle prestazioni, nonchรฉ sul rispetto delle norme deontologiche. Il Pedagogista deve altresรฌ esigere che gli ambienti di lavoro siano decorosi ed adeguatamente attrezzati nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa compresi quelli di sicurezza ambientale. Il Pedagogista non deve assumere impegni professionali che comportino eccessi di prestazioni tali da pregiudicare la qualitร della sua opera professionale.
TITOLO VII
LA RESPONSABILITA' NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA'
1. Il Pedagogista deve contribuire allo sviluppo di politiche sociali per lo sviluppo ed il
miglioramento della qualitร della vita di persone, famiglie, gruppi, comunitร superando la logica assistenziale, differenziando le risposte ai bisogni e favorendo la prevenzione, la cittadinanza attiva, la sussidiarietร .
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2. Il Pedagogista deve impegnare la propria competenza professionale allo sviluppo di programmi utili a migliorare la qualitร della vita
3. Il Pedagogista deve predisporre ricerche e progetti a favore del benessere della collettivitร
agendo in modo da ampliare le opportunitร ti tutte le persone e con particolare attenzione alle
persone in situazioni di svantaggio.
4. Il Pedagogista deve rendersi interprete dei bisogni, individuali e di gruppo dei cittadini, creando consapevolezza e favorendo il processo di accrescimento e sviluppo della collettivitร .
5. Qualsiasi forma di pubblicitร concernente l'attivitร professionale deve essere ispirata ai principi di decoro, serietร tecnico-scientifica e tutela dell'immagine della professione evitando
comportamenti scorretti e finalizzati al procacciamento della clientela.
6. Per consentire ai cittadini una scelta libera e consapevole puรฒ essere svolta pubblicitร
informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto,
nonchรฉ il prezzo ed i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e
veridicitร del messaggio corredata da dati oggettivi e controllabili il cui rispetto รจ verificato,
nelle more della costituzione dellโOrdine o del riconoscimento, dal Consiglio Direttivo
Nazionale dellโAssociazione. La mancata richiesta di nulla osta per la pubblicitร e la mancanza
di trasparenza e veridicitร del messaggio pubblicizzato costituiscono violazione deontologica.
La pubblicitร promozionale e comparativa รจ vietata.
7. Il Pedagogista che partecipa, collabora od offre patrocinio o testimonianza alla informazione
pedagogica non deve mai venir meno a principi di rigore scientifico, di onestร intellettuale e di
prudenza, escludendo qualsiasi forma anche indiretta di pubblicitร commerciale personale o a
favore di altri.
8. Il Pedagogista singolo o componente di associazioni scientifiche o professionali non deve
concedere avallo o patrocinio a iniziative o forme di pubblicitร o comunque promozionali a
favorire aziende o istituzioni relativamente a prodotti commerciabili.
9. Al Pedagogista รจ vietata qualsiasi attivitร che, in ragione del rapporto professionale, possa
produrre in lui indebiti vantaggi diretti o indiretti di carattere patrimoniale o non patrimoniale ad
esclusione del compenso concordato. Il conflitto di interesse si puรฒ manifestare nella ricerca
scientifica, nella formazione e nellโaggiornamento professionale, nei rapporti individuali e di
gruppo con Enti, organizzazioni ed Istituzioni, nonchรฉ con la Pubblica Amministrazione. Il
Pedagogista deve:
- essere consapevole del possibile verificarsi di un conflitto di interesse e valutarne
lโimportanza e gli eventuali rischi;
- prevenire ogni situazione che possa essere evitata;
- dichiarare in maniera esplicita il tipo di rapporto che potrebbe influenzare le sue scelte
consentendo al destinatario dellโintervento una valutazione critica consapevole.
10. Il Pedagogista non sfrutta la posizione professionale che assume nei confronti dei colleghi
subordinati per fini estranei al rapporto professionale e non deve in alcun modo subordinare il
proprio comportamento prescrittivi ad accordi economici o di altra natura per trarne indebito
profitto per sรฉ e per altri.
11. Nellโesercizio della sua professione รจ vietata ogni forma di comparaggio e qualsiasi forma di compenso che non costituisca il corrispettivo professionale.
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TITOLO VIII
DISPOSIZIONE FINALE
Nelle more della costituzione dellโOrdine o del riconoscimento il Consiglio Direttivo Nazionale รจ tenuto a garantirne il rispetto delle norme, a consegnare ufficialmente alle sedi regionali ed ai
singoli soci il Codice Deontologico nonchรฉ a tenerne periodicamente corsi di aggiornamento e di approfondimento in materia deontologica.
Le presenti norme saranno oggetto di costante monitoraggio da parte del Consiglio Direttivo
Nazionale, nelle more della costituzione del Comitato Etico, al fine di garantirne lโeventuale
aggiornamento.
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