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martedì 14 maggio 2013

Temi di approfondimento pedagogico. L’assetto del Servizio sanitario nazionale.



La sanità costituisce da sempre un tema di grande rilevanza nel panorama politico, economico e sociale. Anche all’interno del dettato costituzionale si ritrovano, in merito, disposizioni di notevole rilievo: l’art. 32 afferma che la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti; l’art. 38 definisce gli obiettivi di un completo sistema di sicurezza sociale.
Tuttavia, la definizione dell’assetto istituzionale della sanità si evince solo dalla lettura combinata dalla prima e dalla seconda parte della Costituzione e, in particolare, dell’art. 117, che attribuisce alle regioni potestà legislativa in ambito di «assistenza sanitaria e ospedaliera».
L’assetto istituzionale previsto dalla Costituzione è rimasto però a lungo disatteso. In assenza delle regioni, il sistema era frazionato tra apparato statale (con funzione di regolazione), enti ospedalieri ed enti previdenziali. Con l’istituzione delle regioni è stato operato un primo trasferimento di funzioni in materia sanitaria (decreti del presidente della repubblica 4/1972 e 616/1977). Occorre aspettare l’anno 1978 per assistere alla legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale (legge 833 del 23 dicembre 1978), con l’obiettivo di garantire a ogni cittadino la tutela della salute a prescindere dalla capacità del beneficiano di pagare il corrispettivo per i servizi ricevuti. In seguito a tale riforma, il passaggio assolutamente centrale è stato quello dell’integrazione di tutti i servizi in un’azienda dove hanno trovato convergenza diverse attività: dall’assistenza specialistica dall’assistenza specialistica e ospedaliera, a quella di base, all’igiene pubblica, alla veterinaria. Si costruiva, quindi, un’azienda potenzialmente in grado di assicurare l’erogazione di tutte quelle attività che corrispondevano a una visione integrata di tutela della salute; di disporre direttamente di tutte le leve operative necessarie per rispondere dei risultati in termini di stato di salute della popolazione e, infine, di porre tale complesso insieme di servizi e attività sotto il controllo della collettività (tramite organi di governo composti da membri eletti, seppure in via indiretta, dalle collettività stesse).  
La seconda fase storica del Servizio sanitario nazionale (decreti legislativi 502/1992 e 517/1993) è stata segnata dall’inversione del principio guida dell’integrazione che tanta parte aveva giocato nella costruzione del modello 833 del 1978: alla ricerca dei vantaggi derivanti dall’integrazione si è sostituita la ricerca di quelli conseguibili attraverso il decentramento e la specializzazione. I principali cambiamenti hanno riguardato l’aumento delle competenze regionali a fronte di una maggiore responsabilizzazione finanziaria (decreto legislativo 56/2000), l’adozione di nuove logiche legate al finanziamento delle aziende sanitarie e l’introduzione di strumenti manageriali nella gestione delle aziende sanitarie. A questa seconda riforma ne è seguita una terza (decreto legislativo 229/1999) che ha promosso solo in parte la continuazione del percorso di riforma precedente: mentre il processo di aziendalizzazione è stato ulteriormente rafforzato, attribuendo alle aziende sanitarie l’autonomia imprenditoriale (rispetto all’autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica introdotta con il decreto legislativo 502/1992), è stato ripensato il processo di regionalizzazione. Infine, la promulgazione, nell’ottobre 2001, della legge di riforma del Titolo V della Costituzione ha innovato il quadro normativo generale dei rapporti fra lo Stato e altri soggetti istituzionali, intervenendo sia sulla ripartizione delle funzioni pubbliche tra stato e regioni, sia sul disegno generale del sistema di finanziamento degli altri livelli di governo. La riforma ha introdotto nella Costituzione italiana il principio di sussidiarietà (art. 117): è stato proposto un nuovo riparto di potestà legislativa tra stato e regione definendo alcune riserve di legislazione statale esclusiva. Di fatto, per le regioni si è avuto un notevole ampliamento delle materie di podestà legislativa riservando allo stato la determinazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA), nel riconoscimento dei vincoli di bilancio stabiliti in sede di programmazione economico-finanziaria. Ad oggi, il tema del federalismo fiscale e della responsabilizzazione delle regioni sull’uso delle risorse restano comunque al centro del dibattito.
Alla luce di quest’evoluzione normativa, si è voluto analizzare nel dettaglio due aspetti della questione sanitaria in Italia, attraverso una fotografia attuale dei diversi attori del Servizio sanitario nazionale distinti per livello istituzionale di governo (centrale, regionale e locale) e un approfondimento sul significato dell’attuale processo di regionalizzazione del servizio sanitario.
