TITOLO 1 - DEFINIZIONE DEI PRINCIPALI TERMINI CONTENUTI NEL CODICE
DEONTOLOGICO DEGLI ORGANIZZATORI DI MATRIMONI (art.1)
TITOLO 2 - PRINCIPI GENERALI (artt. 2 -14)
TITOLO 3 - RAPPORTI CON I CLIENTI
Capo 1- Accettazione dell'incarico (artt. 15 -18)
Capo 2- Esecuzione dell'incarico (artt. 19-23)
Capo 3- Cessazione dell'incarico (artt. 24-27)
Capo 4- Riservatezza (artt. 28)
Capo 5- Assicurazione dei rischi professionali (art. 29)
TITOLO 4 - RAPPORTI TRA COLLEGHI
Capo 1- La colleganza (artt. 30 -33)
Capo 2- Il subentro di un collega nell'incarico professionale (artt. 34-39)
Capo 3- L'assistenza ad uno stesso cliente (artt. 40-44)
Capo 4- L'assistenza a clienti aventi interessi diversi (artt. 45-47)
TITOLO 5 - RAPPORTI DIVERSI
Capo 1- Rapporti con i collaboratori (artt. 48 -51)
Capo 2- Rapporti con l'ordine (artt. 52-54)
Capo 3- Rapporti con i pubblici uffici (artt. 55-56)
Capo 4- Rapporti con la stampa ed altri mezzi d'informazione (art.57)
Capo 5- Altri rapporti (artt. 58-60)
TITOLO 1
Definizione dei principali termini contenuti nel Codice Deontologico dell’Organizzatore di Matrimoni.
ART. 1
1. Abuso: Azione eccessiva, indebita o arbitraria nell'ambito dell'attività professionale.
2. Cliente: Chi si vale delle prestazioni del Professionista.
3. Collega: Altro Organizzatore di matrimoni professionista o terzo fornitore di beni e/o servizi.
4. Committente: Chi ordina un lavoro o una prestazione, anche per conto di un terzo cliente.
5. Fatto disdicevole al decoro professionale: Azione sconveniente, compiuta da un professionista,idonea a colpire l'onorabilità dell'intera categoria.
6. Organizzatore di matrimoni: Persona la cui attività primaria è svolta nel campo dell'organizzazionedi matrimoni o eventi privati e dell'organizzazione - come libero professionista o dipendente - inqualità di organizzatore dell’evento totale o in parte, fornitore di uno dei servizi del ricevimento econtestualmente organizzatore dell’evento totale o in parte. L'elenco va considerato aperto allefuture categorie e figure professionali che, nel tempo, saranno comprese dal Legislatore in quella,generale, degli Organizzatori di Matrimoni.
7. Mancanza: Motivo di colpevolezza, non particolarmente grave.
8. Metodologia: Impiego coerente e rigoroso di un determinato metodo, inteso come procedimento atto a garantire - sul piano teorico o pratico - la funzionalità di un lavoro o di una azione.
9. Onorario: Compenso dato al Professionista, in genere determinato in base alle tariffe decisedall’Associazione; in caso di dispute in merito all'onorario, il cliente può rivolgersi al Consigliodell’A.I.O.M e poi al giudice.
10. A.I.O.M.: Associazione Italiana degli Organizzatori di matrimoni - Organismo costituito per ilcontrollo dei requisiti di ammissione all’esercizio della professione; rif. Statuto.
11. Parere: Prestazione professionale consistente in un giudizio, motivato da una interpretazione o da un criterio riconducibile alla preparazione scientifica ed all'esperienza di chi lo fornisce, su situazioni di fatto oppure su problemi teorici prospettati dal cliente.
12. Prestazione professionale: Tutto ciò che l’Organizzatore di matrimoni compie nell'adempimento dei propri doveri professionali.
13. Prestazione urgente: Prestazione professionale per la risoluzione di problemi o per il compimento di attività che, a causa di un particolare stato di necessità, richiede una pronta soluzione oppure unimmediato interessamento.
14. Procedura: Normalmente il termine è sostanzialmente analogo a quello di programma. In questasede assume anche il valore di insieme di programmi, tra loro indipendenti, ma funzionalmentecollegati, in grado di risolvere problemi complessi.
15. Servizio: Il termine va inteso in senso ampio. Il servizio è rappresentato sia dal servizio diorganizzazione reso dall’Organizzatore di matrimoni sia il servizio e/o bene procacciato, gestito ecoordinato dall’Organizzatore di matrimoni e fornito da terzi prestatori di servizi.