A livello centrale lo stato ha la responsabilità di assicurare a tutti i cittadini il diritto alla salute mediante un forte sistema di garanzie, attraverso i livelli essenziali di assistenza. Il ministero della Salute è l’organo centrale preposto alla funzione di indirizzo e programmazione in materia sanitaria, alla definizione degli obiettivi da raggiungere per il miglioramento dello stato di salute della popolazione e alla determinazione dei livelli essenziali di assistenza tale da assicurare a tutti i cittadini in condizioni di uniformità sull’intero territorio nazionale.
Il ministero della Salute si articola in quattro dipartimenti: qualità; innovazione; prevenzione e comunicazione; sanità pubblica veterinaria, nutrizione e sicurezza degli alimenti. In particolare:
Il dipartimento della qualità è preposto a interventi per lo sviluppo e il monitoraggio di sistemi di garanzia della qualità del Servizio sanitario nazionale e per la valorizzazione del capitale fisico, umano e sociale;
Il dipartimento dell’innovazione promuove attività e interventi di propulsione e vigilanza per lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica in materia sanitaria a sostegno di azioni di studio e creazione di reti integrate di servizi sanitari e sociali per l’assistenza a malati cronici, malati acuti, terminali, ai disabili e agli anziani;
Il dipartimento della prevenzione e della comunicazione svolge attività di coordinamento, vigilanza e di diretto intervento di spettanza statale in tema di tutela della salute, dell’ambiente e delle condizioni di vita e di benessere delle persone e degli animali, nonché dell’informazione e comunicazione agli operatori e ai cittadini e delle relazioni interne e internazionali.
Per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti provvede a garantire la sicurezza alimentare e la sanità veterinaria ai fini della tutela della salute umana e animale, nonché il benessere degli animali, la ricerca e la sperimentazione, la valutazione del rischio in materia di sicurezza alimentare; si occupa della nutrizione, dei dietetici e degli integratori alimentari a base di erbe, del farmaco veterinario, dei fitofarmaci, dell’alimentazione animale e delle attività di verifica dei sistemi di prevenzione veterinaria e alimentare. 
Accanto al ministero della Salute, esistono altri attori della sanità  che ne supportano l’attività da un punto di vista consultivo o tecnico. In particolare: il Consiglio superiore di sanità (CSS) è l’organo consultivo tecnico-scientifico del ministero della Salute la cui organizzazione e funzionamento sono disciplinati da una apposita normativa, costituita dal decreto legislativo 266/1993 e dal decreto ministeriale 342/2003; a Istituto superiore di sanità (ISS) è l’organo tecnico- scientifico del Servizio sanitario nazionale che coniuga l’attività di ricerca a quella di formazione e controllo applicate alla tutela della salute pubblica;
L’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPEL) è un ente pubblico che esercita, nelle materie di competenza del ministero della Salute, funzioni e compiti tecnico-scientifici e di coordinamento tecnico ponendosi come centro di riferimento nazionale di informazione, documentazione, ricerca, sperimentazione, controllo e formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza e benessere nei luoghi di lavoro;
L’Agenzia dei servizi sanitari regionali (ASSR) svolge funzioni di supporto delle attività regionali, di valutazione comparativa dei costi e rendimenti dei servizi resi ai cittadini e di segnalazione di disfunzioni e sprechi nella gestione delle risorse personali e materiali e nelle forniture, di trasferimento dell’innovazione e delle sperimentazioni in materia sanitaria.Il livello regionale
Le regioni, responsabili in via esclusiva dell’organizzazione delle strutture e dei servizi sanitari, sono direttamente impegnate ad assicurare l’effettiva erogazione delle prestazioni incluse nei livelli essenziali di assistenza, sulla base delle esigenze specifiche del territorio nazionale. Si sottolinea, inoltre, che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano partecipano alle scelte del governo nelle materie di comune interesse e alle questioni politico-amministrative più rilevanti ti attraverso la conferenza permanente stato-regioni. Tale soggetto opera nell’ambito della comunità nazionale per favorire la cooperazione tra lo stato, le regioni e province autonome, costituendo la sede privilegiata della negoziazione politica tra le amministrazioni centrali e  il sistema delle autonomie regionali. 
La conferenza stato-regioni è la sede privilegiata di raccordo fra la politica del governo e quelle delle regioni;
E’ la sede dove il governo acquisisce l’avviso delle regioni sui più importanti atti amministrativi e normativi di interesse regionale;
Ha l’obiettivo di realizzare la collaborazione tra amministrazioni centrale e regionali; 
Si riunisce in un’apposita sessione comunitaria per la trattazione di tutti gli aspetti della politica comunitaria che sono anche di interesse regionale e provinciale. 
Oltre agli assessorati, alcune regioni (12 su 21: Piemonte, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia e Umbria) hanno istituito un’Agenzia sanitaria  regionale (ASR). Tutte le agenzie sanitarie regionali istituite sono state attivate, tranne quelle della Liguria e dell’Umbria, che risultano in via di costituzione. Inoltre, un’ipotesi di costituzione di un’Agenzia sanitaria  regionale è stata avanzata in Molise e Sardegna.
Le agenzie sanitarie regionali nascono per finalità diverse: 
L’agenzia come consulente a servizio delle aziende, ossia una struttura fortemente operativa e attiva sul campo che propone e affianca le aziende nell’introduzione di innovazioni gestionali e nel fronteggiare le problematiche connesse al cambiamento;
L’agenzia come centro studi indipendente, ossia struttura a cui si chiede di svolgere compiti di osservatorio del sistema sanitario regionale e delle sue singole aziende, analizzandone almeno in linea generale i profili epidemiologici, economici e di attività e provvedendo alla loro comparazione con altre aziende, regioni o realtà internazionali;
L’agenzia come tecnostruttura a servizio dell’assessorato, ossia una struttura a cui si appoggia l’assessorato per lo sviluppo di attività innovative che esulano o comunque richiedono un approccio distaccato dalla sua routine operativa. 
A livello locale gli attori del Servizio sanitario nazionale sono rappresentati dalle aziende che erogano al ricevente le prestazioni sanitarie. I principali sono le aziende del gruppo pubblico regionale: le aziende sanitarie locali (ASL) e le aziende ospedaliere (AO).
Le ASL, enti dotati di personalità giuridica pubblica,  di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, provvedono a garantire i livelli essenziali di assistenza, a organizzare l’assistenza sanitaria nel proprio ambito territoriale e a erogarla attraverso strutture pubbliche o private accreditate. In particolare, l’ASL eroga direttamente delle prestazioni sanitarie e a tal fine si avvale, per l’assistenza territoriale, di una pluralità di strutture e soggetti:
- Strutture (ambulatori e laboratori) in cui si erogano prestazioni specialistiche come l’attività clinica, di laboratorio e di diagnostica strumentale;
- Strutture territoriali come i centri di dialisi ad assistenza limitata, gli stabilimenti idrotermali, i centri di salute mentale, i consultori materno infantili e i centri distrettuali;
- Strutture semiresidenziali come, per esempio, i centri diurni psichiatrici;
- Strutture residenziali quali le residenze sanitarie assistenziali (RSA) e le case protette;
- I medici di medicina generale (MMG) e i pediatri di libera scelta (PLS), che in quanto convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, rivestono un ruolo di governo e indirizzo della domanda e di erogazione dell’assistenza di base.
Per l’assistenza ospedaliera, dei presidi ospedalieri a gestione diretta delle ASL.
Le aziende ospedaliere, cioè ospedali di rilievo regionale o interregionale costituiti in aziende, in considerazione delle loro particolari caratteristiche, erogano prestazioni ospedaliere (e quindi attività di pronto soccorso, di ricovero ordinario, di day hospital, di day surgery, di riabilitazione, di lungodegenza ecc.) e, in alcuni contesti aziendali, anche prestazioni territoriali di specialistica ambulatoriale.

Accanto alle ASL e alle aziende ospedaliere, esistono altre strutture che integrano la capacità produttiva delle aziende del gruppo pubblico. Esse operano sia nell’ambito dell’assistenza territoriale, che in quello di quella ospedaliera. Per quanto riguarda l’assistenza territoriale, accanto alle strutture territoriali delle ASL si aggiungono le strutture private accreditate per ciascun  ambito di attività (per esempio, ambulatori e laboratori privati accreditati, strutture residenziali per gli anziani private accreditate ecc.).
Per quanto riguarda l’assistenza ospedaliera, accanto ai presidi ospedalieri a gestione diretta delle ASL e alle aziende ospedaliere si aggiungono:
Le strutture di ricovero equiparate alle pubbliche,  quali istituti di ricovero e cura a carattere scientifico  (IRCCS) di diritto pubblico e di diritto privato, policlinici a gestione diretta delle università, ospedali classificati e qualificati, enti di ricerca;
Le strutture di ricovero private accreditate, denominate case di cura private accreditate con il Servizio sanitario nazionale.    

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