16. Pubblicità: Qualsiasi forma di propaganda diretta ad ottenere dalla collettività la preferenza neiconfronti di un prodotto o di un servizio; tale propaganda può anche essere volta alla sempliceacquisizione di notorietà e prestigio.
17. Tariffa: Il prezzo di ogni servizio reso dal Organizzatore di matrimoni e/o procacciato, coordinato e gestito dal Organizzatore di matrimoni e reso da terzi prestatori, che viene richiesto al cliente.
18. Tariffe approvate dall’A.I.O.M: Minimi e massimi tariffari deliberati periodicamente dal Consiglio dell’Associazione; l’Organizzatore di matrimoni deve applicare normalmente tali tariffe.
19. Sanzione disciplinare: Sanzione inflitta dal Consiglio dell'Associazione nei confronti di un iscritto.
Le sanzioni, in ordine di gravità, possono essere: avvertimento (la sanzione più lieve), censura,sospensione e esclusione dall’Associazione. Il professionista escluso può presentare domanda peressere riammesso all'Associazione, trascorso un determinato periodo di tempo e alle condizioniprestabilite. E' prevista inoltre la possibilità della sospensione cautelare, che è temporanea ed inflittain attesa che venga accertata la responsabilità gravante sull'iscritto.
TITOLO 2
Principi Generali
Art. 2
1. La deontologia dell’organizzatore di matrimoni è l'insieme dei principi, delle regole e delle consuetudini che ogni Iscritto all’Associazione Italiana degli Organizzatori di matrimoni deve osservare ed alle quali deve ispirarsi nell'esercizio della sua professione.
Art. 3
1. L'inosservanza dei precetti, degli obblighi e dei divieti fissati dal presente Codice Deontologico configura l'abuso o la mancanza nell'esercizio della professione o il fatto disdicevole al decoro professionale.
Art. 4
1. L’Organizzatore di matrimoni deve denunciare all'Associazione ogni tentativo di imporgli comportamenti non conformi al Codice Deontologico, da qualunque parte provengano, affidando all'Associazione stessa la tutela del proprio diritto a resistere a tali imposizioni.
Art. 5
1. L’Organizzatore di matrimoni, nel compimento di ogni prestazione professionale, deve costantemente ispirarsi alla propria coscienza nel pieno rispetto della persona umana e, in ogni caso, deve agire nel rispetto dei principi fondamentali della Costituzione e delle leggi.
2. Egli respinge ogni influenza estranea alla propria attività.
3. Egli non fa discriminazione di religione, razza, nazionalità, ideologia politica, sesso e classe sociale.
Art. 6
1. L’Organizzatore di matrimoni è libero di indicare i mezzi metodologici e tecnici / tecnologici più adeguati a seconda delle circostanze.
2. E' colpa grave che egli soggiaccia, in questo campo a suggestioni pubblicitarie, a imposizioni di naturapolitica o, peggio, ad interessi personali di carattere economico.
3. L’Organizzatore di matrimoni si impegna a non ricaricare i prezzi dei servizi e/o beni forniti da terzi ma a venderli al cliente allo stesso prezzo che il cliente avrebbe con lo stesso fornitore di cui si avvale l’organizzatore. Questi si impegna altresì a trattare con il fornitore per ottenere una commissione (chiamata DDA – Diritto di Agenzia) nella misura minima del 10% e concordabile autonomamente dall’organizzatore con i propri fornitori. In ogni caso il DDA non deve incidere in aumento sul prezzo applicato dall’organizzatore al cliente.
Art. 7
1. L’Organizzatore di matrimoni deve curare con diligenza i lavori affidatigli.
Art. 8
1. L’Organizzatore di matrimoni non deve accettare incarichi per cui non si senta di avere la necessaria preparazione.
Art. 9
1. E' proibito all’Organizzatore di matrimoni che riveste cariche pubbliche di valersene a scopi professionali.
Art. 10
1. La fiducia è alla base dei rapporti professionali dell’Organizzatore di matrimoni.
2. L’Organizzatore di matrimoni deve comportarsi con buona fede, correttezza, lealtà e sincerità.
3. Egli deve rispettare l'obbligo della riservatezza.
Art. 11
1. L’Organizzatore di matrimoni ha il dovere del continuo aggiornamento professionale.
Art. 12
1. Il comportamento dell’organizzatore di matrimoni deve essere consono alla dignità ed al decoro dellaprofessione anche al di fuori dell'esercizio professionale.
2. Egli deve astenersi da qualsiasi azione che possa arrecare discredito al prestigio della professione ed all’Associazione a cui appartiene.
Art. 13
1. La tariffa professionale e le altre norme in materia di compensi sono garanzia della qualità dellaprestazione e del decoro professionale; pertanto L’Organizzatore di matrimoni deve osservarle in maniera rigorosa. L’Onorario è stabilito, così come rivalutabile annualmente dal Consiglio Direttivo in baseall’andamento di mercato, è compreso tra € 600,00 e 2.000,00 (oltre IVA), definibile dall’Organizzatore di matrimoni in base alla professionalità dell’organizzatore di matrimoni stesso e alla propria personale impostazione di servizio, in considerazione anche del mercato locale, dell’impegno professionale richiesto e dell’incidenza dei costi di gestione dei servizi richiesti. È d’obbligo per l’Organizzatore di matrimoni concordare l’onorario con il cliente alla presentazione dei preventivi per i servizi e /o beni forniti comunque prima della firma del contratto.
2. L’Organizzatore di matrimoni non può richiedere onorari in misura inferiore a quanto fissato nelle tariffe in vigore al momento dell'accettazione dell'incarico, regolarmente approvate dall'Associazione.
Art. 14
1. L’Organizzatore di matrimoni non può procurarsi clientela mediante pubblicità scorretta o procacciatori mendaci.
TITOLO 3
RAPPORTI CON I CLIENTI
Capo 1
Accettazione dell'incarico
Art. 15
1. L’Organizzatore di matrimoni deve far conoscere tempestivamente al cliente la sua decisione di accettare o meno l'incarico
Art. 16
1. L’Organizzatore di matrimoni deve adoperarsi affinché l'incarico sia conferito per iscritto al fine diprecisarne limiti e contenuti, anche allo scopo di circoscrivere l'ambito delle sue responsabilità.
2. E' comunque opportuno che l’Organizzatore di matrimoni, che abbia ricevuto un incarico verbalmente, formalizzi conferma scritta con il cliente.
Art. 17
1. L’Organizzatore di matrimoni non può accettare l'incarico se non possiede la specifica competenzanecessaria per l'assolvimento dei lavori commissionati.
2. Nel caso di incarichi di particolare natura o complessità l’Organizzatore di matrimoni, che non possieda specifica competenza ed adeguata organizzazione, deve astenersi dal prestare la sua opera.
3. Gli incarichi di cui al comma precedente possono essere accettati quando il cliente abbia espressamente autorizzato l'intervento di collaboratori od altri professionisti esperti.
Art. 18
1. L’Organizzatore di matrimoni non deve accettare l'incarico se altri impegni professionali o personali gli impediscono di svolgerlo con la diligenza e lo scrupolo richiesti in relazione all'importanza, complessità, difficoltà e urgenza dell'incarico stesso.
Capo 2
Esecuzione dell'incarico
Art. 19
1. L’Organizzatore di matrimoni deve usare la diligenza e la perizia richieste dalle norme che regolano il rapporto di lavoro e dallo stato della tecnica nel luogo e nel tempo in cui esso è svolto.
Art. 20
1. L’Organizzatore di matrimoni deve, all'accettazione dell'incarico, illustrare al cliente - con semplicità e chiarezza - gli elementi essenziali e gli eventuali rischi connessi ai lavori affidatigli.
2. Egli deve inoltre, nel corso della sua attività, ragguagliare tempestivamente il cliente sui fatti essenziali connessi allo svolgimento della sua opera.
Art. 21
1. L’Organizzatore di matrimoni deve anteporre gli interessi del cliente a quelli personali.
2. L'applicazione di tale principio non può, in alcun caso, incidere sulla dignità e sul decoro del
professionista e limitare il diritto al suo compenso.
3. La tutela degli interessi del cliente deve avvenire senza emotiva partecipazione e con distacco, al fine di assicurare obbiettività nella prestazione.
Art. 22
1. L’Organizzatore di matrimoni non deve esorbitare, salvo i casi di urgente necessità, dai limiti dell'incarico conferitogli.
2. Egli deve, tuttavia, assumere con prudenza le iniziative e svolgere tutte le attività confacenti con lo scopo concordato con il cliente.
Art. 23
1. L’Organizzatore di matrimoni non deve impegnarsi patrimonialmente o fornire garanzie al cliente o per conto del cliente.
2. L’Organizzatore di matrimoni che detiene somme del cliente o per conto di esso deve operare con la massima diligenza ed applicare, con rigore, i principi della buona amministrazione e della corretta
contabilità.
Capo 3
Cessazione dell'incarico
Art. 24
1. L’Organizzatore di matrimoni che non sia in grado di proseguire l'incarico con specifica competenza, per sopravvenute modificazioni alla natura dell’evento e difficoltà pratiche, deve informare il cliente e chiedere - a seconda dei casi - di essere sostituito o affiancato da altro Professionista.
Art. 25
1. L’Organizzatore di matrimoni non deve proseguire l'incarico qualora sopravvengano circostanze o vincoli che possano influenzare la sua libertà di giudizio ovvero condizionare il suo operato.
Art. 26
1. L’Organizzatore di matrimoni non deve proseguire l'incarico se la condotta o le richieste del cliente o altri gravi motivi ne impediscono lo svolgimento con correttezza e dignità.
Art. 27
1. Nel caso di cessazione dell'incarico l’Organizzatore di matrimoni deve avvertire il cliente
tempestivamente, soprattutto se l'incarico deve essere proseguito da altro Professionista.
2. L’Organizzatore di matrimoni è tenuto alla rigorosa osservanza degli articoli 2235 e 2237 del Codice
Civile e comunque deve comportarsi con diligenza, distacco e signorilità.
Capo 4
Riservatezza
Art. 28
1. L’Organizzatore di matrimoni deve osservare un atteggiamento di riserbo in relazione alle notizie apprese nell'esercizio della professione od in via incidentale, soprattutto se queste riguardano la sfera personale del cliente o di coloro che sono a lui legati da vincoli familiari ed economici.
2. L’Organizzatore di matrimoni deve rispettare rigorosamente le norme poste a tutela del Diritto alla Riservatezza di cui ogni persona è titolare.
3. L’Organizzatore di matrimoni ha il tassativo obbligo di denunciare all’Associazione tutte le violazioni di cui venga - anche casualmente - a conoscenza.
Capo 5
Assicurazione dei rischi professionali
Art. 29
1. L’Organizzatore di matrimoni deve porsi in condizione di risarcire gli eventuali danni causatinell'esercizio della professione.
2. A tal fine, ove non disponga di sufficienti mezzi di copertura, è tenuto a stipulare un'adeguata polizza di assicurazione con compagnia di primaria importanza.
3. L’Organizzatore di matrimoni deve altresì collaborare alla sollecita liquidazione del danno.
TITOLO 4
RAPPORTI TRA COLLEGHI
Capo 1
La colleganza
Art. 30
1. L’Organizzatore di matrimoni deve comportarsi con i colleghi ed i terzi fornitori di beni e/o servizi con correttezza, considerazione, cortesia, cordialità.
2. Costituiscono manifestazioni di cortesia e di considerazione la puntualità, la tempestività, la sollecitudine nei rapporti con i colleghi.
3. Il giovane Organizzatore di matrimoni deve agire con particolare riguardo nei confronti del collegaanziano, il quale, con suggerimenti e consigli, deve essergli di guida e di esempio nell'esercizio dellaProfessione.
Art. 31
1. L’Organizzatore di matrimoni deve astenersi dall'esprimere giudizi o dall'avviare azioni suscettibili di nuocere alla reputazione dei colleghi, salvo che ciò sia necessario per il corretto espletamento di incarichi professionali.
Art. 32
1. L’Organizzatore di matrimoni non può divulgare scritti, informazioni o comunicazioni riservati, ricevuti, anche occasionalmente, da un collega.
Art. 33
1. Gli Organizzatori di matrimoni, con spirito di solidarietà professionale, si devono ragionevolmentereciproca assistenza.
Capo 2
Il subentro di un collega nell'incarico professionale
Art. 34
1. L’Organizzatore di matrimoni, chiamato a sostituire un collega nello svolgimento di un incarico professionale, deve osservare modi e formalità corrette e comportarsi con lealtà.
2. Salvo impedimenti particolari, casi di urgenza, di forza maggiore o altre gravi ragioni, L’Organizzatore di matrimoni deve rispettare le disposizioni contenute nei successivi articoli di questo capo.
Art. 35
1. Prima di accettare l'incarico, L’Organizzatore di matrimoni deve:
a) accertarsi che il cliente abbia informato il collega della richiesta di sostituzione;
b) accertarsi che la sostituzione non sia richiesta dal cliente per sottrarsi al rispetto della legge, alla corretta esecuzione dell'incarico imposta dal precedente collega o al riconoscimento delle sue legittime competenze professionali;
c) invitare il cliente a pagare le competenze dovute al precedente collega, salvo che il loro ammontare siastato debitamente contestato.
Art. 36
1. L’Organizzatore di matrimoni che venga sostituito da un altro collega deve prestare al subentrante piena collaborazione e adoperarsi affinché il subentro avvenga senza pregiudizio per il cliente.
Art. 37
1. L’Organizzatore di matrimoni deve rifiutare l'incarico se il cliente vieta al collega che lo ha preceduto di fornirgli tutte le informazioni necessarie per la corretta esecuzione dell'incarico.
Art. 38
1. In caso di decesso di un collega, l’Organizzatore di matrimoni chiamato a sostituirlo nella temporanea gestione dell'attività dal Presidente dell'Associazione di appartenenza, ha l'obbligo di accettare l'incarico, salvo giustificato impedimento.
2. Il successore deve agire con particolare diligenza, avendo riguardo agli interessi degli eredi, dei clienti e dei collaboratori del collega deceduto.
3. In presenza di prestazioni iniziate dal collega deceduto e continuate dal successore, la liquidazione dei rispettivi compensi spettanti ai due Organizzatori di matrimoni avviene, nei casi dubbi o in quelli di rilevante interesse economico, previo parere del Consiglio dell’Associazione.
Art. 39
1. In caso di sospensione o di altro temporaneo impedimento di un Organizzatore di matrimoni, il collega chiamato a sostituirlo cura la gestione dell'attività del sospeso o impedito con particolare diligenza e si adopera a conservarne le caratteristiche personali, organizzative, economiche e finanziarie.
2. Il sostituto non può accettare incarichi da clienti del collega sostituito prima che siano decorsi due anni dalla conclusione della sostituzione.
3. Si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente.
L'assistenza ad uno stesso cliente
L'assistenza ad uno stesso cliente
Art. 40
1. Se il cliente chiede all’Organizzatore di matrimoni di prestare la propria opera per un incarico già affidato ad altro collega, dichiarando di voler essere assistito da entrambi, il nuovo interpellato non può accettare l'incarico senza il consenso del collega.
Art. 41
1. Gli Organizzatori di matrimoni che assistono uno stesso cliente devono stabilire tra loro rapporti di
cordiale collaborazione nell'ambito dei rispettivi compiti.
2. Essi devono tenersi reciprocamente informati sull'attività svolta e da svolgere e a tal fine si consultano per definire la comune attività.
Art. 42
1. L’Organizzatore di matrimoni, constatate nel comportamento del collega manifestazioni di condotta professionale gravemente scorretta, informa immediatamente il Consiglio dell'Associazione.
Art. 43
1. Nello svolgimento del comune incarico, ogni Organizzatore di matrimoni deve evitare - di regola - di stabilire contatti diretti ed esclusivi con il cliente senza preventiva intesa con i colleghi.
2. Deve, in ogni caso, astenersi da iniziative o comportamenti tendenti ad attirare il cliente nella propria esclusiva sfera.
Art. 44
1. L’Organizzatore di matrimoni che assista, limitatamente allo svolgimento di una sola specifica attività, un cliente indirizzatogli da un collega, deve cessare il rapporto professionale con il cliente dopo aver esaurito l'incarico.
2. In tal caso i rapporti economici si instaurano direttamente fra l’Organizzatore di matrimoni ed il cliente del collega, previa consultazione con quest'ultimo.
Capo 4
L'assistenza a clienti aventi interessi diversi
Art. 45
1. L’Organizzatore di matrimoni che, per motivi professionali, venisse in contatto con un collega che presta la sua opera per un cliente che ha interessi confliggenti con quelli del proprio cliente, deve comportarsi secondo i principi e le regole generali di colleganza, curando, con particolare attenzione, che non abbiano a crearsi motivi di contrasto personale.
Art. 46
1. La tutela dei giusti interessi del cliente non può mai condurre a comportamenti che non siano improntati a correttezza e lealtà.
2. L’Organizzatore di matrimoni, non trae profitto dall'eventuale impedimento del collega; né si giova di informazioni confidenziali, di scritti o di comunicazioni di carattere riservato che lo stesso gli abbia fornito.
3. Egli si astiene inoltre dal comunicare e trattare direttamente con chi abbia interessi confliggenti a quelli del suo cliente.
Art. 47
1. L’Organizzatore di matrimoni non solo non esprime apprezzamenti o giudizi critici sull’operato del
collega, ma usa la massima moderazione quando insorgono contrasti di opinione sulle modalità tecniche di svolgimento dell’incarico.
2. Si applica il disposto del precedente articolo 42.
TITOLO 5
RAPPORTI DIVERSI
Capo 1
Rapporti con i collaboratori
Art. 48
1. L’Organizzatore di matrimoni deve mantenere nei rapporti con i propri collaboratori indipendenza morale ed economica.
Art. 49
1. L’Organizzatore di matrimoni deve preoccuparsi di fornire ai collaboratori l'insegnamento necessario a consentire loro di svolgere con consapevolezza i compiti loro affidati e di migliorarne la preparazione.
Art. 50
1. L’Organizzatore di matrimoni deve retribuire i collaboratori in relazione alla natura del rapporto di
collaborazione ed alla qualità delle loro prestazioni.
Art. 51
1. L’Organizzatore di matrimoni deve vigilare che i suoi collaboratori siano a conoscenza e rispettino gli obblighi del segreto e della riservatezza professionale, che anch'essi sono tenuti ad osservare.
Capo 2
Rapporti con l'Associazione
Art. 52
1. L’Organizzatore di matrimoni coopera disinteressatamente all'attività dell'Associazione cui appartiene, nell'ambito dei compiti dell'ente professionale.
2. Solo per validi motivi egli può non accettare o dimettersi da un incarico a cui è stato chiamato.
Art. 53
1. L’Organizzatore di matrimoni ha il dovere di partecipare, di regola, alle assemblee degli iscritti
all'Associazione.
Art. 54
1. L’Organizzatore di matrimoni deve denunciare al Consiglio dell'Associazione ogni tentativo di imporgli comportamenti non conformi ai principi della deontologia professionale.
Capo 3
Rapporti con i Pubblici Uffici
Art. 55
1. Nei rapporti con i magistrati e i funzionari della Pubblica Amministrazione, l’Organizzatore di matrimoni si comporta con cortesia e rispetto delle Pubbliche Funzioni, senza assumere atteggiamenti in contrasto conla propria dignità professionale.
2. Egli non deve sollecitare incarichi o favori di alcun genere.
Art. 56
1. L’Organizzatore di matrimoni, che sia in rapporti di parentela o amicizia o familiarità con i soggetti di cui al primo comma dell'articolo 57, non deve utilizzare né sottolineare né vantare tale circostanza al fine di avvantaggiare l'esercizio della sua attività professionale.
Capo 4
Rapporti con la stampa ed altri mezzi di informazione
Art. 57
1. Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di informazione l’Organizzatore di matrimoni, specie in occasione di interventi professionali nella risoluzione di problemi di grande risonanza o presso clienti noti nel loro settore di attività, deve usare cautela al fine di rispettare l'obbligo di riservatezza nei confronti del cliente ed il divieto di pubblicità scorretta al proprio nome.
Capo 5
Altri rapporti
Art. 58
1. L’Organizzatore di matrimoni, qualora nell'esercizio della professione abbia rapporti con iscritti ad altre associazioni e/o albi professionali, deve attenersi al principio del reciproco rispetto e della salvaguardia delle specifiche competenze.
Art. 59
1. E' vietato all’Organizzatore di matrimoni favorire chi esercita abusivamente un'attività professionale.
2. L’Organizzatore di matrimoni deve astenersi nel modo più assoluto dal prestare, in qualsiasi modo e forma, il proprio nome per coprire attività di persone non iscritte all'Associazione.
3. Egli deve inoltre evitare di farsi sostituire, nei rapporti con il cliente, da persone non iscritteall’Associazione.
Art. 60
1. L’Organizzatore di matrimoni deve qualificarsi con chiarezza precisando nella carta intestata, nella targa di ufficio, nell'elenco telefonico e in ogni analoga indicazione soltanto i titoli che, strettamente, gli spettano in modo da evitare qualsiasi equivoco.
2. In particolare nella carta intestata, nel biglietto da visita e in tutte le forme di corrispondenza cartacea, elettronica o telematica egli deve fare seguire il proprio nome dalla dicitura: "Iscritto all'Associazione Italiana degli Organizzato di di Matrimoni”, dalla data d'iscrizione e dal relativo numero d'iscrizione.
Letto, approvato e sottoscritto dall’assemblea dinanzi a Notaio in sede costituzione in data 27 aprile 2006.
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